Responsabile tecnico

 

L’ art. 10, comma 4 del D.M. 120/2014 stabilisce che “le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i)”.

La definizione dei compiti e delle attribuzioni, nonché delle relative responsabilità sono state definite dalla Delibera del CN n. 1 del 23/01/2019.

L’art. 12 comma 1 del DM 120/2014 prevede che “compito del responsabile tecnico e' porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.

Mentre il comma 2 dispone che “il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1”.

Il responsabile tecnico è uno dei requisiti di idoneità tecnica che deve essere dimostrata come qualificazione professionale.

La materia del responsabile tecnico è ulteriormente disciplinata dagli art. 12 “Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico” e dall’art. 13 “Formazione del responsabile tecnico” del DM 120/2014, regolamentata dalle delibere del CN n. 6 del 30/05/2017 e n. 4 del 25/06/2019, e relativi allegati. Le circolari n. 59 del 12/01/2018 e n. 10 del 16/10/2019 chiariscono alcuni aspetti non ricompresi nelle delibere.

 

I requisiti che devono essere dimostrati da RT sono individuati nella tabella di cui allegato A alla delibera del CN n. 6 del 30/05/2017.

L’articolo 1, comma 2, della delibera ha stabilito che l’esperienza richiesta al responsabile tecnico, per i diversi settori di attività, consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

  1. come legale rappresentante di imprese operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  2. come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  3. come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
  4. come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.

Inoltre:

a) categoria 9: gli anni di esperienza maturati nel settore della bonifica di siti devono essere documentati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta, ad eccezione della classe E per la quale, in quanto classe d’accesso nella categoria 9, non sussiste alcun limite inferiore.

Il Comitato nazionale con la circolare del CN n. 1650 del 28/10/2005 ha stabilito che nel caso in cui le suddette attestazioni non riportino i nominativi dei responsabili tecnici, le stesse devono essere integrate con dichiarazioni di atto notorio, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa che ha eseguito l’intervento di bonifica, nelle quali è attestato che l’interessato ha ricoperto uno dei ruoli di cui all’articolo 1 della delibe del CN n. 6 del 30/05/2017.

Inoltre, la circolare del CN n. 1943 del 22/12/2005 ha chiarito che per ogni anno necessario, deve essere stato eseguito almeno un intervento, fermo restando che il valore totale degli interventi stessi deve raggiungere almeno il 40% del limite inferiore della classe d’iscrizione e gli interventi in corso di esecuzione o eseguiti per periodi superiori ad un anno vengono considerati validi, per ciascuno degli anni interessati dagli interventi stessi. Tale circolare ha ritenuto idoneo quale titolo di studio che consente il riconoscimento degli anni di esperienza, oltre a quelli previsti nell’allegato A alla delibera del CN n. 6 del 30/05/2017, anche la laurea in Scienze ambientali.

b) categoria 10: i ruoli che consentono di maturare l'esperienza sono quelli previsti all’articolo 1, comma 2, della delibera del CN n. 6 del 30/05/2017.

Con la circolare del CN n. 3413 del 01/06/2004 si è stabilito che l’esperienza maturata nelle funzioni di direttore tecnico o dirigente tecnico deve essere documentata con una delle seguenti modalità:

  • copia dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs n. 277 del 15/08/1991 dai quali risulti che il soggetto interessato ad assumere la funzione di responsabile tecnico è in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.P.R. 08/08/1994.
    Qualora detti piani di lavoro non riportino i nominativi del personale utilizzato, i piani stessi possono essere integrati con copia, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, della relazione annuale dei lavori eseguiti inviata all’Azienda Sanitaria locale e alla Regione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 257 del 27/03/1992. Tale relazione, come previsto da detta disposizione legislativa, deve contenere, tra l’altro, le attività svolte, i dati anagrafici degli addetti, nonché il carattere e la durata della loro attività (circolare del CN n. 2182 del 17/11/2009);
  • copia della notifica preliminare di cui all’articolo 11 del D.lgs. n. 494 del 14/08/1996 relativa a cantieri ove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni contenenti amianto. Da tale notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere la funzione di responsabile tecnico è designato quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo.

Ai fini del computo degli anni di esperienza si ritiene valida l’esecuzione di almeno un intervento di bonifica effettuato o ultimato nel corso dell’anno solare.

 

Al fine della determinazione dell’esperienza è consentita la somma delle prestazioni effettuate in tempi diversi nella stessa impresa o in diverse imprese, purché venga salvaguardato il carattere della continuità.

 

Con delibera del CN n. 1 del 23/01/2019 si stabilisce che "il responsabile tecnico che ricoprire contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi, tutti gli altri incarichi svolti, precisando che l’attività svolta è compatibile con il suo impegno temporale". La dichiarazione prodotta dall’impresa interessata deve essere inviata a pena di improcedibilità, ad ogni variazione di responsabile tecnico”.

 

Disposizioni transitorie

Ai sensi dell’art. 3 della Delibera del CN n. 6 del 30/05/2017 il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio fino al 16 ottobre 2022 anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

Il responsabile tecnico che beneficia del transitorio, può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

 

VERIFICA

La formazione del responsabile tecnico è attestata mediante verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato Nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.

Verifica iniziale

L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.

Verifica di aggiornamento dell'idoneità

La stessa può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data indicata all’art. 2, comma 4 della Delibera del CN n. 06 del 30/05/2017.

Per essere ammesso alle verifiche è necessario possedere i requisiti di cui all’art. 2, c. 2 della Delibera del CN n. 7 del 30/05/2017.

 

In tutti i casi la domanda di iscrizione alla verifica deve essere inviata, a pena di improcedibilità, esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx, non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica stessa.

Il candidato riceverà via e-mail conferma dell’iscrizione con l’indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.

 

Documentazione da allegare

I documenti/autodichiarazioni trasmessi attraverso una istanza telematica devono corrispondere agli originali e pertanto non possono essere allegati documenti/autodichiarazioni dai quali si rileva che la firma del sottoscrittore, posta in calce, sia stata “aggiunta” sugli stessi in formato pdf o altro sistema con la conseguenza di non essere il prodotto di una scansione del corrispondente documento/autodichiarazione sottoscritta in originale.

Devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Modulo di domanda compilato in ogni sua parte al fine di ottenere le autocertificazioni necessarie. Tale modulo, prima di essere allegato all'istanza, dovrà essere firmato. Nello stesso è necessario precisare il titolo di studio (tipo laurea/diploma, anno di conseguimento, nome e sede dell’istituto/Ateneo)

2. Copia del versamento dei diritti di iscrizione e della marca da bollo.

3. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

 

DISPENSA DALLE VERIFICHE

 

La Delibera del Comitato Nazionale n. 7 del 16/11/2022, recante modifiche e integrazioni alla delibera n. 6 del 30/05/2017, dispone che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda, ne sia anche Responsabile Tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuativamente ricoperto il ruolo di Responsabile Tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.

Per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa invia alla Sezione regionale, tramite posta certificata, la seguente documentazione:

- modello di domanda di cui all'allegato A,

- copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore,

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato B.

- ogni altro documento ritenuto utile alla ricostruzione storica.

Al fine dell'accettazione della domanda, si dovrà provvedere al pagamento dei versamenti dovuti (diritti di segreteria e marca da bollo) che saranno richiesti dalla segreteria della Sezione regionale, mediante invio di avviso di pagamento PagoPA all'indirizzo di posta certificata dichiarato nel modello di domanda ricevuto.

A seguito dell'istruttoria della richiesta, la Sezione regionale dell'Albo rilascerà provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato C.

 

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Responsabile del procedimento

CASADEI Marco

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12/03/2024
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