Centri Tecnici e Tachigrafi

IL TACHIGRAFO: DESCRIZIONE GENERALE

Il "tachigrafo" è l’apparecchio destinato all’installazione nei veicoli stradali adibiti al trasporto su strada di merci (portata superiore a 3,5 tonnellate) o passeggeri (numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9) per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti. 

Sono esclusi i veicoli:

  • adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
  • la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
  • utilizzati in situazioni di emergenza, operazioni di salvataggio o adibiti ad usi medici;
  • carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km;
  • sottoposti a prove su strada non ancora messi in circolazione;
  • combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
  • storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

Dopo la nascita dei primi tachigrafi analogici sono nati i tachigrafi digitali di prima generazione fino ad arrivare ai nuovi tachigrafi di seconda generazione (tachigrafi intelligenti).

.Il tachigrafo si compone di tre elementi: unità di bordo, sensore di movimento e cavi che collegano il sensore di movimento

Il tachigrafo digitale nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, che risultava facilmente manomettibile e con forti problemi d’utilizzo ed affidabilità. Il Ministero dello Sviluppo Economico non rilascia più autorizzazioni per il montaggio e la riparazione di cronotachigrafi analogici dal 26 maggio 2005, data di entrata in vigore del Decreto 11 marzo 2005, come ulteriormente chiarito dalla Circolare Ministeriale 5 luglio 2005, numero 1/2005/DGAMTC.

In caso di sostituzione dell'apparecchio di controllo analogico dovrà dunque essere installato un tachigrafo digitale.

Dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione, per cui è previsto l’obbligo del tachigrafo, devono essere dotati del nuovo Tachigrafo “intelligente”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 165/2014 che ne ha disposto l'introduzione e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii. che ne ha definito le caratteristiche tecnologiche.
A partire dalla stessa data possono essere rilasciate solo Carte Tachigrafiche “intelligenti” (nuova generazione).

Il tachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:

  • un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
  • una smart-card. Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all’impresa, alle autorità di controllo o all’officina. Per maggiori informazioni sul rilascio della smart-card vai anche alla pagina di questo sito Carte Tachigrafiche

Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono registrati i seguenti dati: a) distanza percorsa e velocità del veicolo; b) misurazione del tempo; c) registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero (per tachigrafi intelligenti); d) identità del conducente; e) attività del conducente; f) dati di controllo, di calibratura e di riparazione del tachigrafo, inclusa l’identificazione dell’officina; g) anomalie e guasti.

Tutte le operazioni inerenti i tachigrafi digitali, devono essere eseguite da Centri Tecnici autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, previa domanda inoltrata all’ufficio Metrico, a norma del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 23 febbraio 2023.

Unioncamere forma l'elenco dei centri tecnici autorizzati, che è liberamente consultabile dal pubblico al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

LA NORMATIVA EUROPEA

La normativa è europea e si fonda essenzialmente su due regolamenti del Consiglio del 20 dicembre 1985, e cioè il regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 ha poi modificato il regolamento n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo, introducendo il nuovo dispositivo digitale. Tale regolamento è completato da un allegato di natura tecnica (allegato 1B) che definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell’apparecchio, oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e di operatività.
Il regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) 3820/85 ed ha fissato il nuovo termine legale per l'obbligo del Tachigrafo Digitale al 1 maggio 2006. Il Regolamento UE 581/2010 del 1 luglio 2010 ha definito i tempi entro i quali i dati del Tachigrafo Digitale e delle carte conducente devono essere trasferiti su altri supporti esterni per la corretta conservazione.

Al riguardo riveste carattere sostanziale anche la Direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE.

La normativa comunitaria in materia è stata integrata col Regolamento CE 68/2009 del 23 gennaio 2009, che prevede l'introduzione di un adattatore per i veicoli leggeri della categoria M1 - N1 , quando questi devono essere utilizzati nell'ambito degli scopi per cui è previsto l'obbligo del Tachigrafo Digitale.

