Categoria 8 - Intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
Nella categoria 8 si devono iscrivere le imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione.
E’ definito:
- “commerciante” qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- “intermediario” qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.
NOTA: per gli intermediari esteri vale quanto stabilito dalla Circolare del CN n. 9 del 01/08/2019.
La categoria è suddivisa in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati.
L’iscrizione ha validità di 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione. Efficacia e validità decorrono dalla data nella quale il relativo provvedimento è formalizzato e notificato all’interessato , dalla stessa data decorre anche l’efficacia delle garanzie finanziarie.
L’iscrizione è rinnovabile, tramite apposita domanda, da presentarsi 5 mesi prima della scadenza, come da Circolare del CN n. 413 del 06/04/2017.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo le imprese devono dimostrare:
1) dotazione minima di personale:
La dotazione minima cambia a seconda della classe per la quale si richiede l'iscrizione ovvero in funzione della quantità annua di rifiuti complessivamente gestita, come stabilito dalla Delibera del CN n. 2 del 15/12/2010.
La dotazione minima del personale è costituita da:
- legale rappresentante dell’impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della stessa;
- lavoratori dipendenti anche a tempo parziale e lavoratori a progetto;
- soci delle società purché prestatori d’opera all’interno dell’impresa.
Si precisa che concorre a formare la dotazione minima di personale:
1. le unità di personale ricomprese nelle categorie in cui l’impresa risulta già iscritta;
2. il Responsabile Tecnico.
Per l'iscrizione nella classe A, nella dotazione minima di personale devono essere ricompresi: 3 unità in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado più 2 anni di esperienza o di diploma di scuola secondaria di secondo grado più l’attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla Delibera del CN n. 3 del 16/07/1999.
Per l'iscrizione nella classe B, nella dotazione minima di personale devono essere ricompresi: 2 unità in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado più 2 anni di esperienza o di diploma di scuola secondaria di secondo grado più l’attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla Delibera del CN n. 3 del 16/07/1999.
Per l'iscrizione nella classe C, nella dotazione minima di personale deve essere ricompreso: 1 unità in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado più 2 anni di esperienza o di diploma di scuola secondaria di secondo grado più l’attestazione di partecipazione e superamento del modulo base del corso di formazione di cui alla Delibera del CN n. 3 del 16/07/1999.
Gli anni di esperienza di cui ai precedenti punti devono essere maturati nello specifico settore o in attività inerenti la gestione dei rifiuti.
Si precisa che la dotazione minima di personale stabilita con la Delibera sopra menzionata individua i requisiti minimi per l’iscrizione, salvo l’obbligo di disporre della più ampia dotazione di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi.
2) qualificazione professionale del Responsabile Tecnico:
tale figura deve disporre dei requisiti individuati nella Delibera del CN n. 6 del 30/05/2017e dalla Circolare del CN n. 59 del 12/01/2018.
3) dimostrazione del requisito di capacità finanziaria:
si intende soddisfatto con gli importi di cui all’All. B della Delibera del CN n. 2 del 15/12/2010, ed è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, DM 120/2014, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario esclusivamente rilasciato da Istituti Bancari o tramite certificazione del revisore contabile.
Si fa presente che nell’affidamento bancario devono essere specificate le forme tecniche con cui tale affidamento è stato prestato e che queste devono garantire l’immediata disponibilità dell’importo da dimostrare.
Le copie dei bilanci sono acquisite d’ufficio dalla segreteria della Sezione. Si fa presente che le società di persone così come le ditte individuali, non hanno l’obbligo di depositarlo al Registro delle Imprese, quindi risulta essere un documento interno all’impresa, non controllabile dalla Sezione.
Non si può assolvere tale requisito con l’iscrizione Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (REN); infatti, l’assolvimento del requisito per l’attività di trasporto deriva dalla normativa speciale di settore, mentre nel caso dei centri di raccolta l’importo da dimostrare è proporzionale al numero di addetti minimi che l’impresa deve garantire.
GARANZIA FINANZIARIA
L’iscrizione è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale conseguenti alle inadempienze verificatesi nel corso dell’iscrizione.
La garanzia finanziaria viene richiesta all'impresa dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo a seguito della comunicazione di accoglimento. Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l’impresa è tenuta a presentare alla Sezione regionale una garanzia finanziaria a favore dello Stato (beneficiario Ministero dell’Ambiente).
