Invenzioni

 

L'invenzione è un titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. 

Il diritto di esclusiva conferito dal brevetto ha efficacia solo nell’ambito dello stato che lo ha rilasciato (principio di territorialità).

I requisiti per la brevettabilità di un’invenzione industriale 

  • Novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 
  • Originalità o attività inventiva: l'invenzione presenta il requisito dell’originalità quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. La soluzione che l'invenzione presenta non deve apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l’invenzione attiene. 
  • Applicazione industriale: si considera atta ad avere un'applicazione industriale l'invenzione il cui oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. 
  • Liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato ma solo mantenuto in vita con il pagamento dei diritti (vedi importi).

Non sono considerate invenzioni

  • le scoperte scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che  non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi.

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Per i depositi in formato cartaceo effettuati presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo  è sufficiente presentare la modulistica in n. 1 originale, mentre NON sono necessarie le ulteriori n. 2 copie, previste nella procedura ministeriale. 

 

COSA DEPOSITARE

1)    Modulo INV-RI (copia n. 1)

2)    un riassunto, senza disegni (copia n. 1)

3)    la descrizione vera e propria (copia n. 1)

4)    le rivendicazioni (copia n. 1)

4)    Versione in lingua inglese delle rivendicazioni (copia n. 1), se non allegata si devono corrispondere i diritti di cui alla tab A punto 7

5)    Disegno/i dell’invenzione (copia n. 1)

6)    Versione inglese del riassunto e della descrizione (opzionali) (copia n. 1)

7)    Ricevuta del pagamento su conto corrente postale dei diritti di segreteria alla CCIAA di Venezia Rovigo da effettuarsi sul c/c postale n. 13405303 di euro 40

8)    Lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale, (se è stato nominato un mandatario abilitato)

9)    Designazione dell’inventore (eventuale)

10)   Documento di priorità (eventuale)

 

ALLEGATI

Tutti gli esemplari (Riassunto, Descrizione, Rivendicazioni in Italiano e Traduzione), devono essere allegati alla domanda come documenti autonomi, tutti i documenti non devono essere compilati a mano, né stampati su pagine fronte/retro. Devono essere firmati in calce dal/dai Richiedente/i il brevetto. I singoli fogli, numerati progressivamente, devono essere siglati. Ciascuna tavola dei disegni deve essere firmata in calce, nel bordo libero a margine. Gli allegati alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un’altezza minima di 0,21 cm., onde consentire il riconoscimento ottico dei caratteri per l’acquisizione elettronica dei testi.

 

TITOLO

La descrizione deve riportare nell’intestazione il TITOLO dell’invenzione, identico a quello riportato nella domanda e deve iniziare come segue:

TITOLO:“...............................................................”, a nome di ……………………residente in ( o con sede in)................................

Via…………........n......, di nazionalità………………………………………………………………………………….

depositata in data…………………………… con il  n..................”.

 

RIASSUNTO

In poche righe si deve riassumere il trovato che si vuole brevettare. Il riassunto deve descrivere in forma sintetica il trovato nei tratti salienti: il settore tecnologico, il problema tecnico, i caratteri essenziali della soluzione e l'uso finale. 

 

DESCRIZIONE

Esporre la descrizione del trovato che si intende brevettare, pertanto bisogna fare una esposizione:

-  Specificare lo stato della tecnica, delle problematiche e delle risoluzioni che il trovato intende proporre. Partendo dalla descrizione del problema da risolvere si illustra lo stato attuale dell’arte relativo al settore, ossia le soluzioni precedenti al problema descritto, eventualmente riportando i riferimenti dei documenti che hanno permesso di determinare questo stato dell’arte (indicazioni per esempio di brevetti, numero e Paese d’origine, oppure testi, casa editrice, anno di pubblicazione) ed evidenziando eventualmente gli svantaggi o i punti deboli dei trovati già esistenti.

-  Si dovrà descrivere com’è possibile realizzare l’invenzione, i metodi, la descrizione dei particolari costruttivi, le finalità da raggiungere con la sua applicazione, il campo di applicazione del trovato. Si descriverà pertanto lo scopo dell’invenzione illustrando il modo in cui risolvere il problema proposto e i relativi vantaggi.