Il 23 gennaio 2009 la Commissione ha introdotto misure di miglioramento nel sistema Tachigrafo digitale, come risposta alle azioni fraudolente individuate nei primi anni di applicazione:

- la Direttiva 2009/4/CE, che prevede contromisure per prevenire ed individuare manipolazioni nella registrazione dei TD, tra le quali dotazioni adeguate alle forze di controllo per le analisi necessarie ad accertare l’integrità dei dati;

- la Direttiva 2009/5/CE sull’armonizzazione delle categorie di infrazioni, che definisce le tutte le infrazioni alla normativa comunitario e ne chiarisce il grado di gravità;

- Una Raccomandazione contenente linee guida per gli Stati sulle migliori prassi da attuare nei controlli su strada, presso le imprese e presso le Officine autorizzate.

Il Regolamento (UE) N. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ha aggiornato il quadro di riferimento giuridico risalente al 1985. Esso contiene diverse innovazioni, alcune nelle funzionalità del tachigrafo, altre di potenziamento dei controlli sulle officine operanti sui tachigrafi.

Il 26 maggio 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti. Il testo si compone del corpo del Regolamento e dell'Allegato IC sui requisiti per la costruzione, il collaudo, il montaggio e il controllo. Esso si applica a decorrere dal 2 marzo 2016 tranne gli allegati che si applicano a decorrere dal 2 marzo 2019 per consentire la realizzazione dei dispositivi di nuova generazione in base alle nuove specifiche tecniche.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018 che ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 ha successivamente stabilito la decorrenza dell’Allegato IC a partire dal 15 giugno 2019.

Il Regolamento (UE) 2017/548 del 23/03/2017 stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo;

LA NORMATIVA NAZIONALE

La regolamentazione nazionale ha integrato la legislazione europea per l'implementazione del Tachigrafo digitale con i seguenti decreti ministeriali: DM 31 ottobre 2003, n. 361 , DM 11 marzo 2005 , sulle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, abrogato e sostituito dal successivo DM 10 agosto 2007. A suo volta quest'ultimo decreto è stato abrogato e sostituito dal DECRETO 23 febbraio 2023 "Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361".

DM 23 giugno 2005 sulle Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del Registro, Decreto 29 luglio 2005 , Decreto 9 marzo 2009 e Decreto 30 gennaio 2012 sull'omologazione delle carte tachigrafiche, Decreto 12 luglio 2019 sull'omologazione delle carte GEN2, DM 29 luglio 2005 sull'istituzione del diritto di segreteria per le attività camerali sul Tachigrafo Digitale e Decreto 15 gennaio 2015 sull'approvazione della versione aggiornata dei moduli per la domanda delle carte tachigrafiche, Decreto 12 luglio 2019 sull'approvazione dei moduli per la domanda delle carte tachigrafiche GEN2.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, inoltre, emanato il DM 31 marzo 2006 relativo alle modalità di conservazione e trasferimento dei dati registrati con il Tachigrafo Digitale (integrato dal Regolamento UE 581/2010), DM 20 giugno 2007 del Ministero dei Trasporti sulle esenzioni dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione e uso dell'apparecchio di controllo.

Il 17/12/2007 è stato pubblicato sulla GURI il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234 per l'attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.

Il 17 settembre 2008 è stato, inoltre, pubblicato nella GURI n. 218 il Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 per l'attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

 Il 20 gennaio 2011 è stato pubblicato sulla GURI il Decreto Legislativo 23 dicembre 2010, n. 245 di attuazione delle Direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE che istituisce una serie di misure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi e modifica il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144. È entrato in vigore il 4 febbraio 2011.

In data 12 dicembre 2016 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha emanato il Decreto 215/2016 contenente disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi

LE CIRCOLARI

 La normativa è integrata da circolari, emanate dai diversi soggetti che coordinano le attività sull'implementazione del Tachigrafo Digitale in Italia. Le circolari hanno lo scopo di divulgare, approfondire e chiarire i contenuti delle disposizioni normative, nonché di fornire indicazioni su modalità di applicazione e questioni operative legate all'implementazione del Tachigrafo Digitale: 

  • Circolari Ministero dello Sviluppo Economico;
  • Circolari Ministero dei Trasporti;
  • Circolari Ministero dell'Interno;
  • Circolari Ministero del Lavoro;
  • Circolari Unioncamere.

