Secondo la definizione data dal decreto 21 aprile 2017, n. 93 il "titolare dello strumento" è la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEI TITOLARI
La prima cosa da ricordare è di richiedere la verifica periodica con le tempistiche previste dal DM 93/2017:
- art. 4 c. 8 - Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente;
- art. 4 c. 8 - Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
- art. 5 c. 5 - in caso di ordine di aggiustamento emesso dall'Ufficio Metrico ai sensi dell'art. 5 c. 5, lo strumento andrà sottoposto a nuova verificazione periodica entro trenta giorni.
Inoltre, l'art. 8 del DM 93/2017 elenca gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo,anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Nota sul punto a): Per i titolari di strumenti di misura già soggetti ai predetti obblighi ai sensi dei Decreti ministeriali attuativi della normativa MID n. 75/2012 (contatori di gas e dispositivi di conversione del volume MI002), n. 155/2013 (contatori di acqua MI001 e contatori di calore MI004) e n. 60/2015 (contatori di energia elettrica attiva MI003) si conferma l'utilizzo in continuità delle pratiche telematiche già disponibili in ambiente WebTelemaco e raggiungibili al seguente percorso:
https://webtelemaco.infocamere.it > servizi e-gov > servizio metrico
Per i titolari di strumenti di misura soggetti ad omologazione nazionale o CE/CEE appartenenti alle medesime tipologie di cui al precedente capoverso e per i quali gli adempimenti in oggetto sono stati introdotti dal D.M. 93/2017, si informa che le relative pratiche telematiche sono disponibili nello stesso ambiente WebTelemaco.
Nel caso di titolari di utility meters, si fa presente che l'utilizzo della pratica WebTelemaco - da indirizzare allo sportello e-gov della Camera di commercio della circoscrizione in cui il titolare ha sede legale - consente di assolvere all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) in quanto il sistema informativo provvede automaticamente al re-indirizzamento delle pratiche verso le Camere competenti per ubicazione territoriale di ciascuno strumento comunicato.
Per l'abilitazione al servizio e per maggiori dettagli tecnici relativi all'utilizzo e alle funzionalità della pratica telematica InfoCamere si rinvia ai contatti di assistenza e alle guide operative reperibili nella sezione informativa dedicata del sito WebTelemaco, raggiungibile al seguente percorso: webtelemaco.infocamere.it > servizi e-gov > servizio metrico > info
CHI ESEGUE LA VERIFICA PERIODICA?
La verificazione periodica degli strumenti metrici è effettuata da Organismi di verifica privati abilitati da Unioncamere, accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17025 o 17065 (art. 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93).
Gli Organismi di verifica possono eseguire le verifiche periodiche su tutto il territorio nazionale, secondo le procedure e con le modalità prescritte.
Si ricorda che ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'Organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota i Titolari degli strumenti, senza onere per il titolare degli stessi, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico contenente le informazioni di cui all'allegato V del DM 93/2017.
PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO
TIPO DI STRUMENTO | PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO (ALL. IV DM 93/2017) |
CONTATORI DELL'ACQUA |
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CONTATORI DEL GAS |
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DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME |
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CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA |
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CONTATORI DI CALORE |
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Ai fini della formazione dell'elenco dei titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione, i titolari inviano l’elenco degli strumenti verificati, messi in servizio o dismessi, utilizzando il programma Web Telemaco.
La modalità telematica individuata da Unioncamere per gli adempimenti di comunicazione telematica è il sistema informativo delle Camere di Commercio dedicato alla metrologia legale, cui si accede utilizzando la piattaforma WebTelemaco, raggiungibile al seguente indirizzo: webtelemaco.infocamere.it > servizi e-gov > servizio metrico.
Per maggiori informazioni sull’attivazione del contratto Telemaco e abilitazione al servizio si consiglia di consultare la QuickReference consultabile nella sezione "Norme/Documenti".
In alternativa, si può utilizzare il file predisposto da UnionCamere (scaricabile nella sezione Norme/Documenti) che dovrà essere compilato correttamente e inviato alla mail metrico@dl.camcom.it
In caso di informazioni incomplete o di errata compilazione, il file sarà rispedito al mittente con richiesta di un nuovo invio del file corretto.
- Principali norme di riferimento
- D.M. 21/04/2017 n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
- DM 12/05/2010 Sullo sfruttamento degli errori massimi tollerati a vantaggio di una delle parti
- Direttiva 2009/137/CE del 10/11/2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati (allegati specifici da MI-001 a MI-005)
- Direttiva 82/623/CEE del 01/07/1982 Terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE in materia di contatori di volume di gas
- Direttiva 78/365/CEE del 31/03/1978 Secondo adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 71/318/CEE in materia di contatori di volume di gas
- Direttiva 74/331/CEE del 12/06/1974 per l'adeguamento al progresso tecnico della Direttiva del 26/07/1971 relativa ai contatori di volume di gas
- Direttiva 71/318/CEE del 26/07/1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas
- Direttiva 79/830/CEE del 11/09/1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda
- Direttiva 75/33/CEE del 17/12/1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda
- Circolare 23 maggio 2011 Controlli metrologici successivi su contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per accertamento flussi energetici ai fini fiscali
- Documenti
- Quick Reference Pratica Telematica Comunicazione Titolari Gas e Rettifiche Titolare GAS
- Quick Reference Pratica Telematica Comunicazione Titolari Acqua e Calore e Rettifiche
- Tracciato per i Titolari di contatori del gas
- Tracciato per i Titolari di contatori d'acqua
- Tracciato per i Titolari di contatori di calore
- Tracciato per i Titolari di contatori di energia elettrica attiva
- Tracciato per i Titolari di contatori del gas - ESEMPIO COMPILATO CON LEGENDA STRUMENTI