-  Esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi da terzi.

-  La descrizione vera e propria può comprendere un esplicazione del contenuto dei disegni e dei componenti contrassegnati da numeri o cifre. La descrizione non deve contenere all’interno dell’esposizione alcun disegno ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche. Inoltre le indicazioni di pesi o misure devono essere date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi. I fogli della descrizione devono essere numerate progressivamente. Gli esemplari della descrizione devono essere firmati in calce, per esteso, dal richiedente o dal suo mandatario.

 

RIVENDICAZIONI

La parte alla quale si deve prestare più attenzione resta la stesura delle rivendicazioni, in cui vengono elencate le caratteristiche tecniche e le novità del trovato di cui si chiede l’esclusiva, delimitando di fatto l’ambito della tutela brevettuale. La loro rilevanza è data dal fatto che rappresentano gli elementi sui quali si fonda l’interpretazione del brevetto e la valutazione della sua forza. Si intendono formulate a “cascata”, nel senso che la prima rivendicazione (viene denominata rivendicazione principale) è quella più importante e racchiude il nucleo centrale dell’invenzione, le caratteristiche tecniche necessarie a definirla, mentre le rivendicazioni successive sono delle specificazioni della prima e che in combinazione con le caratteristiche  tecniche già descritte sono oggetto di richiesta di protezione. Devono essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità.

- devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

- la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta, il richiamo alle figure e/o ai disegni è consentito solo a scopo di maggior chiarezza.

 

RIVENDICAZIONI IN LINGUA INGLESE 

La traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni è necessaria al fine della ricerca di anteriorità che sarà effettuata dall’EPO (Ufficio europeo dei brevetti). Tale ricerca di anteriorità si effetua sulle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008. Nel caso non si presenti tale traduzione, è obbligatorio affidarsi alla traduzione che effettuerà l’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) con il costo aggiuntivo di 200,00 euro.

 

DISEGNI

I disegni dell’invenzione, devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), lasciando un margine di almeno 2,5 cm su tutti i lati del foglio; i disegni devono essere eseguiti a regola d’arte e tracciati con inchiostro nero indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore. Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono, invece, ammesse le riproduzioni a mezzo XEROX. Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della descrizione nella quale dovrà essere, inoltre, adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano. Le tavole dei disegni non debbono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente della scala adottata. I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

 

 

LETTERA D’INCARICO

La lettera d’incarico (art. 201 dlgs n°30/2005)- in carta bollata da 16 € o con marca da bollo da 16€ redatta in conformità del modello riportato in appendice; va firmata dal richiedente e controfirmata, per accettazione, dall’incaricato;vale per il deposito di una o più domande dello stesso richiedente.

 

DESIGNAZIONE D’INVENTORE

L’inventore dovrà essere dichiarato nella domanda, in caso contrario è necessaria la presentazione di un separato atto di designazione (art. 160 D.lg. n°30/2005).

 

 

DOCUMENTO DI PRIORITÀ

Il documento di priorità serve per rivendicareil precedente deposito di un’analoga domanda di brevetto eseguita all’estero.

 

 

ESTENSIONE ALL’ESTERO

Il deposito all’estero deve essere effettuato utilizzando le opportune procedure, ad esempio per l’ottenimento del brevetto internazionale (PCT) o/e il brevetto europeo (EPO), entro 12 mesi dalla data di deposito al fine di rivendicare la priorità del deposito nazionale.

 

Si consiglia di visitare il sito http://brevettidb.uibm.gov.it dove è possibile consultare i fascicoli dei brevetti per invenzione industriale concessi e trovare degli esempi utili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque può depositare un brevetto, non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa.La domanda di deposito di un brevetto può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del brevetto, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.

 

 

Documenti necessari:

Selezionare i nuovi Moduli:

 

MODULO INVENZIONE (INV-RI) per richiedente

 Informativa Privacy

Il modulo deve essere compilato a computer.