APPROFONDIMENTI

 Si rimanda per ogni approfondimento alla pagina del sito di metrologia legale di UnionCamere dedicata al tachigrafo digitale, consultabile al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

 

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo è consultabile al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

 

INFO SUL TACHIGRAFO INTELLIGENTE

Per ulteriori info sul tachigrafo intelligente si possono visitare il sito: www.metrologialegale.unioncamere.it

08/04/2024

Centri Tecnici

I CENTRI TECNICI 

I Centri Tecnici sono officine autorizzate all’esecuzione delle operazioni di montaggio, riparazione, calibrazione e revisione dei tachigrafi digitali.

Tutte le operazioni inerenti i tachigrafi digitali, devono essere eseguite da Centri Tecnici autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, previa domanda inoltrata all’ufficio Metrico, a norma del DECRETO 23 febbraio 2023 "Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361".

Possono essere autorizzati i seguenti soggetti:

a) i fabbricanti dell'Unione europea di veicoli soggetti all'installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo;
c) i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonché le officine concessionarie aventi sedi in Italia;
d) le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.

L’autorizzazione ha durata biennale a far data dal suo rilascio ed è rinnovabile per periodi di pari durata (previo accertamento della permanenza dei requisiti, da parte della Camera di Commercio competente per provincia). 

La modulistica è scaricabile al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

L'ufficio Metrico svolge azioni di sorveglianza su tutti i Centri Tecnici.

Unioncamere forma l'elenco dei centri tecnici autorizzati, che è liberamente consultabile dal pubblico al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali possono essere eseguite esclusivamente dai Centri Tecnici preventivamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico previa domanda alla Camera di Commercio, che svolge l'esame istruttorio preventivo. Il Ministero rilascia l'autorizzazione dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti assegnando al centro tecnico un codice identificativo.

L'autorizzazione ha durata di due anni ed è rinnovabile a condizione che sussistano i requisiti previsti.

All'art. 6 del Decreto 23 febbraio 2023 viene posta attenzione al Conflitto di interesse e criteri di indipendenza
1. Al fine di evitare conflitti di interesse, in applicazione di quanto previsto dall!art. 24, paragrafo 4, del regolamento, i Centri tecnici autorizzati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere c) e d) non possono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui gli stessi o i soggetti del Centro elencati al comma 2 siano titolari, ovvero appartenenti a persone giuridiche ad essi riconducibili.
2. Ai sensi del regolamento, l'assenza o la presenza di potenziali conflitti di interesse nei termini di cui al primo comma sono oggetto di apposita dichiarazione da parte dei seguenti soggetti:
a) i titolari di imprese individuali;
b) i soci amministratori delle società di persone;
c) i legali rappresentanti della società di capitali e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega;
d) per le società di capitali con numero di soci pari o inferiore a 4, anche il socio di maggioranza ovvero il socio unico;
e) nel caso sub d), in presenza di socio di maggioranza o unico che sia persona giuridica, i legali rappresentanti e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega della suddetta persona giuridica;
f) nel caso di gruppo d'imprese, anche i legali rappresentanti e gli amministratori dell!impresa controllante;
g) il responsabile tecnico e i tecnici del Centro tecnico.
In caso di partecipazione ad imprese dotate di mezzi soggetti all'obbligo di installazione di un tachigrafo, la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma include l'indicazione della denominazione delle predette imprese.