La garanzia dovrà essere fornita sotto forma di fideiussione (gli importi sono stabiliti dal DM del 20/06/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211 del 22/09/2011). Il contratto di fidejussione deve essere sempre corrispondente allo schema previsto dall´allegato A del DM del 20/06/2011 e presentate in originale (non sono accettabili garanzie finanziarie spedite per PEC, fax o allegate all'istanza telematica).
L’art. 3 del DM 20/06/2011 stabilisce che, ai fini della determinazione dell’ammontare della garanzia finanziaria le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti sono suddivise nelle seguenti categorie:
commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi |
Classe |
Importo |
A |
€ 3.000.000,00 |
B |
€ 1.500.000,00 |
C |
€ 450.000,00 |
D |
€ 250.000,00 |
E |
€ 100.000,00 |
F |
€ 50.000,00 |
commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi |
Classe |
Importo |
A |
€ 5.000.000,00 |
B |
€ 1.500.000,00 |
C |
€ 500.000,00 |
D |
€ 300.000,00 |
E |
€ 150.000,00 |
F |
€ 80.000,00 |
Qualora la polizza sia firmata digitalmente, sia dal fideiussore che dal contraente, il file, con estensione .p7m, dovrà essere inviato tramite PEC.
Le polizze fideiussorie possono essere prestate da Istituti bancari o da Società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla Legge n. 348 del 10/06/1982. L’elenco delle Società assicurative abilitate al rilascio del contratto di fideiussione è consultabile nel sito dell’IVASS. Non sono accettabili contratti sottoscritti con società finanziarie.
I poteri di firma devono essere attestati con copia dell’atto di conferimento (procura, mandato, ecc), da allegare all’esemplare della polizza di competenza del beneficiario, unitamente alle copie dei documenti d’identità di fideiussore e contraente. L’assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario.
Riduzione degli importi
La Circolare del CN n. 1963 del 29/12/2006 disciplina le modalità di riduzione delle garanzie finanziarie in applicazione dell’art. 212, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Alle imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale (SGA) può essere applicata una riduzione dell’importo delle polizze fidejussorie in relazione alla certificazione adottata:
- ISO 14001:2004 (con diffusione internazionale): riduzione del 40%;
- REGOLAMENTO CE 761/2001 denominato “EMAS”: riduzione del 50%.
Le suddette riduzioni si applicano esclusivamente alle garanzie finanziarie prestate dalle imprese certificate/registrate per le specifiche attività oggetto dell’iscrizione all’Albo
Svincolo delle polizze
L’art. 3 delle condizioni che regolano il rapporto tra la società e il ministero di cui al DM 08/10/1996, prevede che alla scadenza dell’iscrizione la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.
Pertanto, non è prevista la delibera della Sezione regionale per lo svincolo delle polizze fidejussorie.
SOLO IN CASO DI RINNOVO:
Si consiglia di verificare la permanenza dei requisiti minimi ed eventualmente presentare prima eventuali variazioni, in quanto con la domanda di rinnovo non è possibile effettuare variazioni.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RINNOVO E ISCRIZIONE
I documenti/autodichiarazioni trasmessi attraverso una istanza telematica devono corrispondere agli originali e pertanto non possono essere allegati documenti/autodichiarazioni dai quali si rileva che la firma del sottoscrittore, posta in calce, sia stata “aggiunta” sugli stessi in formato pdf o altro sistema con la conseguenza di non essere il prodotto di una scansione del corrispondente documento/autodichiarazione sottoscritta in originale.
L’iscrizione deve’essere inviata telematicamente allegando i seguenti documenti:
1. Modulo di domanda generato in automatico dal sistema telematico compilato in ogni sua parte al fine di ottenere le autocertificazioni necessarie. Tale modulo, prima di essere allegato all'istanza, dovrà essere firmato dal Legale rappresentante olograficamente o digitalmente.
2. Foglio riepilogativo dell'istanza, generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra.
Si ricorda che il Modulo di domanda e il Foglio riepilogativo sono legati tra loro in maniera sicura e permanente da un codice numerico riportati su entrambi.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia). L’allegato B dev’essere compilato in ogni sua parte a cura del Legale Rappresentante e dal Responsabile Tecnico.
Se l’impresa risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (c.d. white list) dev’essere inviata autodichiarazione da cui si evincano gli estremi di tale iscrizione.