Correzione preventiva delle domande prima del deposito

Prima di depositare il modulo cartaceo della domanda all'ufficio tutela proprietà industriale della Camera di Commercio, si prega di inviare via mail la modulistica compilata, in modo che l'ufficio possa procedere alla verifica della corretta compilazione e ad eventuali correzioni formali, al fine di evitare errori o imprecisioni nelle domande che verranno depositate.

Inviare la documentazione a brevetti@dl.camcom.it  e inserire un numero di telefono per eventuali comunicazioni.

Successivamente alla restituzione al richiedente (via email) della modulistica sistemata formalmente, si prega di contattare l'ufficio per concordare un appuntamento per il deposito .

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA CCIAA

  

40,00 €

Deposito cartaceo 

3,00 €

Per copia autentica (eventuale su richiesta)

Diritti di segreteria CCIAA, si avvisano gli utenti che tutti i pagamenti verso la Camera di Commercio potranno avvenire attraverso il ricorso al sistema pagoPA, la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare in modo più naturale, veloce e moderno.

Per richiedere l'avviso di pagamento all'ufficio marchi e brevetti, invitiamo l’utente a spedire un mail a brevetti@dl.camcom.it  indicando:

  • PARTITA IVA oppure CODICE FISCALE
  • DENOMINAZIONE PERSONA GIURIDICA oppure PERSONA FISICA 
  • INDIRIZZO 
  • QUANTI E QUALI DEPOSITI SI EFFETTUANO 

 

DIRITTI DI DEPOSITO

  

120,00 €

Formato cartaceo – descrizione, riassunto e disegni se non superano le 10 pagine

160,00 €

Formato cartaceo – descrizione, riassunto e disegni superano le 10 pagine ma non le 20

400,00 €

Formato cartaceo – descrizione, riassunto e disegni superano le 20 pagine ma non le 50

600,00 €

Formato cartaceo – descrizione, riassunto e disegni superano le  50 pagine

45,00 €

Per rivendicazioni oltre la decima

200,00 €

Per la ricerca (in assenza di traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)


Il pagamento dei diritti di deposito devono essere effettuati successivamente al deposito con F24 che l’Ufficio marchi e brevetti consegnerà. La data del deposito decorre dalla data dell'effettivo pagamento dell'F24. 

Esonero dal pagamento dei diritti:

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 Diritti per il mantenimento in vita del brevetto:  

Oltre il quarto anno è necessario corrispondere il pagamento dei diritti di mantenimento in vita del brevetto per invenzione industriale anticipatamente entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.  Trascorso suddetto periodo il pagamento è ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto, ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

 

DIRITTI DI MANTENIMENTO IN VITABREVETTO PER INVENZIONI NDUSTRIALI oltre il quarto anno

  

QUINTO

60,00 €

SESTO

90,00 €

SETTIMO

120,00 €

OTTAVO

170,00 €

NONO

200,00 €

DECIMO

230,00 €

UNDICESIMO

310,00 €

DODICESIMO

410,00 €

TREDICESIMO

530,00 €

QUATTORDICESIMO

600,00 €

QUINDICESIMO (e seguenti fino al 20°)

650,00 €

DIRITTI DI MORA per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)

100,00 €

Il pagamento deve essere effettuato tramite versamento con modello F24- Versamenti con elementi identificativi, scaricabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento si fa online, o in banca o in posta, per ulteriori informazioni sulla procedura consulta la sezione allegati.

La disciplina giuridica nazionale in materia di brevetti  è oggi prevalentemente contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), che individua (art. 2 comma 1 d.lgs. n. 30/2005) quali strumenti tipici per la costituzione del diritto di proprietà industriale: la brevettazione e la registrazione.

La brevettazione (art. 2 comma 2 d.lgs. n. 30/2005) può avere ad oggetto invenzioni:

-invenzioni

-modelli di utilità

-nuove varietà vegetali

Dal 2 settembre 2010 sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Proprietà Industriale apportate dal  d. lgs. n. 131 del 13 agosto 2010.

 

 

 

 

01/12/2021
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