MARCHIO NAZIONALE
Novità normativa in materia di marchi d’impresa
In attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal 23 marzo 2019 Decreto Legislativo 20.02.2019 n. 15, sono entrate in vigore alcune modifiche alle disposizioni contenute nel D.lgs. 10 febbrai 2005 n. 30 del Codice della Proprietà Industriale.
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Caratteri distintivi del marchio
Novità: un marchio non deve essere composto da un segno già noto o di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi commerciali, non deve essere identico a un marchio di prodotti o servizi già messi in commercio sia a livello figurativo che a livello verbale
Capacità distintiva : non può essere oggetto di deposito marchio un segno privo di carattere distintivo, costituito da denominazioni generiche di prodotti o servizi
Liceità : non può essere depositato un marchio costituito da un segno contrario alla legge o all’ordine pubblico o al buon costume, un segno idoneo a ingannare il pubblico e un segno il cui uso violerebbe l’altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi
In dettaglio i marchi si suddividono in:
Marchio denominativo: Un marchio denominativo è composto esclusivamente da parole, e pertanto solo da testo privo di particolari elementi grafici.
Marchio figurativo: Il marchio figurativo tutela una determinata immagine o un logo anche assieme ad una scritta.
Se di un marchio si chiede la registrazione della parte verbale si effettuerà un deposito per marchio denominativo (D); se si registra la parte grafica ( un logo, un disegno) anche assieme ad una scritta con una grafica particolare (marchio figurativo misto) si effettuerà un deposito per marchio figurativo (F).
Durata del marchio
La registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata per ulteriori periodi di 10 anni.
Titolarietà del marchio
Il richiedente di un marchio può essere una persona fisica, un’impresa o anche un’Amministrazione dello Stato o degli Enti locali. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del marchio, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.