La verificazione periodica degli strumenti metrici è effettuata da Organismi di verifica privati abilitati da Unioncamere, accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17025 o 17065 (art. 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93).
Gli Organismi di verifica possono eseguire le verifiche periodiche su tutto il territorio nazionale, secondo le procedure e con le modalità prescritte.
Il Decreto-legge 30/4/2019, n. 34 all’art. 42 ha disposto la riapertura del periodo transitorio di cui all’art. 18, co. 2 del D.M. 21/04/2017, n. 93, fino al 30 giugno 2020 per i Laboratori e Organismi già abilitati ai sensi dei provvedimenti abrogati dall’art. 17 del DM 93/2017 che dimostrino di aver avviato l’iter di accreditamento previsto dalla normativa vigente tramite l’avvenuta accettazione formale della relativa offerta economica.
L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che l'abilitazione all'esercizio delle attività di verificazione periodica, nelle more dell'avvenuto accreditamento previsto dal Decreto 93, conserva la propria validità fino al termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto le abilitazioni dei soggetti ad oggi operanti in esercizio transitorio conservano la propria validità fino al 29 ottobre 2020.
Gli Organismi devono rispettare il Regolamento di UnionCamere per gli Organismi che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura scaricabile dal sito di Unioncamere: www.unioncamere.gov.it
ELENCHI DEI SOGGETTI ABILITATI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA
- L'elenco degli Organismi già accreditati e che hanno presentato SCIA a Unioncamere è consultabile al seguente link: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2
- L’elenco dei soggetti che possono operare nel periodo transitorio viene aggiornato nel tempo in forza delle nuove domande di accreditamento ed è consultabile al seguente link: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/upload/file/-organismi%20DL%2034.pdf. Per conoscere le caratteristiche degli strumenti su cui tali soggetti possono svolgere le attività e per i riferimenti degli stessi si rinvia all’elenco storico dei Laboratori abilitati, consultabile al seguente link: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.1
Sull'operato di tutti i soggetti sopra indicati, Unioncamere Nazionale e le Camere di Commercio effettueranno i controlli prescritti dalla vigente normativa.
DOCUMENTI CHE GLI ORGANISMI E I RIPARATORI DEVONO SPEDIRE ALL'UFFICIO METRICO DELLA CCIAA DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLO STRUMENTO
RIFERIMENTO DM_93/2017 | DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE ALL'UFFICIO METRICO DELLA CCIAA DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLO STRUMENTO |
Art. 7 c. 4 Riparazione degli strumenti | 4. Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia è fornita all'organismo che esegue la prima verificazione periodica e la riporta nel libretto metrologico. |
Art. 13 Obbligo di registrazione e di comunicazione | 1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi: |
Scheda C – Distributori di carburante punto 2.9 | 2.9 L'originale della lista di controllo (checklist) è conservata a cura dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare dello strumento. |
Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature Ausiliarie punto 2.4 | 2.4 L'originale della lista di controllo (checklist) è conservata a cura dell'operatore che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare dello strumento. |
Scheda E - Dispositivi di conversione del volume di gas Punto 1.2 | 1.2 L'originale della lista di controllo (checklist) compilata ai sensi del precedente punto 1 è conservato dall'organismo insieme al software o foglio di calcolo implementato per il calcolo del coefficiente di conversione ai fini delle operazioni di verifica e controllo contenente i risultati di detto calcolo; una copia della lista di controllo è trasmessa da parte dell'organismo, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio; una ulteriore copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare del dispositivo di conversione. |
Scheda F - Contatori di energia elettrica attiva Punto 1.2 | 1.2 L'originale della lista di controllo (checklist) compilata ai sensi del precedente punto 1 è conservato dall'organismo; una copia della lista di controllo è trasmessa da parte dell'organismo in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio e all'Agenzia delle dogane in caso di implicazioni fiscali; una ulteriore copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare del contatore elettrico. |
- D.M. 21/04/2017 n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
- D.Lgs. 29/12/1992 n. 517 Attuazione della Direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- MID
- Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 relativa agli strumenti di misura (Direttiva MID)
- D.Lgs. 02/02/2007 n. 22 Attuazione della Direttiva 2004/22/CE (MID) relativa agli strumenti di misura
- D.Lgs. 19/05/2016 n. 84 Attuazione della Direttiva 2014/32/UE sull’armonizzazione delle legislazioni relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
- DM 12/05/2010 Sullo sfruttamento degli errori massimi tollerati a vantaggio di una delle parti
- Direttiva 2009/137/CE del 10/11/2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati (allegati specifici da MI-001 a MI-005)
- Circolare 22/10/2008 n. 3620 Indicazioni interpretative delle disposizioni del D. Lgs. 02/02/2007 n. 22 attuativo della Direttiva 2004/22/CE
- Allegato MI-001 CONTATORI DELL'ACQUA
- Allegato MI-002 CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME
- Allegato MI-003 CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA
- Allegato MI-004 CONTATORI DI CALORE
- Allegato MI-005 SISTEMI DI MISURA PER LA MISURAZIONE DI LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA
- Allegato MI-006 STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
- Allegato MI-007 TASSAMETRI
- Allegato MI-008 MISURE MATERIALIZZATE
- Allegato MI-009 STRUMENTI DI MISURA DELLA DIMENSIONE
- Allegato MI-010 ANALIZZATORI DI GAS DI SCARICO
- Circolari e Normativa D.M. 93/2017
- Circolare del 06.10.2017 (Certificati LAT)
- Circolare del 03.11.2017 (Prima verifica periodica)
- Circolare del 26.03.2018 (Apparecchiature ausiliarie distributori carburante)
- Circolare del 11.07.2018 (Pompe sommerse e sostituzione terminale di piazzale da nazionale a MID)
- Circolare del 09.08.2018 (Periodicità pesi ausiliari e contatori acqua)
- Nota Unioncamere del 31.08.2018 (nota Unioncamere NAWI dispositivi medici)
- Nota Unioncamere del 17.12.2018 (Contatori calore unità immobiliari)