Ufficio Metrico e Metrologia Legale

Quando ci rechiamo in un panificio, al supermercato, in una macelleria, oppure da un orafo per acquistare un oggetto d’oro o quando facciamo il pieno di benzina della nostra automobile diamo forse per scontata una cosa che scontata non è: la garanzia della quantità acquistata.

Questa premessa introduce il compito fondamentale che è demandato all’Ufficio Metrico: la tutela della fede pubblica attraverso il controllo degli strumenti di misura in uso per funzioni di misura legali.

Nel tempo sono state disciplinate le modalità con cui sono ammessi certi scambi commerciali e le tolleranze di errore concesse nelle misurazioni che li riguardano, attraverso innumerevoli norme (nazionali e comunitarie).
Il servizio metrico, un tempo ministeriale ma oggi affidato alle Camere di Commercio, si pone come garante della corretta applicazione di tali norme, mediante attività di controllo e vigilanza.

L’ufficio Metrico svolge un ruolo di garanzia per la correttezza degli scambi commerciali principalmente attraverso le seguenti attività:

  • controlli casuali o su richiesta presso i Titolari di strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale, ovvero la cui funzione di misura sia giustificata da motivi di  interesse pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
  • controlli sui prodotti preconfezionati (preimballaggi);
  • verifiche sull’operato degli organismi abilitati alla verifica periodica;
  • vigilanza sull' operato delle officine e dei Centri Tecnici autorizzati ad effettuare installazioni, montaggi, controlli sui tachigrafi digitali e analogici;
  • concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi e controllo sugli assegnatari, comprese le attività di saggio dei metalli preziosi;
  • vigilanza sul mercato degli strumenti

L'Ufficio Metrico effettua controlli di tipo ispettivo a campione o su richiesta  mediante visite non preannunciate. 

COME FACCIO A SAPERE SE SONO UN TITOLARE DI UNO STRUMENTO METRICO?

Secondo quanto individuato dal Decreto 21 aprile 2017, n. 93, il titolare dello strumento è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

Rispondi a queste due domande…

1) Nello svolgimento della tua attività utilizzi strumenti di misura?
(Ad esempio bilance, strumenti per pesare in genere, misuratori di carburante, misuratori di  liquidi o altre tipologie, strumenti per la misura di acqua, gas, luce e calore?)

2) Questi strumenti vengono utilizzati per funzioni di misura legali?
(Il Decreto 93/2017 definisce «funzione di misura legale» la funzione di misura  giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali)

Se le due risposte sono affermative sei un Titolare di strumenti metrici e per usare lo strumento devi rispettare degli obblighi di legge.

La normativa generale di riferimento è il Decreto 21 aprile 2017, n. 93 nonché tutta la normativa di recepimento della MID col D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione  della  Direttiva  2004/22/CE  relativa  agli strumenti di misura).

Puoi trovare la normativa specifica nelle varie pagine dedicate del sito. 

QUALI REGOLE DEVO RICORDARE?

Obblighi dei titolari degli strumenti soggetti a verifica periodica (Decreto 21 aprile 2017, n. 93):

  • art. 4 c. 8 - Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente;
  • art. 4 c. 8 - Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
  • art. 5 c. 5 - in caso di ordine di aggiustamento emesso dall'Ufficio Metrico ai sensi dell'art. 5 c. 5, lo strumento andrà sottoposto a nuova verificazione periodica entro trenta giorni;
  • art. 8 - comunicano entro  30  giorni  alla  Camera  di  commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data  di  inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine  dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2; 
  • art. 8 - mantengono l'integrità del  contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo,anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  • art. 8 - curano  l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; 
  • art. 8 - conservano il libretto metrologico e l'eventuale  ulteriore documentazione prescritta;
  • art. 8 - curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. 

SONO PREVISTE DELLE SANZIONI?

Le sanzioni per il mancato rispetto di questi obblighi esistono e sono disciplinate da diverse normative. Si sanziona perchè  sussiste:

  • una normativa che obbliga a sottoporre a verifica tutti gli strumenti di misura in uso con le funzioni individuate dal DM 93/2017;
  • la volontà di tutelare sia il consumatore che tutte le aziende che operano nel rispetto della Legge. 

