Termini di pagamento

 

L'art. 8 del D.M. 359/2011 prevede che il diritto annuale sia versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi stabilito dall'art. 17 del D.P.R. N. 435/2001.

L'art. 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016, n. 225 ha modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. N. 435/2001.

Il termine entro il quale le imprese iscritte al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenute a versare il diritto annuale 2024 è il 1 luglio 2024 ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi senza alcuna maggiorazione. 

ATTENZIONE!!!!

In merito alla proroga dei termini di pagamento del diritto annuale e delle modalità di versamento, si fa presente che la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 33353 del 13 giugno 2024 ha dato indicazioni alle Camere, precisando che la proroga della scadenza dei termini di pagamento del diritto annuale al 31 luglio 2024 senza maggiorazione, disposta dall'art. 37 del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 è prevista: 

 

1. per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D.Lgs n.13/2024.

2. oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

 

Per quanto sopra, la scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione. 

Dal 1° agosto 2024 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso  entro un anno, ossia dal 1 agosto 2024 al 31 luglio 2025, maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili e con l'applicazione degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 1 agosto 2024 fino al giorno di versamento, come previsto dalle disposizioni in materia (vedi foglio di calcolo nella pagina dedicata).

Il pagamento del tributo senza la dovuta maggiorazione prevede l’irrogazione di sanzione.

Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

AVVERTENZA: in caso di tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero,  NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IL CODICE TRIBUTO 8911 perchè non sana la violazione relativa al diritto annuale.

 La normativa sulle sanzioni da applicarsi in caso di  violazioni del diritto annuale (D.M. 54/2005) disciplina i casi di tardivo ed omesso versamento rispetto al termine di pagamento di cui all’art. 8 del D.M. 359/2001 (termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

 

 

 


 

Come compilare correttamente il modello F24

 

 Riportare negli appositi spazi: il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;

 Indicare nella sez. "Imu ed altri tributi locali" del modello di versamento, nello spazio riservato al Codice entela sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento: Venezia Rovigo: VE

 Indicare nelle apposite colonne il codice tributo: 3850 e l’anno cui si riferisce il versamento;

 Indicare correttamente l’importo che si versa nello spazio “Importi a debito versati”;

 Se sono dovuti diritti a diverse camere di commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera di commercio con la relativa sigla automobilistica. 

 

 

 

IL 20 LUGLIO 2015 è nata la  CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA E ROVIGO DELTA LAGUNARE

 

nella delega F24, il codice ente da utilizzare per i pagamenti a favore di entrambe le ex camere coinvolte dell’accorpamento è: VE

sono comunque garantiti e non sanzionabili i versamenti che vengono effettuati indicando la sigla della provincia RO.

 

 

 

 

13/06/2024
Informazioni Utili  
top