Brexit

BREXIT: accordo sugli scambi e la cooperazione tra U.E. e Regno Unito

Il 24 dicembre 2020, è stato raggiunto un "agreement in principle" con il Regno Unito, che definisce la futura cooperazione UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021, scongiurando il tanto temuto "no deal".

Dal 1° gennaio, a prescindere dall'accordo siglato, il Regno Unito non è più parte del mercato unico e ha lasciato l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali. E’ finita la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

L'accordo prevede, inoltre, l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'accordo.

Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle merci previste dall'accordo stesso.

La qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'art. 8, D.P.R. n. 633/72.

 

Origine delle merci e regole per gli scambi

L'origine sarà determinata in base alle regole dell'accordo; saremo quindi nella sfera dell'origine preferenziale.

Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. Le regole sull'origine sono contenute alle pagine da 27 a 41 dell'accordo e negli allegati ANNEX ORIGIN da 1 a 6.

Per l'attestazione di origine l'accordo prevede che:

  • sia compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;

  • può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;

  • è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;

  • può applicarsi ad un'unica spedizione di uno o più prodotti importati, o a spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

Inoltre, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.

Non è previsto che tali dichiarazioni siano validate da altri soggetti terzi, quali le Camere di Commercio.

Da tutto ciò emerge chiaramente che non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.

L'attribuzione dell'origine non potrà più essere considerata dell'UE neanche per i prodotti originari del Regno Unito giunti sul nostro territorio prima del 1° gennaio 2021. 

Di conseguenza, per i beni acquistati anche in precedenza da fornitori inglesi, per i quali occorresse il rilascio di un certificato di origine per una successiva esportazione, non potrà più essere certificata l'origine UE se si tratta di beni di produzione o ultima lavorazione sostanziale avvenuta in UK. In tali casi nella casella 3) del certificato dovrà essere menzionato il Regno Unito, come qualsiasi altro Paese terzo e, nel caso di origini multiple, andrà evidenziato in casella 6) il Regno Unito con riferimento alle singole merci originarie di quel Paese.

A prova d'origine delle merci (in mancanza di bollette doganali pregresse) occorrerà esibire specifiche dichiarazioni dei produttori inglesi, o etichettature recanti il "Made in UK"

E' stato, inoltre, previsto dall'Accordo il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.

L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.

Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

Si invita alla lettura della recente circolare n. 49/2020 dell'Agenzia delle Dogane relativa alle procedure di esportazione verso il Regno Unito dagli uffici doganali nazionali, pubblicata in questo link.

Rispetto a quanto già richiamato sull'origine preferenziale, la dichiarazione e le relative prove d'origine, l'Agenzia ha inoltre precisato che gli esportatori dell'Unione dovranno essere iscritti al REX, chiarendo che in attesa dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell'acquisizione di eventuali ulteriori elementi derivanti dall'Accordo in fase di ratifica, gli operatori che risultano ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI.

In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.

 

Carnet ATA

La Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale dell’ U.E., la DG TAXUD, ha precisato che i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021, possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 1 gennaio 2021.

In questi casi, al momento dell'uscita della merce sarà necessario presentare il Carnet ATA e le merci in dogana per espletare le formalità di riesportazione, è quindi consigliabile che i titolari richiedano un set di fogli souchee e fogli voletbianchi aggiuntivi (importazione e riesportazione) alla Camera di Commercio. In via del tutto eccezionale e per la specifica circostanza, il set di fogli aggiuntivi potrà essere inserito anche nel Carnet ATA base a condizione che, esaurite le operazioni doganali di riesportazione e di reimportazione, il documento venga immediatamente restituito alla Camera di Commercio.

 

Movimento delle persone

Dal 2021 si e anche interrotta la libera circolazione tra l'Ue e il Regno Unito. Il 1 gennaio è scattato, infatti, il nuovo sistema di immigrazione. Coloro che si recano in Gran Bretagna alla ricerca di un'occupazione dovranno avere un visto, concesso solo se si ha già un'offerta di lavoro e un salario previsto di almeno 25.600 sterline (circa 28 mila euro).

Fatti salvi i lavori essenziali, dove è prevista una soglia più bassa e nel caso del settore sanitario anche una corsia preferenziale per svolgimento più rapido delle pratiche.

Non ci sarà bisogno di visto per i turisti, ma per visitare il Paese sarà necessario il passaporto e non si potrà restare per più di tre mesi. Tuttavia, per i cittadini UE che visiteranno la Gran Bretagna, fino al 1 ottobre 2021 l'accesso sarà ancora possibile anche con la carta d'identità valida per l'espatrio.

I cittadini europei che vivono nel Regno Unito potranno ottenere lo status di residente permanente (settled status) o di residente provvisorio (pre-settled status), se vivono nel Paese da meno di 5 anni. Il pre-settled status è valido per 5 anni, dopo i quali è possibile fare domanda per il settled status. Per ottenere la residenza provvisoria o permanente è necessario registrarsi all’ "Eu Settlement Scheme", allegando alla domanda i documenti che comprovano l' identità e la residenza nel territorio britannico.

Sul piano dell'istruzione il Regno Unito ha rinunciato al programma Erasmus: non solo gli studenti britannici non potranno accedervi ma dal 2021 anche i loro colleghi europei dovranno richiedere il visto per studiare in Gran Bretagna e pagare la retta universitaria come studenti non britannici.

Anche per i giovani studenti che vogliono andare in vacanza studio sarà più complicato in quanto servirà un visto “breve”, il passaporto e un’assicurazione sanitaria.

 

Alla pagina seguente del portale WorldPass sono stati pubblicati i link all'accordo ed una brochure informativa realizzata dalla Commissione europea: http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098.

 

13/01/2022
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