Le imprese di nuova iscrizione, nella sezione ordinaria o nelle sezioni speciali del Registro Imprese, sono tenute a versare il diritto annuale alla presentazione della domanda di iscrizione. Per le pratiche telematiche l’importo del diritto viene pagato direttamente con il sistema Telemaco, diversamente va allegata alla domanda copia informatica scansionata del modello F24.
utilizzando il modello F24 alla sezione: "Imu ed altri tributi locali"
- codice ente per la camera di commercio Venezia Rovigo: VE
- codice tributo: 3850
N.B. Il comma 49 dell’art. 37 del decreto legge 223/2006 convertito nella legge 248 ha stabilito l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali con modello F24 on-line. Anche per il pagamenti del tributo camerale pertanto il versamento dovrà avvenire in via telematica: sito internet dell’Agenzia delle Entrate, tramite intermediari abilitati (commercialisti, consulenti, ecc.) o mediante home banking.
In proposito, si precisa che la Camera non invia, in nessun caso, bollettini di pagamento alle imprese: eventuali comunicazioni che citino la denominazione della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, invitando al pagamento di quote di iscrizione, sono da ritenesi pratiche commerciali ingannevoli (si veda la sezione "Attenzione ai bollettini commerciali non camerali" nel menu laterale).
Gli importi del diritto annuale, presenti in tabella, sono stabiliti con la riduzione del 50% prevista dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Al momento non è ancora stato emesso il provvedimento da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2026, 2027 e 2028 l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.
Sarà prevista una disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (data di pubblicazione sul sito web del Ministero).
Le tariffe per le nuove imprese e unitĂ locali da applicare dal 1 gennaio 2026, in attesa del citato decreto del Ministero saranno dunque le seguenti:
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  Sezione speciale - importi 2026
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Tipo di Impresa |
Sede |
UnitĂ locale |
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Imprese individuali |
€ 44,00 |
€ 9,00 |
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SocietĂ semplici agricole |
€ 50,00 |
€ 10,00 |
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SocietĂ semplici non agricole |
€ 100,00 |
€ 20,00 |
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SocietĂ di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 |
€ 100,00 |
€ 20,00 |
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Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria |
€ 55,00 |
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Soggetti iscritti solo REA |
€ 15,00 |
- |
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Le misure riportate si riferiscono all'importo arrotondato all'unità di euro, secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).
Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che iscrivono unità locali, sarà determinato sommando l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.
Va eseguito un unico arrotondamento finale all’unità di euro.
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Sezione ordinaria - importi 2026
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tipo di impresa |
sede |
unitĂ locale |
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SOCIETA' DI PERSONE |
  Euro 100,00 |
  Euro 20,00 |
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SOCIETA' DI CAPITALI |
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SOCIETA' COOPERATIVE |
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CONSORZI |
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IMPRESE INDIVIDUALI iscritte in sezione ordinaria |
Euro 100,00 |
Euro 20,00 |
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SEDE SECONDARIA SOCIETA' ESTERA |
Euro 55,00 |
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APPLICAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE PER I SOGGETTI CHE SI ISCRIVONO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E AL REA A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026 - In vigore la circolare Ministero Sviluppo Economico n. 0127214 del 18/12/2024