Il Decreto Legislativo 112 del 31 marzo 1998 ha stabilito il passaggio degli Uffici Metrici dal Ministero delle Attività Produttive alle Camere di Commercio, conferendo a quest’ultime un importante ruolo nel settore dell’attività di regolazione del mercato.

Le Camere di Commercio, con Decreto Legislativo n. 23/2010 - Riforma della legge n. 580/1993 - sono chiamate a svolgere autorevoli funzioni nell’ambito della tutela della fede pubblica, pianificando e coordinando, tramite l’Ufficio Metrico, ogni aspetto connesso all’esigenza di un solido equilibrio tra necessità del consumatore e bisogni delle imprese.

Il legislatore, nel Testo Unico delle Leggi Metriche del 23 /08/1890, ha affermato nell’articolo 11 che "Ogni convenzione di quantità, che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi con pesi e misure legali".

La metrologia legale, come quella scientifica, è un settore della fisica legato alla determinazione della misura di grandezze e si avvale di modelli scientifici in grado di esprimere il valore “vero” cercato, attraverso i seguenti processi:

  • l’identificazione univoca di ciò che intendiamo misurare;
  • la scala di misura utilizzata;
  • la qualità della misura stessa.

A differenza di quella scientifica, la metrologia legale rivolge la sua attenzione ai requisiti necessari agli strumenti di misura se destinati a scopi commerciali.

È evidente, come in tale scenario, l’Ufficio Metrico della Camera di Commercio acquisisca una duplice rilevanza:

  • la prima connessa all’accertamento delle caratteristiche essenziali del prodotto “strumento di misura”, sia in sede di produzione che in servizio;
  • la seconda relativa alla tutela del consumatore e delle imprese, essendo il prodotto “strumento di misura” un'insostituibile interfaccia di scambio tra utente acquirente e impresa venditrice. 

Già contemplati nel Testo Unico delle Leggi metriche dei pesi e delle misure (Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088) e descritti in modo dettagliato nel relativo Regolamento di Fabbricazione (Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 226), gli strumenti di misura sono stati nel tempo oggetto di approvazione di modello sotto forma di:

  • Decreto Ministeriale, provvedimento nazionale attraverso il quale il competente ministero ammette alla verificazione prima uno strumento di misura, di modello nuovo o modificato rispetto ad altro già approvato;
  • Certificato CEE che può essere richiesto in qualsiasi Paese dell'Unione Europea e, a differenza dell'ammissione alla verificazione metrica con decreto nazionale, è valido su tutto il territorio europeo; 
  • Certificato CE destinato agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e rivolto ai fabbricanti o importatori da paesi CE che intendono produrre o immettere in commercio sul territorio nazionale un nuovo strumento di misura del tipo descritto; 
  • Approvazioni MID, per quella tipologia di strumenti cui la stessa norma europea si riferisce. Il criterio è basato sulla scelta del percorso che il fabbricante intende seguire per l'ottenimento della conformità del prodotto che desidera realizzare.  

La normativa sui controllo degli strumenti di misura è stata aggiornata nel 2017 con il DECRETO 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.141 del 20/06/2017.

Il decreto, entrato in vigore il 18 settembre 2017, modifica completamente la metrologia legale con novità per i Titolari degli strumenti, gli Organismi che effettuano la verificazione periodica e per i cittadini in caso di contenziosi.  

I destinatari degli obblighi imposti dalla normativa sono:

  • gli OPERATORI ECONOMICI del settore degli strumenti per misurare, siano essi costruttori o titolari dello strumento. Per fare alcuni esempi (indicativi e non esaustivi) supermercati, panifici, gelaterie, gastronomie, macellerie e in generale tutte le attività commerciali in cui si utilizzano strumenti per pesare per la determinazione di una tariffa; distributori di carburante, proprietari di autobotti per il trasporto di carburante, depositi di carburante, titolari di dispositivi per la conversione di volumi di gas, fabbricanti metrici, aziende che producono prodotti preimballati, ecc…

  • i CONSUMATORI interessati a conoscere ambiti di competenza dell'ufficio metrico o quando, in caso di contenziosi, intendano rivolgersi alla Camera di Commercio. Sono infatti previsti controlli in contraddittorio come indicato nell'art. 5 c. 2 del DM 93/2017.

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26/02/2024
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