Sicurezza dei giocattoli
Giocattoli
I giocattoli, se sono sicuri e conformi alle normative vigenti, devono poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario.
Per essere conformi i prodotti devono possedere i requisiti di sicurezza fissati dalle normative di settore.
L’apposizione della marcatura CE presume la conformità dei giocattoli immessi in commercio.
In attuazione della direttiva 2009/48/CE è stato adottato, a livello nazionale, il D.Lgs 54/2011 di cui si illustrano le principali previsioni.
Definizioni
Sono considerati giocattoli e quindi ricompresi nella disciplina di settore "i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di eta' inferiore a 14 anni" (art. 1 c. 1 del D.Lgs. 54/2011).
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 54/2011 i seguenti prodotti, elencati nell’allegato I:
1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria: a) modelli in scala fedeli e dettagliati, b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala, c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, d) repliche storiche di giocattoli, e e) riproduzioni di armi da fuoco reali.
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
4. Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.
10. Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.
Il decreto non si applica (art. 1 c. 2 del D.Lgs. 54/2011)
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.
I requisiti dei giocattoli
L’art.9 e l’allegato II del D.Lgs 54/2011 e prescrivono i requisiti essenziali e specifici di sicurezza che devono possedere i giocattoli immessi sul mercato.
I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono non devono infatti compromettere la sicurezza e la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.
Marcatura CE
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa sull’imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un’etichetta oppure su un foglio informativo. (art.14, comma 4, D.Lgs 54/2011). Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.(art.14, comma 5, D.Lgs 54/2011).
Dati e informazioni obbligatorie
I fabbricanti (art. 3 commi 6,7,8 D.Lgs 54/2011):
- garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo;
- indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo’ essere contattato.
Gli importatori (art.5 comma 4 D.Lgs 54/2011):
Indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo a cui possono essere contattati, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
Istruzioni, informazioni, avvertenze.
Il giocattolo deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana (art.3, comma 8; art.5, comma 5 D.Lgs 54/2011.
Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori e vanno apposte in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile,facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e'corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
Le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica. (art. 10 e allegato V, D.Lgs. 54/2011)
Normative nazionali
D.Lgs. 11/4/2011 n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
D.Lgs. 27/9/1991 n. 313 - Attuazione della Direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'Art. 54 della L. 29 dicembre 1990, n. 428. (resta applicabile solo ai giocattoli immessi sul mercato fino a luglio 2011 per quanto concerne i requisiti fisico meccanici ed elettrici; fino al 20 luglio 2013 per quanto concerne i requisiti chimici).
La presente è una scheda di sintesi sulle previsioni della norma di riferimento; si invitano gli operatori economici a consultare il testo integrale vigente.
Link a Unioncamere Italiana - Settore Regolazione del mercato- Giocattoli: Unioncamere Settore Regolazione del mercato