Categoria 2 Bis - Raccolta e trasporto di rifiuti propri

 

Nella categoria 2bis (ex art. 212, comma 8 del Dlgs. 152/06 - trasporto dei propri rifiuti) si devono iscrivere:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno,

a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.

Per produttore iniziale si intende l’impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non l’impresa che ha prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi.

 

L’impresa può iniziare l’attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti solo dal momento dell’emissione del provvedimento di iscrizione.

L’iscrizione ha validità di 10 anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione. Efficacia e validità decorrono dalla data nella quale il relativo provvedimento è formalizzato e notificato all’interessato:

- per le iscrizioni effettuate entro il 14/04/2008, la data di decorrenza dei dieci anni parte dalla data della delibera di aggiornamento dell’iscrizione (nel provvedimento è indicato la data di inizio e di fine validità);

- per le iscrizioni effettuate dal 15/04/2008 al 25/12/2010, la decorrenza dei dieci anni deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore al D.Lgs. 205/2010 (quindi fino al 25/12/2020); nel provvedimento non si evince, ma viene indicata nell’area riservata del sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dov’è indicato la data di inizio e di fine validità.

- per le iscrizioni effettuate dopo il 25/12/2010, la data di decorrenza dei dieci anni parte dalla data della delibera di iscrizione (nel provvedimento è indicato la data di inizio e di fine validità).

 

L’iscrizione è rinnovabile, tramite apposita domanda, da presentarsi 5 mesi prima della scadenza, come da Circolare del CN n. 413 del 06/04/2017.

 

 

 

 

L’interessato deve dichiarare:

  • la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti. L’attività, o le attività, sono verificabili in base alla certificazione camerale. Si precisa che il codice ATECO non ha valore legale ma semplicemente statistico. E’ una classificazione per le rilevazioni di carattere economico, quindi non può essere preso in considerazione per valutare l’effettiva attività economica di un’impresa;
  • gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Si ricorda che i veicoli devono essere in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e devono essere tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti, anche in relazione alle modalità di trasporto indicate.
  • le caratteristiche e la natura dei rifiuti autoprodotti attraverso l’indicazione dei codici dell’EER corrispondenti.

 

 

ATTRIBUZIONE CODICI DELL’EER

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice dell’EER prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. La procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Tutti i rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti mediante un codice a sei cifre e da una descrizione. Le sei cifre si devono intendere composte da tre copie di cifre ciascuna XX YY ZZ.

Ogni coppia identifica nell’ordine:

XX: capitolo – identifica la fonte, ovvero l’attività che ha generato il rifiuto. I capitoli per identificare l’origine del rifiuto sono 20. I capitoli che vanno da 01 a 12 e da 17 a 20 individuano ciascuno un settore o un processo produttivo di provenienza del rifiuto. Questi capitoli individuano tutti quei rifiuti che sono il risultato di specifici processi o attività. I capitoli 13, 14 e 15 rappresentano la fonte di tutti quei rifiuti che non sono il prodotto di uno specifico processo produttivo, ma che sono trasversali ad ogni attività. Il capitolo 16 identifica rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco.

YY: sottocapitolo – meglio specifica la fonte, individua il processo produttivo di provenienza del rifiuto ovvero lo specifico processo produttivo che ha originato il rifiuto in questione.

ZZ: rifiuto

Un rifiuto è così univocamente determinato.

La procedura per la corretta individuazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è individuata nell'Allegato D degli Allegati alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

La Legge n. 116 del 11 agosto 2014, di conversione del D.L. n. 91 del 24/06/2014, ha previsto l’inserimento di una nuova disposizione per la classificazione dei rifiuti, che integra quelle già contenute nell’allegato D del D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006.

 

Sinteticamente, per individuare il codice corretto rispetto ad un determinato rifiuto si deve:

-          identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

In ogni caso, già dal primo step dell’indagine sul codice da attribuire, per lo più non ci si può limitare a “identificare la fonte che genera il rifiuto” consultando solamente i capitoli, ovvero le titolazioni sintetiche descrittive delle venti sezioni in cui è suddiviso il catalogo. Di norma i vari capitoli sono suddivisi in un numero variabile di sottocapitoli.

-          se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;

-          se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;

Realmente residuali sono i sottocapitoli 16.03, 16.09 e 16.10: per questi rifiuti il ricorso a questi sottocapitoli può essere giustificato solo se non si sia trovato nulla di più adeguato in tutto il resto del catalogo.

-          se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata in precedenza.


A seguito della procedura di classificazione, come dettagliato dalla nuova disposizione, possono verificarsi tre ipotesi:

  1.  un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto sono definite da H1 ad H15;
  2.  un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
  3.  un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericolo che lo stesso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto classificato con codice CER speculare sono indicate dalla Legge n. 116 del 11/08/2014.

 

 

 

 

 

 

SOLO IN CASO DI RINNOVO

Si consiglia di verificare la permanenza dei requisiti minimi ed eventualmente presentare prima eventuali variazioni, in quanto con la domanda di rinnovo non è possibile effettuare variazioni.

