Fogli di Calcolo anni precedenti

Istruzioni annualità 2019

SCADENZA DIRITTO ANNUALE 2019

1 luglio 2019 senza alcuna maggiorazione 

(dal 2 luglio al 30 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,4%)

 

PROROGA: la scadenza è stata prorogata al 30 SETTEMBRE 2019 senza alcuna maggiorazione per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

 

(dal 1 ottobre al 30 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,4%)

 

02/02/2021

Istruzioni annualità 2018

SCADENZA DIRITTO ANNUALE 2018

2 luglio 2018 senza alcuna maggiorazione 

(dal 3 luglio al 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,4%)

 

Per le società che ne beneficiano la scadenza è 31 LUGLIO 2018 senza alcuna maggiorazione e fino al 30 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,4%

02/02/2021

Istruzioni annualità 2017

SCADENZA DIRITTO ANNUALE 2017

30 giugno 2017 senza alcuna maggiorazione 

(dal 1 luglio al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,4%)

 

PROROGA: Ad esclusione degli only REA, la scadenza è stata prorogata al

20 LUGLIO 2017 senza alcuna maggiorazione

(dal 21 luglio al 21 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,4%

02/02/2021

Istruzioni annualità 2016

SCADENZA DIRITTO ANNUALE 2016

16 giugno 2016 senza alcuna maggiorazione 

(dal 17 giugno al 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,4%)

 

PROROGA: Per i soli soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli STUDI DI SETTORE, la scadenza era prorogata al

6 LUGLIO 2016 senza alcuna maggiorazione

(dal 7 luglio al 20 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,4%

03/12/2019

Istruzioni annualità 2015

SCADENZA DIRITTO ANNUALE 2015

16 giugno 2015 senza alcuna maggiorazione 

(dal 17 giugno al 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,4%)

 

PROROGA: Per i soli soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli STUDI DI SETTORE, la scadenza era prorogata al

6 LUGLIO 2015 senza alcuna maggiorazione

(dal 7 luglio al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,4%

03/12/2019

Istruzioni annualità 2014

SCADENZA DIRITTO ANNUALE 2014

16 giugno 2014 senza alcuna maggiorazione 

(dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,4%)

 

PROROGA: Per i soli soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli STUDI DI SETTORE, la scadenza era prorogata al

7 LUGLIO 2014 senza alcuna maggiorazione

(dal 8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,4%

 

Importi fissi per imprese iscritte in sezione SPECIALE

TIPO DI IMPRESA

IMPORTI 2014 per la SEDE

Imprese individuali

euro

88,00

Società semplici agricole

euro

100,00

Società semplici non agricole

euro

200,00

Società tra professionisti (art.16, c.2 del d.lgs. n.96/2001)

euro

200,00

Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria

euro

110,00

Soggetti iscritti esclusivamente al REA

euro

30,00

27/11/2019

Istruzioni annualità 2013

La scadenza ordinaria per il pagamento del diritto annuale 2013 era il 17 giugno 2013

entro il 17/07/2013 con la maggiorazione dello 0,4%

- ° -

Il DPCM 13/06/2013 pubblicato GU n. 139 del 15/6/13 ha stabilito il differimento dei termini  per  il  versamento  delle  imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2013 per contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati  gli STUDI DI SETTORE la PROROGA si applica anche al diritto annuale

pertanto, soltanto per questa tipologia di soggetti, i versamenti potevano essere effettuati entro l’8 luglio 2013  senza alcuna maggiorazione (dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,4%) 

 

Ultimo Aggiornamento: 27/11/2019

Istruzioni annualità 2012

SCADENZE 2012

 scadenza ordinaria: 18/06/2012

con maggiorazione dello 0,4% fino al 18/07/2012

 

solo per IMPRESE INDIVIDUALI e contribuenti con STUDI DI SETTORE:

proroga scadenza ordinaria al 09/07/2012

 con maggiorazione dello 0,4% fino al 20/08/2012

 

N.B. Dal 2011 sono tenuti a versare un diritto annuale anche i soggetti che, seppur non iscritti al Registro delle Imprese, sono iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Questi soggetti erano precedentemente esonerati dal pagamento.

(Art.18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 modificato dal  decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

Ultimo Aggiornamento: 27/11/2019

Istruzioni annualità 2011

 

SCADENZE 2011

 scadenza ordinaria: 16/06/2011

con maggiorazione dello 0,4% fino al 16/07/2011

 

solo per IMPRESE INDIVIDUALI e contribuenti con STUDI DI SETTORE:

proroga scadenza ordinaria al 06/07/2011

 con maggiorazione dello 0,4% fino al 05/08/2011

 

N.B. Dal 2011 sono tenuti a versare un diritto annuale anche i soggetti che, seppur non iscritti al Registro delle Imprese, sono iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Questi soggetti erano precedentemente esonerati dal pagamento.

(Art.18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 modificato dal  decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

 

 

Ultimo Aggiornamento: 27/11/2019

Istruzioni annualità 2009

 

 

SCADENZE 2009

scadenza ordinaria: 16/06/2009

con la maggiorazione dello 0,4% fino al 16/07/2009

 

per i contribuenti con STUDI DI SETTORE:

scadenza ordinaria prorogata al: 06/07/2009

con maggiorazione dello 0,4% fino al 05/08/2009

 

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Diritto 2009 FOGLIO DI CALCOLO diritto annuale 2009

 

 

 

Diritto annuale 2009 per le imprese esercenti l'attività di distribuzione di carburanti

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 63772 del 14.07.2009, ha precisato che per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, limitatamente al versamento del diritto annuale per l'anno 2009, il fatturato relativo al periodo di imposta 2008 deve essere inteso al netto delle accise.

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 possono alternativamente: - compensare le somme versate in eccedenza, entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all'anno successivo;
- presentare, a pena di decadenza entro 24 mesi dalla data del pagamento, richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria.

Testo nota ministeriale

 

SCADENZE 2009

scadenza ordinaria: 16/06/2009

con la maggiorazione dello 0,4% fino al 16/07/2009

 

per i contribuenti con STUDI DI SETTORE:

scadenza ordinaria prorogata al: 06/07/2009

con maggiorazione dello 0,4% fino al 05/08/2009

27/11/2019

Istruzioni annualità 2008

 FOGLIO DI CALCOLO diritto annuale 2008

determinazione del fatturato 2007 per il calcolo del diritto annuale 2008:

 

 

Arrotondamenti anno 2008 e precedenti

I criteri di arrotondamento applicati per il calcolo del diritto annuale dovuto, dal 2001 al 2008 compreso, prevedevano un arrotondamento degli importi parziali all’unità di euro.

Arrotondamenti: gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto dovuto devono essere sempre arrotondati all’unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto.

27/11/2019
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