Il centro tecnico comunica per iscritto le variazioni dei dati all'Ufficio Metrico. L'Ufficio annota la variazioni sull'autorizzazione già concessa, ovvero, a seconda delle variazioni dichiarate, invita il richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

L'ufficio Metrico svolge azioni di sorveglianza annuale su tutti i Centri Tecnici.
Detta sorveglianza consiste in:

  1. verifica dell’uso delle attrezzature necessarie alle operazioni di intervento tecnico da compiere a carico dell’apparecchiatura di controllo;
  2. verifica dello stato dei locali in cui vengono compiute le operazioni in ordine alla separazione tra i locali adibiti all’esecuzione degli interventi tecnici rispetto a quelli adibiti ai lavori comuni di autofficina;
  3. verifica delle procedure di prova previste nel manuale della Qualità approvato dall’Ente che ha certificato il Sistema di Qualità del Centro Tecnico;
  4. verifica sulla gestione dei controlli interni degli strumenti e della loro riferibilità metrologica mediante verifica della loro idoneità all’impiego nell’esecuzione degli interventi tecnici, nochè del corso di validità delle certificazioni rilasciate dai centri LAT; verifica della tracciabilità delle operazioni compiute mediante esame del Registro degli interventi;
  5. verifica del corretto uso delle carte, loro corretta conservazione in idoneo luogo di segregazione assieme alla strumentazione di controllo.
     

REGOLAMENTI (UE)

Si ricorda di prestare attenzione ai Regolamenti (UE) attualmente in vigore che disciplinano le regole che le officine autorizzate devono seguire in materia di tachigrafi.

I Regolamenti, disponibili nella sezione Norme/Documenti, sono i seguenti:

  • Regolamento (UE) 2017/548 del 23/03/2017 - modulo standard per la giustificazione scritta relativa relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo;
  • Regolamento (UE) 2016/799 del 18/03/2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 recante prescrizioni per costruzione, collaudo, montaggio, funzionamento e riparazione dei tachigrafi;
  • Regolamento (UE) N. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85.

TACHIGRAFO INTELLIGENTE E NOVITÀ

Dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di tachigrafo intelligente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 165/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799.

A partire dal 15 giugno 2019 non possono essere più rilasciate carte tachigrafiche di prima generazione. La normativa dell'Unione europea, oltre a fissare al 15 giugno la data per l'obbligo di istallazione del Tachigrafo intelligente sui mezzi pesanti di nuova immatricolazione, impone il passaggio al rilascio delle carte di nuova generazione.

Tutte le istanze presentate alle Camere di commercio dopo tale data determinano quindi l'emissione di carte di nuova generazione che sono interoperabili su tutte le generazioni di tachigrafi. Le carte tachigrafiche di seconda generazione (intelligenti) sono utilizzabili anche nelle unità elettroniche di bordo di prima generazione [digitale]. Le carte di prima generazione rimarranno in uso fino a scadenza, in quanto funzionanti anche con i Tachigrafi intelligenti. Fanno eccezione le carte Officina che restano operative solo per i Tachigrafi digitali di precedente generazione. 

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 94 del 21 aprile 2023 è stato pubblicato il nuovo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 23 febbraio 2023 sulle "Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico" in vigore dal 06 maggio 2023.

Cambia la disciplina dettata per i Centri tecnici autorizzati al montaggio, alle riparazioni e ai controlli periodici dei tachigrafi analogici, digitali e intelligenti installati sui veicoli commerciali.
Il nuovo decreto disciplina, in particolare, i requisiti dei centri tecnici (articolo 7), l’autorizzazione per l’esecuzione degli interventi tecnici di durata biennale (articolo 8), il rinnovo dell’autorizzazione (articolo 9) e la sorveglianza cui i centri tecnici sono sottoposti (articoli 19 e 20).

In particolare, i Centri tecnici dovranno soddisfare i requisiti previsti nell’allegato I, paragrafo 1 (requisito di buona reputazione), paragrafo 2 (requisiti tecnici generali) e paragrafo 3 (requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature). Al paragrafo 3 è riportato lo Schema di requisiti e controlli della strumentazione che definisce le caratteristiche tecniche essenziali e i controlli periodici (interni e esterni) della strumentazione di intervento tecnico.

