PORTALE ATECO - REA
Cos'è
ATECO è il servizio che offre all’impresa e ai professionisti un quadro d’insieme degli adempimenti amministrativi necessari per svolgere legittimamente l’attività di impresa.
Con ATECO è possibile:
- ricercare i codici ATECO per l’attività che l’impresa intende svolgere;
- conoscere le norme che regolano e disciplinano la propria attività, a livello nazionale e regionale;
- conoscere i requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per avviarla;
- approfondire la raccolta delle informazioni e della modulistica, con il collegamento diretto allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di riferimento.
Attraverso i codici ATECO 2007, è possibile definire e classificare la propria attività per:
- denunciarla correttamente e pubblicarla in modo esatto e puntuale attraverso la visura camerale;
- aggiornarla in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici.
Il codice ATECO, a cosa serve?
Codice ATECO per avvio attività
Il codice ATECO è necessario per l’apertura di una nuova partita IVA. In questo caso, infatti, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia dell’attività che si intende svolgere sulla base della classificazione ATECO 2007, comunicazione necessaria affinchè ciascuna attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici. Contemporaneamente, sempre in relazione all’attività economica di riferimento e al suo codice ATECO, l’impresa DEVE denunciare l’Inizio attività al Registro Imprese/REA che DEVE essere congruente..
Ogni eventuale variazione dell’attività economica successiva DEVE essere comunicata al fisco, insieme ad un nuovo codice ATECO.
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE IDENTIFICATE DAL CODICE ATECO 81.30.00 “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)” - ART. 12, LEGGE 28/7/2016, N. 154
L’art. 12 della legge 28/7/2016, n. 154, dispone che: "L’attivitĂ di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata: a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’art. 20 c. 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 214/2005; b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneitĂ che accerti il possesso di adeguate competenze. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalitĂ per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).Â
Dal 25 agosto 2016, data di entrata in vigore della legge n. 154/2016, l’esercizio dell’attività economica di “costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi” è stato quindi assoggettato alla preventiva dimostrazione del possesso di adeguate capacità professionali, in capo al titolare dell’impresa o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa stessa.
 Dopo tale data, l’Ufficio del registro delle imprese e quello dell’albo delle imprese artigiane hanno, in via transitoria, continuato ad accogliere le domande di iscrizione presentate in vigenza della nuova legge, anche se prive della documentazione attestante il possesso di uno dei due requisiti, in attesa dell'attivazione dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalle regioni, e fatta salva la successiva regolarizzazione dei soggetti così iscritti, entro un congruo termine.
 A seguito dell'Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018, e per effetto della deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 625 del 8/5/2018, anche nel Veneto sono stati avviati i corsi di formazione previsti dal punto b) dell’art. 12, della legge n. 154/2016, a cura degli Organismi di formazione accreditati (cfr. decreto Regione Veneto n. 650 del 2 luglio 2018 e relativo allegato A).
 L’art. 7 del citato Accordo ha inoltre previsto dei casi di esenzione e/o riduzione del percorso formativo e dal relativo esame, in presenza di uno specifico titolo di studio o qualifica tecnica in capo al soggetto interessato.
 Alla luce di quanto sopra, e ritenuto che sussistano le condizioni per dare integrale applicazione alla legge, di seguito vengono fornite le indicazioni operative al fine di predisporre correttamente le domande di iscrizione relative all’attività in questione.
A) - Iscrizione di nuove imprese operanti nell’attività di “cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)”
Le domande di iscrizione delle imprese che svolgono l'attivitĂ di cui trattasi, devono essere corredate alternativamente da:Â
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estremi di iscrizione nel Registro ufficiale dei produttori, requisito attestato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, dove vengono iscritti, su richiesta, i soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, del d.lgs. 19/8/2005, n. 204;Â Â
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attestato di idoneitĂ rilasciato da un ente di formazione accreditato dalla Regione all’organizzazione dei corsi di formazione di cui all’art. 12, punto b), della legge n. 154/2016, comprovante la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante; Â
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietĂ , resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio o di formazione professionale individuati dall’art. 7 dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, segnatamente: Â
a) qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR1 richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;Â Â
b) laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;Â Â
c) master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;Â Â
d) diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;Â Â
e) iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;Â Â
f) qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;Â Â
g) qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).Â
Allo stato, il requisito indicato al punto h) dell’art. 7 dell’Accordo, corrispondente al pregresso svolgimento dell’attivitĂ di ”cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)”, con la qualifica di titolare, socio con partecipazione di puro lavoro , coadiuvante, dipendente, collaboratore familiare dell’impresa, non può essere invece ritenuto idoneo a consentire l’esenzione e/o riduzione del percorso formativo, per i motivi indicati al successivo paragrafo C. Â
B) - Imprese iscritte a partire dal 25 agosto 2016, per l’attivitĂ di “cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)” Â
Le imprese iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane a partire dal 25 agosto 2016, alle quali sia stata consentita l’iscrizione senza la contestuale dimostrazione del possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge, dovranno presentare, entro il 30 settembre 2019, una pratica di Comunicazione Unica (mod. I2 per le imprese individuali, mod. S5 per le societĂ ), contenente una comunicazione intesa a dimostrare il possesso di uno dei requisiti elencati al punto A). Â
Ai soggetti ricadenti in questa condizione verrĂ data apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al registro delle imprese. Â
Per le imprese che ometteranno di presentare la comunicazione volta a dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge, l'Ufficio del registro delle imprese avvierĂ il procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attivitĂ precedentemente iscritta, con rimozione della stessa dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane. Â
C) - Imprese giĂ iscritte per l’attivitĂ di “cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)” alla data di entrata in vigore della legge Â
Ai soggetti giĂ operanti ed iscritti al 25 agosto 2016, data di entrata in vigore della legge, l’art. 7 dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018 riserva la possibilitĂ di dimostrare il possesso dei requisiti professionali, evitando la frequenza e il superamento del corso professionale abilitante, mediante la dimostrazione di aver acquisito "un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula del presente accordo. L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purchĂ© esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto". Â
Al riguardo, questo Ufficio è in attesa dell’emanazione di apposite disposizioni volte ad indicare la competenza degli Enti camerali su tali aspetti, nonché a definire il regime amministrativo da applicare all’attività di accertamento e verifica dei requisiti professionali, attraverso l’individuazione delle modalità operative della regolarizzazione di tali soggetti.
