Attestati di libera vendita

Su richiesta dell’esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, le Camere di commercio possono procedere al rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell’Unione europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di vendita, con riferimento all’ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto dell’esportazione.

L’attestazione camerale non rappresenta un’autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’UE. L’attestazione è, altresì, subordinata alla dichiarazione dell’impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell’UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti.

Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.

Di conseguenza, se l’azione camerale fosse, in ogni caso, richiesta a fini amministrativi preliminari all’importazione nel Paese terzo di destinazione, per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di commercio procederanno solo con l’apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata. In tale circostanza le Camere potranno prevedere nell’istruttoria - anche a campione – la presentazione di copia delle necessarie autorizzazioni/certificazioni emesse dall’Autorità competente.

L'attestato di libera vendita non sostituisce certificazioni eventualmente previste da specifiche normative di settore.

La Camera di Commercio rilascia l’attestato su istanza scritta della ditta, che dichiara e sottoscrive che il prodotto in questione è normalmente commercializzato nel territorio dell’UE e in Italia.

Per il rilascio l’impresa deve presentare la richiesta, con procedura telematica attraverso la piattaforma registroimprese.it – Cert’O (vedi presentazione programma Cert’O, sezione Documenti pagina Certificati di origine. Tipologia di pratica: RICHIESTA VISTI-AUTORIZZAZIONI), e allegare copia delle fatture di vendita dei prodotti (almeno 2 fatture per prodotto) nell’ Unione europea o in Italia, degli ultimi 3 mesi, nonchè traduzione in inglese dell'elenco dei prodotti per ottenere il rilascio del certificato in versione bilingue italiano - inglese.

 

Costi

Costo della pratica telematica: Euro 3,00 

 

 

 

Note Unioncamere n. 3325 del 10/11/2000 e n. 7113 del 06/10/2003.

Circolare Ministero Sviluppo Economico n.62321 del 18/03/2019

20/06/2023
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