L’articolo 26 detta la disciplina transitoria per i centri tecnici autorizzati agli interventi tecnici sui tachigrafi analogici, digitali e intelligenti ma anche per le officine autorizzate agli interventi tecnici sui soli tachigrafi analogici.

I Centri tecnici, in occasione della trasmissione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione, dovranno rilasciare una dichiarazione di impegno ad adeguarsi ai nuovi requisiti fissati. Il rinnovo sarà disposto dalla Camera di Commercio sulla base di tale impegno e avrà durata di due anni. Entro il successivo rinnovo, i Centri tecnici dovranno dimostrare l’avvenuto adeguamento ai nuovi requisiti.

I Centri tecnici autorizzati ad operare anche sui tachigrafi analogici, per proseguire l’attività, entro la scadenza di due anni dal rinnovo dell’autorizzazione agli interventi sui tachigrafi digitali, dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti e presentare una istanza per il rilascio di un'autorizzazione unica.

Le officine autorizzate agli interventi sui soli tachigrafi analogici, per proseguire l’attività, dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti e presentare, entro il termine di 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto (6 novembre 2024), una istanza di conformazione. Al contrario, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi tecnici sui soli tachigrafi analogici decadranno trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto (6 novembre 2024).

Modalità di versamento: IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE TRAMITE PAGO PA.

PER  OTTENERE L' AVVISO DI PAGAMENTO CHE CONSENTE DI PROCEDERE AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA E' NECESSARIO SCRIVERE UNA MAIL A: metrico@dl.camcom.it, comunicando la necessità di effettuare un pagamento per "Centri Tecnici - xxx" indicando:

  • Nome Cognome (o Ragione Sociale)
  • codice fiscale
  • indirizzo postale
  • mail ordinaria o PEC a cui ricevere l'avviso di pagamento

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CESSAZIONE DI UN TECNICO

Per la cessazione di un tecnico è necessario presentare:

  1. Lettera accompagnatoria del legale rappresentante in cui si dichiara la data di cessazione del tecnico. NOTA: Come modello potete utilizzare la prima parte del modello per il rinnovo biennale, dove sono indicati tutti i dati necessari;
  2. avvenuta riconsegna della carta tachigrafica del tecnico;
  3. Elenco aggiornato (organigramma) del personale che opererà sui tachigrafi (Responsabile tecnico e Tecnici).

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'INSERIMENTO DI UN NUOVO TECNICO

Per inserire un  nuovo tecnico è necessario presentare:

  1. Lettera accompagnatoria del legale rappresentante in cui si dichiara la presenza di un nuovo tecnico e la data di inserimento. NOTA: Come modello potete utilizzare la prima parte del modello per il rinnovo biennale, dove sono indicati tutti i dati necessari;
  2. Idonea documentazione che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica del nuovo personale che opererà sui tachigrafi digitali (attestato relativo alla partecipazione al corso di formazione);
  3. Autocertificazione antimafia (cfr. Art. 88 co. 4-bis e Art. 89 D.Lgs. 159/2011), ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’Art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, corredata di copia del documento d’identità. Le autocertificazioni sono scaricabili nella sezione Norme/Documenti;
  4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dai soggetti di cui all’Art. 6 del D.M. 23/02/2023, corredata di copia del documento d’identità, diretta ad assicurare: - l’assenza di conflitti d’interesse attuali o potenziali, oppure - che il Centro tecnico non svolgerà interventi sui veicoli di sua proprietà e/o delle imprese a cui il dichiarante partecipa fornendo elenco delle predette imprese; Tali documenti includono la dichiarazione che il Centro tecnico non svolgerà interventi sui veicoli in uso a qualsiasi altro titolo;
  5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di impegno alla riservatezza (cfr. All. 1 p. 2.8 al D.M. 23/02/2023);
  6. Dichiarazioni del Responsabile tecnico e dei tecnici del Centro presente in organigramma, corredate di copia dei rispettivi documenti d’identità (v.nota 1) , in cui attestano: - di non essere sospesi senza riabilitazione all’esercizio dell’attività di intervento tecnico sui tachigrafi; - di impegnarsi a seguire le procedure di corretta esecuzione degli interventi stabilite nei relativi manuali di qualità;
  7. Dichiarazioni sottoscritte dal personale tecnico del Centro, e corredate di copia dei rispettivi documenti d’identità (v.nota 1) , di impegno alla non divulgazione del PIN assegnato (cfr. Art. 14 del D.M. 23/02/2023);
  8. Elenco aggiornato del personale che opererà sui tachigrafi (Responsabile tecnico e Tecnici) trasmettendo l'organigramma firmato e datato;
  9. fotocopia di un documento di identità di ogni sottoscrittore.