4. Dichiarazione di compatibilità d’incarico del Responsabile Tecnico presso più imprese, ai sensi dell’art. 7 della delibera CN n. 1 del 23/01/2019. Devono essere elencate tutte le imprese per le quali il Responsabile Tecnico svolge l’incarico, se non svolge nessun altro mandato specificare “nessuno”.
5. Dimostrazione del requisito di capacità finanziaria. Tale requisito è dimostrato, alternativamente, con:
- copia delle dichiarazioni ai fini dell’IVA o dei redditi (per tutti relativamente agli ultimi due anni di esercizio);
- attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito;
- certificazione del revisore contabile.
6. Dimostrazione dei requisiti tecnici, come stabilito dall’All. A della Delibera n. 2 del 15/12/2010: l'impresa dovrà dotarsi di personale, interno o esterno all'azienda, che possegga le competenze richieste per poter operare nella gestione dei rifiuti.
ULTERIORI DOCUMENTAZIONE SOLO PER ISCRIZIONE
1. Modello RT, compilato e firmato dal responsabile tecnico per accettazione d’incarico.
2. Dimostrazione requisiti responsabile tecnico. Allegare:
- i titoli posseduti (titoli di studio e/o attestato di idoneità per la qualifica di Responsabile Tecnico) oppure, utilizzando il modello per l'autocertificazione, dichiararne il possesso;
- dichiarazione dell’eventuale esperienza svolta.
Nel caso i documenti fossero firmati olograficamente si dovrà allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
NOTA Richiesta status cooperativa sociale, onlus e comuni: al fine del pagamento ridotto degli importi le imprese interessate richiedono alla competente Sezione tramite Agest telematico il riconoscimento dello status cooperativa sociale, onlus o comune.
pagoPA è una piattaforma che consente di disporre, in via telematica e con strumenti elettronici, i pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni creditrici.
Tra gli elementi innovativi che caratterizzano il sistema pagoPA, oltre alla garanzia di univocità di pagamento grazie al Codice AVVISO DI PAGAMENTO, contenente l’Identificativo Unico di Versamento (IUV), che identifica univocamente il versamento in attesa di essere pagato vi è anche la ricevuta telematica (RT) che costituisce la prova dell’avvenuto pagamento.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall’Albo sono assoggettate all’assolvimento di un diritto di segreteria la cui entità è fissata nella misura prevista per le denunce del Registro delle Camere di Commercio.
DIRITTI DI SEGRETERIA |
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SOCIETA’ DI CAPITALI (spa, srl, sapa) CONSORZI (escluse le coop. Sociali) SOCIETA’ DI PERSONE (snc, sas) |
iscrizione/rinnovo |
€ 90,00 |
variazioni |
€ 90,00 |
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cancellazione |
€ 90,00 |
|
IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI R.E.A. |
iscrizione/rinnovo |
€ 18,00 |
variazioni |
€ 18,00 |
|
cancellazione |
0 |
|
COOPERATIVE SOCIALI E ONLUS |
iscrizione/rinnovo |
€ 45,00 |
variazioni |
€ 45,00 |
|
cancellazione |
€ 45,00 |
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ISCRIZIONE CATEGORIE 2BIS, 2TER, 3BIS E 4TER |
iscrizione/rinnovo |
€ 10,00 |
variazioni |
€ 10,00 |
|
cancellazione |
0 |
La Sezione regionale del Veneto per la seguenti richieste:
-
copie conformi di provvedimenti
-
certificati, visure ed elenchi
-
dispensa dalle verifiche Responsabile Tecnico
in questo caso inviare una PEC all’indirizzo albogestori.veneto@pec.it
È possibile ottenere il rimborso di diritti pagati con modalità errata. Per ottenerlo è necessario presentare richiesta tramite apposito modello in carta semplice cui dovranno essere allegati:
• copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
• originale dell'attestazione di versamento se pagato tramite bollettino postale oppure copia del bonifico bancario.
Il modello, unitamente agli allegati richiesti, deve essere presentato in originale alla CCIAA di Venezia Rovigo Ufficio protocollo che provvederà a trasmettere l'intera documentazione all'Ufficio competente che eseguirà il rimborso.
Per agevolare e accelerare le procedure del rimborso è necessario compilare il modulo in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione alla parte relativa alla cifra da rimborsare, al conto corrente su cui è stato effettuato il versamento e a quella sulle modalità di rimborso scelte.