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CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 - AGGIORNAMENTO 2022
Dal 1° Aprile 2022 è operativa la nuova classificazione delle attività economiche denominata “ATECO 2007 - aggiornamento 2022”,predisposta dall’ISTAT. Le modifiche apportate alla precedente classificazione riguardano 11 sezioni della classificazione (su un totale di 21). L’ISTAT ha pubblicato una tabella di conversione che consente, a fronte di un codice classificato con ATECO 2007, di individuare il corrispondente codice riclassificato in base al nuovo aggiornamento del 2022.
Come indicato dalla tabella la nuova classificazione comporta situazioni diverse:
- in alcuni casi è stata modificata soltanto la declaratoria del codice ATECO 2007 (in questa ipotesi le imprese non devono comunicare nulla al Registro delle Imprese e all’Agenzia delle Entrate);
- in altre ipotesi sono stati aggiunti nuovi codici ATECO nei quali le imprese devono essere riclassificate (tali verifiche possono essere svolte soltanto dalle imprese interessate);
- infine, in alcuni casi concordati con ISTAT, le imprese sono state riclassificate in un codice ATECO di minor dettaglio.
Alcuni esempi relativi ai punti 2. e 3.:
-
esempi caso 2: per la fabbricazione di stand prevalentemente in legno il nuovo codice è 16.23.21 - le imprese classificate nel codice 16.23.2 devono comunicare se l’attività svolta rientra in questo codice oppure nel codice 16.23.22 destinato alle imprese che fabbricano elementi in legno e di falegnameria diversi dagli stand. La notizia va comunicata al Registro delle Imprese e all’Agenzia delle Entrate. Per le lavanderie self service il nuovo codice è 96.01.3 - le imprese classificate nel codice 96.01.2 (lavanderie, tintorie tradizionali) devono comunicare il nuovo codice ATECO al Registro Imprese e all’Agenzia delle Entrate;
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esempio caso 3: per i servizi di consulenza agraria classificati nel 74.90.12 sono stati creati ulteriori due codici ATECO (il 74.90.13 consulenza agraria fornita da periti agrari e il 74.90.14 consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura). Le imprese classificate in precedenza nel solo codice 74.90.12 devono adesso essere ripartite nei tre codicI ATECO con finale 12, 13 o 14: tale classificazione di dettaglio può essere fornita solo dalle imprese del settore, che nel frattempo sono state riclassificate d’ufficio nel codice ATECO di livello superiore 74.90.1 (consulenza agraria). Le imprese devono quindi comunicare il nuovo e specifico codice al registro delle Imprese e all’Agenzia delle Entrate.
Congruenza dati tra registro Imprese ed Agenzia delle Entrate
Si sottolinea l’importanza che il codice ATECO corretto sia comunicato all’Agenzia delle Entrate contestualmente all’ufficio del Registro delle Imprese mediante la cd. Comunicazione Unica (art. 9 legge 40/2007).
Solo in tal modo, infatti, il codice ATECO comunicato ai due Enti è allineato e può essere riportato correttamente nelle visure del Registro delle Imprese.
Dall’1 Aprile 2022 le imprese che hanno codice ATECO tra quelli indicati in questa tabella - contenente i soli codici ATECO da modificare – devono:
- Verificare gratuitamente i dati essenziali della propria impresa (attività svolta e codici ATECO) collegandosi a www.registroimprese.it (cliccare su NOME IMPRESA e PROVINCIA e scegliere la propria occorrenza); inoltre, per accedere ai dati della propria impresa nella sua interezza (la visura camerale), è possibile accedere al proprio cassetto digitale e verificare la descrizione attività e i codici ATECO presenti in visura;
- Verificare cosa è cambiato nei codici ATECO al seguente link;
- Se dalla verifica di cui ai punti 1) e 2) risulta che devono essere aggiornati i codici ATECO relativi all’attività svolta, occorre compilare la pratica Comunica (Starweb/Dire o altri software compatibili) destinata al Registro Imprese e all’Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni riportate in SARI.
Nella Sezione "Documenti" della presente pagina è disponibile il documento dell'ISTAT contenente le descrizioni dettagliate delle modifiche apportate dall'aggiornamento ATECO 2022.
Le imprese che hanno necessità di ulteriori chiarimenti sulla procedura in generale possono contattare il Contact Center della Camera di commercio di Venezia Rovigo ai seguenti numeri:
041-786400 - 0425-426483