Tutta la normativa è presente nella sezione Il tachigrafo: descrizione generale

 

MODULISTICA

La modulistica è scaricabile al seguente link (sezione Tachigrafo Digitale - Le Officine autorizzate - Modulistica per le officine): www.metrologialegale.unioncamere.it

 

NUOVE AUTORIZZAZIONI E RINNOVI ANNUALI

Tutta la modulistica per nuove autorizzazioni e per i rinnovi annuali è scaricabile dal sito di Metrologia Legale di Unioncamere (sezione Tachigrafo Digitale - Le Officine autorizzate - Modulistica per le officine): www.metrologialegale.unioncamere.it

 

VARIAZIONI DEL CENTRO TECNICO

Tutta la modulistica per le variazioni ad autorizzazioni esistenti è scaricabile dal sito di Metrologia Legale di Unioncamere (sezione Tachigrafo Digitale - Le Officine autorizzate - Modulistica per le officine): www.metrologialegale.unioncamere.it

 

 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CESSAZIONE DI UN TECNICO

Per la cessazione di un tecnico è necessario presentare:

  1. Lettera accompagnatoria del legale rappresentante in cui si dichiara la data di cessazione del tecnico. NOTA: Come modello potete utilizzare la prima parte del modello per il rinnovo annuale, dove sono indicati tutti i dati necessari;
  2. avvenuta riconsegna della carta tachigrafica del tecnico (la riconsegna dovrà essere effettuata entro cinque giorni dalla data di cessazione!);
  3. organigramma nominativo funzionaleaggiornato del personale tecnico del Centro,datato e firmato.

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'INSERIMENTO DI UN NUOVO TECNICO

Per inserire un  nuovo tecnico è necessario presentare:

  1. Lettera accompagnatoria del legale rappresentante in cui si dichiara la presenza di un nuovo tecnico e la data di inserimento. (NOTA: Come modello potete utilizzare la prima parte del modello per il rinnovo annuale, dove sono indicati tutti i dati necessari);
    Autocertificazioni antimafia (cfr. Art. 88 co. 4-bis e Art. 89 D.Lgs. 159/2011), ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’Art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, se trattasi di soggetti interessati di cui all’Art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (NOTA: Le autocertificazioni sono scaricabili nella sezione Norme/Documenti);
  2. Dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritte dai soggetti di cui all’Art. 6 del D.M. 23/02/2023, corredate di copia dei rispettivi documenti d’identità (v.nota 1), dirette ad assicurare:
    - l’assenza di conflitti d’interesse attuali o potenziali, oppure
    - che il Centro tecnico non svolgerà interventi sui veicoli di sua proprietà e/o delle imprese a cui il dichiarante partecipa fornendo elenco delle predette imprese.
    Tali documenti includono la dichiarazione che il Centro tecnico non svolgerà interventi sui veicoli in uso a qualsiasi altro titolo.

  3. Dichiarazionedi impegno alla riservatezza (cfr. All. 1 p. 2.8 al D.M. 23/02/2023);
  4. Dichiarazione in cui attesta:
    - di non essere sospeso senza riabilitazione all’esercizio dell’attività di intervento tecnico sui tachigrafi;
    - di impegnarsi a seguire le procedure di corretta esecuzione degli interventi stabilite nei relativi manuali di qualità;

  5. dichiarazione di impegno alla non divulgazione del PIN assegnato;
  6. certificazioni dei requisiti di conoscenza tecnica per operare sui tachigrafi digitali/intelligenti, ottenute a seguito di specifica sessione formativa teorico-pratica;
  7. organigramma nominativo funzionaleaggiornato del personale tecnico del Centro,datato e firmato;
  8. fotocopia di un documento di identità di ogni sottoscrittore.

