Carte Tachigrafiche

 

NORMATIVA

 La Camera di Commercio ha il ruolo di Autorità competente per l’emissione delle Carte Tachigrafiche (D.M. 361/2003).

 Sul sito della Metrologia Legale di UnionCamere è disponibile tutta la normativa di riferimento ai fini del rilascio/rinnovo delle varie tipologie di carte tachigrafiche.

PRESENTAZIONE RICHIESTE CARTE

Per avere la:

- Carta Conducente la richiesta va presentata alla Camera di Commercio della provincia in cui il conducente ha la residenza

- Carta Azienda e Officina la richiesta va presentata alla Camera di Commercio della provincia in cui l'azienda ha la propria sede legale o secondaria, ovvero unità locale. Per maggiori informazioni sulle Officine Autorizzate (Centri Tecnici) vai anche alla pagina di questo sito Centri Tecnici e Tachigrafi Digitali.

NUOVE CARTE TACHIGRAFICHE INTELLIGENTI -  MODIFICHE APPORTATE DAL REGOLAMENTO ESECUTIVO UE 2021/1228

Il regolamento esecutivo UE 2021/1228 - applicabile dal 21 agosto 2023 - ha disciplinato i Tachigrafi e le Carte Tachigrafiche intelligenti nella nuova versione 2 della seconda generazione e con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 433 del 13 luglio 2023 sono state omologate le Carte Italiane G2V2, contraddistinte con il nuovo codice E3 1004.

Per poter distinguere le 2 versioni attualmente in circolazione, occorre verificare il codice omologazione riportato sul retro della Carta:

- Carte G2V1 (emesse fino al 20 luglio 2023): E3 1003

- Carte G2V2 (emesse dal 21 luglio 2023): E3 1004

OPERATORI ASSOGGETTATI ALL’USO DEL TACHIGRAFO

Dal 31 dicembre 2024, a seguito delle modifiche apportate dal Regolamento UE 1054/2020, TUTTI GLI OPERATORI che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione) hanno l'obbligo di dimostrare, nell'ambito dei controlli su strada, l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni).

Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate da luglio 2023, che sul retro riportano indicazione E3 1004, hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività; quindi gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all'obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (in aggiunta a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione G2V2.

ATTENZIONE: si ricorda che non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione delle Carte G2V1, che rimangono valide fino a scadenza naturale.

Nel caso in cui sia invece richiesta la sostituzione, dal momento che la nuova Carta registra dal primo giorno del suo utilizzo, resta il vincolo di scaricare i dati della vecchia Carta prima della riconsegna in Camera.

Considerata la prevedibile mole di istanze relative alla richiesta di sostituzione delle carte tachigrafiche da G2V1 (ancorché non in scadenza) a G2V2, si informa che il relativo rilascio avverrà in base alle tempistiche comunicate dalla Camera di Commercio, in quanto verrà data priorità alle richieste di prime emissioni e rinnovi di carte in scadenza.

Per quanto qui sopra indicato, a coloro che (agenzie o grandi società) devono presentare numerose domande di sostituzione delle carte tachigrafiche si consiglia di prendere un appuntamento per presentare le diverse richieste con un Elenco di Presentazione (duplice copia) e il pagamento PagoPa già effettuato per tutte le richieste. L'ufficio poi le tratterà con lo stesso criteria qui sopra indicato. Per altri casi particolari contattare l'ufficio per mail a carte.tachigrafiche@dl.camcom.it

OPERATORI TRASPORTO INTERNAZIONALE – SOSTITUZIONE IMPIANTO

Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione. Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:

  • 31 dicembre 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;

  • 19 agosto 2025, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;

  • 1 luglio 2026, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.

27/03/2025
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