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RINNOVO E ISCRIZIONE

I documenti/autodichiarazioni trasmessi attraverso una istanza telematica devono corrispondere agli originali e pertanto non possono essere allegati documenti/autodichiarazioni dai quali si rileva che la firma del sottoscrittore, posta in calce, sia stata “aggiunta” sugli stessi in formato pdf o altro sistema con la conseguenza di non essere il prodotto di una scansione del corrispondente documento/autodichiarazione sottoscritta in originale.

L’iscrizione deve’essere inviata telematicamente allegando i seguenti documenti:

1. Modulo di domanda generato in automatico dal sistema telematico compilato in ogni sua parte al fine di ottenere le autocertificazioni necessarie. Tale modulo, prima di essere allegato all'istanza, dovrà essere firmato dal Legale rappresentante olograficamente o digitalmente.

2. Foglio riepilogativo dell'istanza, generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra.

Si ricorda che il Modulo di domanda e il Foglio riepilogativo sono legati tra loro in maniera sicura e permanente da un codice numerico riportati su entrambi.

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia). L’allegato B dev’essere compilato in ogni sua parte a cura del Legale Rappresentante e dal Responsabile Tecnico.

Se l’impresa risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (c.d. white list) dev’essere inviata autodichiarazione da cui si evincano gli estremi di tale iscrizione.

4. dimostrazione della piena disponibilità dei veicoli qualora gli stessi non siano di proprietà dell’impresa o tenuti in usufrutto, in leasing o con patto di riservato dominio. Quindi si dovranno allegare copia dei contratti di:

  •  locazione senza conducente;
  • comodato senza conducente.

Si fa presente che il contratto di leasing è diverso dalla locazione senza conducente.

I contratti di locazione e di comodato devono essere stipulati secondo quanto disposto dalle circolari del CN n. 995 del 09/09/2013 e n. 345 del 30/04/2015.

Si ricorda che le imprese con veicoli in disponibilità temporanea devono aggiornare la loro posizione ai sensi delle circolari del CN n. 7 e 8 del 24/07/2019.

 

Nel caso i documenti fossero firmati olograficamente si dovrà allegare copia del  documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

 

 

 

NOTA Richiesta status cooperativa sociale, onlus e comuni: al fine del pagamento ridotto degli importi le imprese interessate richiedono alla competente Sezione tramite Agest telematico il riconoscimento dello status cooperativa sociale, onlus o comune.

pagoPA è una piattaforma che consente di disporre, in via telematica e con strumenti elettronici, i pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni creditrici.

Tra gli elementi innovativi che caratterizzano il sistema pagoPA, oltre alla garanzia di univocità di pagamento grazie al Codice AVVISO DI PAGAMENTO, contenente l’Identificativo Unico di Versamento (IUV), che identifica univocamente il versamento in attesa di essere pagato vi è anche la ricevuta telematica (RT) che costituisce la prova dell’avvenuto pagamento.

 

DIRITTI DI SEGRETERIA

Le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall’Albo sono assoggettate all’assolvimento di un diritto di segreteria la cui entità è fissata nella misura prevista per le denunce del Registro delle Camere di Commercio.

 

DIRITTI DI SEGRETERIA

SOCIETA’ DI CAPITALI (spa, srl, sapa)

CONSORZI (escluse le coop. Sociali)

SOCIETA’ DI PERSONE (snc, sas)

iscrizione/rinnovo

€ 90,00

variazioni

€ 90,00

cancellazione

€ 90,00

 

IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI R.E.A.

iscrizione/rinnovo

€ 18,00

variazioni

€ 18,00

cancellazione

0

 

COOPERATIVE SOCIALI E ONLUS

iscrizione/rinnovo

€ 45,00

variazioni

€ 45,00

cancellazione

€ 45,00

 

ISCRIZIONE CATEGORIE 2BIS, 2TER, 3BIS E 4TER

iscrizione/rinnovo

€ 10,00

variazioni

€ 10,00

cancellazione

0

 

La Sezione regionale del Veneto per la seguenti richieste:

  • copie conformi di provvedimenti

  • certificati, visure ed elenchi

  • dispensa dalle verifiche Responsabile Tecnico

in questo caso inviare una PEC all’indirizzo albogestori.veneto@pec.it

 

È possibile ottenere il rimborso di diritti pagati con modalità errata. Per ottenerlo è necessario presentare richiesta tramite apposito modello in carta semplice cui dovranno essere allegati:

•  copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

•  originale dell'attestazione di versamento se pagato tramite bollettino postale oppure copia del bonifico bancario.

Il modello, unitamente agli allegati richiesti, deve essere presentato in originale alla CCIAA di Venezia Rovigo Ufficio protocollo che provvederà a trasmettere l'intera documentazione all'Ufficio competente che eseguirà il rimborso.

Per agevolare e accelerare le procedure del rimborso è necessario compilare il modulo in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione alla parte relativa alla cifra da rimborsare, al conto corrente su cui è stato effettuato il versamento e a quella sulle modalità di rimborso scelte.