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IN RELAZIONE ALL’AUTORIZZAZIONE AD OPERARE SUI TACHIGRAFI, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

La presente informativa – resa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) - riguarda i trattamenti di dati personali necessari per la gestione del procedimento amministrativo per il primo rilascio, il successivo rinnovo, le estensioni e variazioni dell’autorizzazione ministeriale per le officine meccaniche che intendono operare sui tachigrafi digitali.

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPR/DPO)

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Venezia Rovigo con sede legale in Dorsoduro 3904-3905 – 30123 Venezia P.I. e C.F. 04303000279,   e-mail privacy@dl.camcom.it, tel. 041786111. La Camera ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdcciaadl@legalmail.it

DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali, raccolti nell’ambito dei procedimenti amministrativi di cui alla presente informativa, sono sia dati comuni (es.: dati anagrafici e di contatto), che relativi a condanne penali e reati (nella specie, certificazioni antimafia e del casellario giudiziale). Tali dati personali sono trattati in quanto necessari allo svolgimento delle attività connesse all’istruttoria per il rilascio, il successivo rinnovo, le estensioni e variazioni delle Autorizzazioni disciplinate dal Decreto 23 febbraio 2023 sulle “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.”, dal Regolamento (UE) n. 165/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/1054 e del Regolamento di esecuzione  (UE) n. 2016/799, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/502.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è costituita:

- per i dati personali comuni: dall’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR, riguardanti, rispettivamente, l’adempimento di un obbligo legale e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

- per i dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all’art. 10 del GDPR): dall’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e art. 2-octies, co. 3, lett. c) e h), del D.Lgs. n. 196/2003, sempre in adempimento di un obbligo legale che grava sul Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati è svolto per le seguenti finalità:

a) attività istruttoria esercitata dal Titolare sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sopra indicata e finalizzata al rilascio della prevista autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese  e del made in Italy;

b) istruttoria e successiva attività di competenza della Camera di commercio finalizzata al rinnovo, estensione e variazioni della suddetta autorizzazione;

c) inserimento dei dati dei soggetti autorizzati all’interno della Banca Dati “Eureka”;

d) confronto, classificazione dei dati, produzione di liste o elenchi per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle predette attività;

e) invio di comunicazioni (tramite PEC, posta elettronica ordinaria, ovvero cartacea) relative ai procedimenti amministrativi inerenti alle suddette attività.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL TRATTAMENTO

Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per lo svolgimento dell’attività istruttoria e dei connessi adempimenti per il primo rilascio dell’autorizzazione per il suo successivo rinnovo e/o estensione e/o variazione. Il rifiuto al conferimento dei dati personali rende impossibile dar corso alla Sua istanza.

FONTI DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI (EX ART. 14 DEL GDPR)

I dati personali dei dipendenti e degli altri soggetti indicati nella Modulistica sono forniti dall’interessato che sottoscrive e presenta la domanda.

Nel corso degli accertamenti e delle verifiche, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali anche da soggetti terzi, pubblici e privati, presso i quali la Camera di commercio è tenuta, ad acquisire specifiche informazioni e/o a riscontrare e verificare la veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese dall’interessato (per es: presso la Procura della Repubblica).

 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione informatica e telematica, con modalità adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati a norma del GDPR. Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà effettuato da personale autorizzato e debitamente istruito.

I dati personali potranno essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla Camera di commercio di Venezia Rovigo Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi del Titolare, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;

- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;

- società che gestiscono banche dati per conto del Sistema camerale.