MARCA DA BOLLO
La Legge n. 147 del 27/12/2013 prevede un’imposta di bolle forfettaria di € 16,00 sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e agli organi della Pubblica Amministrazione per il rilascio di certificati, estratti o copie. Lo stesso importo di bollo si applica in modo forfettario anche su tutti gli atti, provvedimenti, autorizzazioni, permessi rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni in via telematica.
Si dovrà, quindi, versare il pagamento dell’imposta di bollo di importo pari a € 16,00:
- per tutte le istanze (iscrizione/rinnovo, modifica e cancellazione) inoltrate all'Albo Gestori Ambientali;
- per tutti i provvedimenti emessi a conclusione del procedimento.
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Il DPR 641/1972 prescrive che le istanza che conducono ad un provvedimento di iscrizione/autorizzazione a seguito di un procedimento di istruttoria (da intendersi come attività di certificazione e di controllo, accertamento ed esame), sono soggette al pagamento della Tassa di Concessione governativa.
Al momento del download del provvedimento, ad eccezione delle variazione che non comportino modifiche alla categoria e classe autorizzata, verrà richiesto il pagamento della Tassa di concessione governativa per l’importo di € 168,00 da versare sul c.c.p. n. 8003 intestato a Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara. Non sono ammesse altre forme di pagamento.
DIRITTI ANNUALI
Le imprese e gli enti iscritti all'Albo Gestori sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza art. 24, comma 3 del DM 120/2014).
All’atto dell’iscrizione nella categoria di riferimento, o in caso di variazione della classe autorizzata, il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data della delibera d'iscrizione o di variazione della classe (art. 24, comma 4, del DM 120/2014).
Successivamente, il diritto annuale deve essere pagato ogni anno entro il 30 aprile.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del diritto avviene con modalità telematica: l'impresa dovrà accedere alla propria area riservata nel sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina:
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx
nella sezione DIRITTI, dove sono riportati il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento previste.
Per eseguire il pagamento pertanto si dovrà:
-
accedere al portale www.albonazionalegestoriambientali.it
-
selezionare la voce “Login Imprese” ed accedere all’area riservata dell’impresa utilizzando le seguenti credenziali:
- User ID: Codice Fiscale impresa
- PSW: nel caso non vi foste ancora registrati o aveste smarrito la password, utilizzate la funzione “Password Dimenticata?” presente nella pagina di Login per richiedere le nuove credenziali.
-
nella sezione DIRITTI sono evidenziati in ROSSO gli importi dovuti che sono stabiliti dall’art. 24, comma 3, del D.M. 120/2014 relativamente a ciascuna categoria di attività, oltre che alle disposizioni di cui alla Delibera n. 2/2018 per la ctg 4bis e la Delibera n. 4/2018 per la ctg 2ter.
Si informa che sarà possibile provvedere al versamento degli importi dovuti esclusivamente con le modalità disponibili nell’area web consultata.
SANZIONI
L'omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7, del DM 120/2014). Decorsi 12 mesi, l’impresa verrà cancellata dall’Albo (art. 20, comma 1, lett. f)).
RIMBORSI
Eventuali crediti che l’impresa dovesse esigere nei confronti della Sezione, o eventuali diritti pagati con modalità errata potranno essere riscossi inviando esplicita richiesta di rimborso all’Ufficio segreteria della Sezione, all’indirizzo dedicato: dirittiannuali.albogestori@dl.camcom.it
Si invita di indicare nella comunicazione i riferimenti dell’impresa (codice fiscale, n. iscrizione all’albo), le motivazioni della richiesta allegando copia delle attestazioni inerenti i versamenti oggetto di rimborso.
Sarà cura della Segreteria, una volta visionata la documentazione e accertato il diritto al rimborso, fornire la modulistica e la procedura per inoltrare la formale richiesta.
Sede |
30173 Mestre - Via F. Marghera, 151 |
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Responsabile del procedimento |
CASADEI Marco |
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Email PEC |
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Informazioni Call Center |
0415349940 |
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Orari Call Center |
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Orari di apertura sportello |
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CONTATTI ASSISTENZA TECNICA AGEST TELEMATICO
Telefono: 0222177177
E-mail:support@albogestoririfiuti.it
Orari e giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Nel periodo di chiusura estiva e festività natalizie il servizio è garantito solo via mail: support@albogestoririfiuti.it
L’assistenza è fornita solo in lingua italiana.