 

 MARCA DA BOLLO

La Legge n. 147 del 27/12/2013 prevede un’imposta di bolle forfettaria di € 16,00 sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e agli organi della Pubblica Amministrazione per il rilascio di certificati, estratti o copie. Lo stesso importo di bollo si applica in modo forfettario anche su tutti gli atti, provvedimenti, autorizzazioni, permessi rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni in via telematica.

Si dovrà, quindi, versare il pagamento dell’imposta di bollo di importo pari a € 16,00:

  •  per tutte le istanze (iscrizione/rinnovo, modifica e cancellazione) inoltrate all'Albo Gestori Ambientali;
  •  per tutti i provvedimenti emessi a conclusione del procedimento.

 

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Il DPR 641/1972 prescrive che le istanza che conducono ad un provvedimento di iscrizione/autorizzazione a seguito di un procedimento di istruttoria (da intendersi come attività di certificazione e di controllo, accertamento ed esame), sono soggette al pagamento della Tassa di Concessione governativa.

Al momento del download del provvedimento, ad eccezione delle variazione che non comportino modifiche alla categoria e classe autorizzata, verrà richiesto il pagamento della Tassa di concessione governativa per l’importo di € 168,00 da versare sul c.c.p. n. 8003 intestato a Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

 

DIRITTI ANNUALI

Le imprese e gli enti iscritti all'Albo Gestori sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza art. 24, comma 3 del DM 120/2014).

 

All’atto dell’iscrizione nella categoria di riferimento, o in caso di variazione della classe autorizzata, il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data della delibera d'iscrizione o di variazione della classe (art. 24, comma 4, del DM 120/2014).

 

Successivamente, il diritto annuale deve essere pagato ogni anno entro il 30 aprile.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento del diritto avviene con modalità telematica: l'impresa dovrà accedere alla propria area riservata nel sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina:

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

nella sezione DIRITTI, dove sono riportati il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento previste.

 

Per eseguire il pagamento pertanto si dovrà:

  1. accedere al portale www.albonazionalegestoriambientali.it

 

  1. selezionare la voce “Login Imprese” ed accedere all’area riservata dell’impresa utilizzando le seguenti credenziali:

- User ID: Codice Fiscale impresa

- PSW: nel caso non vi foste ancora registrati o aveste smarrito la password, utilizzate la funzione “Password Dimenticata?” presente nella pagina di Login per richiedere le nuove credenziali.

 

  1. nella sezione DIRITTI sono evidenziati in ROSSO gli importi dovuti che sono stabiliti dall’art. 24, comma 3, del D.M. 120/2014 relativamente a ciascuna categoria di attività, oltre che alle disposizioni di cui alla Delibera n. 2/2018 per la ctg 4bis e la Delibera n. 4/2018 per la ctg 2ter.

 

Si informa che sarà possibile provvedere al versamento degli importi dovuti esclusivamente con le modalità disponibili nell’area web consultata.

 

SANZIONI

L'omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7, del DM 120/2014). Decorsi 12 mesi, l’impresa verrà cancellata dall’Albo (art. 20, comma 1, lett. f)).

 

RIMBORSI

Eventuali crediti che l’impresa dovesse esigere nei confronti della Sezione, o eventuali diritti pagati con modalità errata potranno essere riscossi inviando esplicita richiesta di rimborso all’Ufficio segreteria della Sezione, all’indirizzo dedicato: dirittiannuali.albogestori@dl.camcom.it

 

Si invita di indicare nella comunicazione i riferimenti dell’impresa (codice fiscale, n. iscrizione all’albo), le motivazioni della richiesta allegando copia delle attestazioni inerenti i versamenti oggetto di rimborso.

Sarà cura della Segreteria, una volta visionata la documentazione e accertato il diritto al rimborso, fornire la modulistica e la procedura per inoltrare la formale richiesta.

 

 

 

Sede

 

30173 Mestre - Via F. Marghera, 151

Responsabile del procedimento

CASADEI Marco

Email

albo.smaltitori@dl.camcom.it

Email PEC

albogestori.veneto@pec.it

Informazioni Call Center

0415349940

Orari Call Center

Dal Lunedì al Giovedì

Mattina

09.00 - 13.00

 

Pomeriggio

14.00 - 17.30

Venerdì

Mattina

09.00 - 13.00

 

Pomeriggio

14.00 - 16.00

 

 

Orari di apertura sportello

Lunedì

Mattina

08.45 - 12.30

 

Pomeriggio

14.45 - 16.00

Martedì

Mattina

08.45 - 12.30

Mercoledì

Mattina

08.45 - 12.30

Giovedì

Mattina

08.45 - 12.30

Venerdì

Mattina

08.45 - 12.30

 

 

CONTATTI ASSISTENZA TECNICA AGEST TELEMATICO

Telefono: 0222177177

E-mail:support@albogestoririfiuti.it

Orari e giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Nel periodo di chiusura estiva e festività natalizie il servizio è garantito solo via mail: support@albogestoririfiuti.it

L’assistenza è fornita solo in lingua italiana.

 

 

 

20/04/2022
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