Per il trattamento relativo alla Banca Dati “Eureka” è stato nominato Responsabile del trattamento la società consortile in house del sistema camerale InfoCamere S.c.p.A.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali potranno essere comunicati, ai seguenti soggetti che assumono la veste di Titolare Autonomo:

a) Ministero delle Imprese  e del made in Italy per le attività di sua competenza;

b) Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), quale gestore dell’Elenco dei Centri tecnici autorizzati, di cui all’art. 13 del DM 23 febbraio 2023;

c) Servizi della Commissione Europea incaricati delle attività inerenti i tachigrafi digitali;

d) Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altri soggetto pubblici o privati legittimati a richiederli nei casi previsti dalla legge.

Si precisa che, come previsto dalla vigente disciplina, alcuni dati personali di tipo ordinario saranno oggetto di diffusione da parte dell’Unione italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), mediante pubblicazione nel proprio sito internet dell’Elenco sopra menzionato.

DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo conserverà i dati personali oggetto della presente informativa sino al termine delle attività amministrative qui descritte e, successivamente, per un periodo massimo di 10 anni.

Nel caso di contenziosi, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei reciproci diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di legge correlati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DEL LORO ESERCIZIO

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR.

L’interessato potrà dunque esercitare, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, i seguenti diritti: In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;

- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;

- riceverne comunicazione intelligibile;

- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

Per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati le richieste possono essere rivolte al Titolare, ovvero al Responsabile per la protezione dei dati, ai recapiti più sopra indicati.

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it).

 

La presente informativa è pubblicata sul sito www.dl.camcom.it

 

(Questa informativa è stata aggiornata in data 11/05/2023)

IMPORTI DOVUTI

Con DM 29 luglio 2005 il MAP ha stabilito i diritti di segreteria da versare alle Camere di Commercio.

Gli importi sono di:

  • € 370,00 per la prima richiesta di autorizzazione;

  • € 260,00 per le autorizzazioni successive alla prima;

  • € 185,00 per il rinnovo annuale.

 MODALITÀ DI PAGAMENTO

PAGAMENTO TRAMITE PAGO PA

Utilizzando il sistema PagoPA puoi effettuare subito il pagamento cliccandoil tasto Pagamento Spontaneo

Attenzione: negli estremi del pagamento si raccomanda di compilare i seguenti campi come riportato:

  • Servizio: aprire la lista e selezionare il servizio “Centri Tecnici”;
  • Causale: digitare la causale (ad esempio "rinnovo centro tecnico anno XXXX") indicando la ragione sociale;
  • Importo: digitare l’importo corrispondente (vedere importi sopra riportati);
  • dati anagrafici del pagante.

In caso di problemi o difficoltà con la procedura di pagamento si invita a contattare PagoPA tramite il seguente link:https://www.pagopa.gov.it/it/helpdesk/


IN ALTERNATIVA: AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGO PA
 
In alternativa al pagamento spontaneo è possibile ottenere l'avviso di pagamento che consente di procedere al versamento della somma dovuta scrivendo una mail a metrico@dl.camcom.it comunicando la necessità di effettuare un pagamento per "Centri tecnici" indicando:
  • Nome Cognome (o Ragione Sociale):
  • codice fiscale de richiedente;
  • indirizzo postale;
  • mail ordinaria o PEC a cui ricevere l'avviso di pagamento.

 

 APPROFONDIMENTI

 Si rimanda per ogni approfondimento alla pagina del sito di metrologia legale di UnionCamere dedicata al tachigrafo digitale, consultabile al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

 

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo è consultabile al seguente link: www.metrologialegale.unioncamere.it

 

MODELLI DI AUTORIZZAZIONE E RINNOVO

Per consultare o scaricare i vari modelli di richiesta di autorizzazione e di rinnovo clicca sul seguente link: www.mimit.gov.it

 

INFO SULLE CARTE TACHIGRAFICHE

Per ulteriori info sulle carte tachigrafiche si può visitare la pagina: www.metrologialegale.unioncamere.it

 

INFO SUL TACHIGRAFO INTELLIGENTE

Per ulteriori info sul tachigrafo intelligente si può visitare la pagina: www.metrologialegale.unioncamere.it

26/04/2024
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