Visti e Attestazioni diverse per l'Estero

 

Le Camere di Commercio sono competenti sul rilascio di alcuni documenti necessari alle imprese per il concreto esercizio dell’attività di commercio con l'estero. La Camera può attestare solo ciò che può accertare secondo la competenza che le è conferita.

La Camera rilascia visti su documenti, solo se richiesti da un’ Autorità straniera, a condizione che gli stessi non siano in contrasto con la normativa comunitaria e/o nazionale. I documenti da vistare devono sempre essere resi su carta ufficiale dell'impresa, indicando un destinatario ed un Paese terzo di destinazione, e sottoscritti da un legale rappresentate / procuratore.

La richiesta di apposizione visti, come per i certificati di origine, va trasmessa con modalità telematica attraverso la piattaforma registroimprese.it – Cert’O (vedi presentazione programma Cert’O, sezione Documenti della pagina Certificati di origine). Il rilascio del visto avviene anch'esso con la modalità di "Stampa in Azienda".

 

Visto su fattura

Questo visto viene apposto, su richiesta dell'impresa e per quei Paesi la cui normativa lo richiede, sulle fatture di esportazione. La fattura va allegata alla pratica di richiesta completa di firma digitale e olografa del legale rappresentante.

 

Visto per deposito

Il visto per deposito si appone, se richiesto, su documenti emessi da Enti Pubblici o altri organismi, quali ad esempio le Aziende Sanitarie Locali o gli Istituti nazionali di certificazione, ecc…, o ad esempio su un contratto tra l'impresa ed una controparte estera, per i quali la CCIAA non ha la possibilità di accertarne l'esattezza e credibilità. Nel caso in cui il documento non contenga i riferimenti di un destinatario e di un Paese terzo di destinazione, l'informazione dovrà essere riportata nel campo NOTE RICHIESTA del modello base (tasto CREA MODELLO).

 

Visto poteri di firma

Trattasi di un visto che attesta la legittimità della firma del legale rappresentante / procuratore dell'impresa, apposta su un documento o dichiarazione (packing list, certificati analisi, dichiarazioni produttore, dichiarazione conformità, ecc...). 

Tale visto non conferma l’esattezza o attendibilità delle dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario del documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa.

 

Visto legalizzazione firma del funzionario della Camera di Commercio su atti e documenti a valere all’estero (Ex visto UU.PP.I.C.A.)

Questo visto viene apposto, su richiesta dell'impresa, su atti e documenti (certificato di origine, fatture, dichiarazioni consolari, ecc...), da far valere davanti ad Autorità estere (es. Ambasciate e Consolati esteri in Italia).

Diversamente, quando il Paese estero, che ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja, richiede espressamente l'apposizione dell'Apostille su atti amministrativi formati in Italia, questa legalizzazione è apposta dalle Prefetture (Uffici Territoriali del Governo), mentre su atti giudiziari e notarili la competenza è in capo alle Procure della Repubblica.

 

Exporter Registry Form

Per l’importazione di alcuni prodotti tessili in Turchia è necessario che l’importatore turco proceda con una richiesta di registrazione in uno dei centri preposti dal Sottosegretariato per il Commercio Estero del Primo Ministero della Repubblica di Turchia.

Tra la documentazione che l’importatore turco deve allegare alla domanda di registrazione vi è il certificato “Exporter Registry Form”.

Il certificato “Exporter Registry Form”, il cui modulo è scaricabile dalla sezione Documenti di questa pagina, dovrà essere compilato dall’esportatore italiano e verrà vistato dalla Camera di Commercio presso cui l’operatore ha sede legale o unità locale, per poi essere presentato in originale al Consolato turco in Italia oppure presso la Prefettura locale per l’apposizione dell’Apostille Aja al fine di renderlo un documento valido in Turchia.

L“Exporter Registry Form” deve essere presentato dall’importatore turco solamente per la prima importazione e per ognuno dei propri clienti (non per ogni partita di importazione dallo stesso cliente). Pertanto, l’esportatore redigerà il certificato una sola volta in occasione della prima spedizione. Il certificato va rinnovato annualmente.

La richiesta di visto del documento va effettuata attraverso la piattaforma Cert’O, la stessa utilizzata per i certificati di origine. La tipologia di pratica da scegliere è: RICHIESTA VISTI – AUTORIZZAZIONI – COPIE CERTIFICATI. Nel portale va caricato il file dell’Exporter Registry Form firmato sia in forma olografa che digitale (formato.p7m). Nella colonna “visti” indicare “1”, nel caso di invio al Consolato va chiesta anche la legalizzazione (Ex Visto Upica), inserire “1” nella colonna “autentiche”.

 

Tempi di rilascio

I visti vengono rilasciati non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione della pratica completa e corretta in tutti suoi elementi, ad eccezione dei casi particolarmente complessi, che necessitano di un esame approfondito della documentazione.

Costi

Visti e attestazioni diverse: € 3,00 per ogni visto

Regolamenti dell'Unione Europea:

UE 952/2013 (Nuovo codice doganale dell’Unione);

UE 2446/2015 (Regolamento delegato del Nuovo codice doganale dell’Unione);

UE 2447/2015 (Regolamento di esecuzione del Nuovo codice doganale dell’Unione).

20/11/2024
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