La bollatura dei libri contabili rappresenta una delle competenze ascritte al registro delle imprese sia dalla normativa codicistica che dal DPR n. 581/1995.
Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche le associazioni senza scopo di lucro che non sono iscritte al Registro Imprese o al REA o altri soggetti non iscrivibili al Registro Imprese (es.: enti pubblici, U.S.L, fondazioni, liberi professionisti) possono richiedere la vidimazione di registri e libri contabili.
Per le imprese plurilocalizzate, è competente l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
PRENOTAZIONI E LIMITI
La prenotazione può essere effettuata per presentare fino a 3 ricevute/L2, a prescindere dal numero di libri relativi ad ogni ricevuta, e non si possono prendere più di 2 appuntamenti nella stessa giornata.
LIBRI DIGITALI
Il servizio Libri Digitali delle Camere di Commercio permette di non dover più bollare e vidimare preventivamente i libri sociali e contabili d'impresa, e di non essere più costretti a conservare ingombranti documenti cartacei, risparmiando costi e spazi.
Il servizio è attivo al portale https://libridigitali.camcom.it/deli/.
Per tutti gli approfondimenti ed informazioni sul servizio, accedi alla sezione "Libri Digitali" della presente pagina
LIMITE MASSIMO LIBRI E/O REGISTRI
Dal 1/1/2024 è possibile presentare per la vidimazione/bollatura di libri/registri per un massimo di 5000 pagine giornaliere anche così suddivise:
- 10 libri o registri (max 500 pagine cadauno) oppure
- 10 scatole contenenti risme a modulo continuo o fogli singoli formato A4 (in entrambi i casi max 500 fogli cadauna).
Naturalmente si identifica un libro/registro per la consecutività delle pagine. Quindi se si presentano n. 10 libri/registri i quali non hanno una numerazione consecutiva ma ognuno ha una sua numerazione separata, il pagamento sarà dovuto per ogni libro/registro.
REGISTRI DI CARICO/SCARICO - FORMULARI PER IL TRASPORTO RIFIUTI (FIR)
A partire dal 13/2/2025, in attuazione del Decreto Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59/2023, verranno modificate le modalità di tenuta e vidimazione dei Registri Carico/Scarico e Formulari trasporto rifiuti. Le informazioni al riguardo sono consultabili nell'apposita sezione "Registro Carico/Scarico e FIR" di questa pagina. Fino alla data su indicata rimane attivo il servizio gratuito Vi.Vi.Fir. - Vidimazione Virtuale dei Formulari per il trasporto deirifiuti, messo a disposizione delle Imprese da parte del sitema delle Camere di Commercio attraverso il portale https://vivifir.ecocamere.it
Dati da riportare sui libri da bollare:
- Libro giornale e inventari: tipo di libro, anno, numerazione progressiva delle pagine, dati relativi all'impresa. Questi dati vanno riportati su ogni pagina se il libro è a modulo continuo o a fogli mobili; se rilegato (tipo Buffetti) i dati vanno riportati sulla copertina.
- Altri libri: tipo di libro e dati dell'impresa sulla copertina o sulla prima pagina del libro, numerazione progressiva delle pagine
Se i libri sono su fogli mobili vanno riportati i dati per qualsiasi tipo di libro.
Le pagine non numerate vanno annullate.
MODALITA' DA SEGUIRE PER LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI ALLO SPORTELLO
compilare il modello L2 in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile;
Â
- applicare le marche da bollo e le ccgg sull'ultima pagina numerata, prima del deposito del libro;
- pagare i diritti di segreteria presso gli sportelli della Camera di Commercio esclusivamente mediante moneta elettronica: Bancomat, Carta di Credito o PagoPa.
- per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel registro delle Imprese occorre presentare la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA e della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l’ubicazione della sede legale.
NB. La data di vidimazione è la data in cui l'operatore camerale appone il timbro e la firma sul libro
1. GUIDA ALLA VIDIMAZIONE E BOLLATURAÂ DEI LIBRI E DEI REGISTRI
La vidimazione e bollatura dei libri contabili rappresenta una delle competenze ascritte al Registro delle Imprese sia dalla normativa codicistica che dal DPR n. 581/1995.
Competente è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche le associazioni senza scopo di lucro che non sono iscritte al Registro Imprese o al REA o altri soggetti non iscrivibili al Registro Imprese (es.: enti pubblici, U.S.L, fondazioni, liberi professionisti) possono richiedere la vidimazione di registri e libri contabili.
Per le imprese plurilocalizzate, è competente l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e per la vidimazione e bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
2. PREPARAZIONE DEI LIBRI DA VIDIMARE E BOLLARE
-
Nei libri rilegati bisogna riportare sulla copertina la denominazione dell’impresa (se ci sono piĂą imprese con la medesima denominazione occorre indicare anche il codice fiscale) e il tipo di libro. Nei libri a modulo continuo o a fogli mobili bisogna riportare tali dati su tutte le pagine.Â
-
In caso di errata indicazione dei suddetti dati o nel caso di errata indicazione della numerazione progressiva o dell’anno di riferimento della bollatura, la correzione deve essere eseguita in modo che i dati cancellati siano leggibili.Â
-
Le marche da bollo, dove previste, devono essere applicate sull’ultima pagina utile intestata e numerata.Â
-
I libri sezionali del libro giornale o del libro inventari hanno una numerazione distinta e progressiva, con l’indicazione dell’anno e della tipologia di “sezionale” su tutte le pagine.Â
-
Per la vidimazione e bollatura di libri di societĂ non ancora iscritte nel registro delle Imprese occorre presentare la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA e della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della societĂ e l’ubicazione della sede legale.Â
3. LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI.Â
E’ stato soppresso l’obbligo di bollatura di questi libri, che devono solo essere numerati progressivamente.
Nel caso che tali libri non vengano bollati, sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva delle pagine che deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce. L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.
-
Se il libro giornale e il libro inventari non vengono presentati allo sportello per la bollatura, devono in ogni caso scontare l’imposta di bollo. le societĂ di persone e gli imprenditori individuali applicano due marche da bollo da € 16.00 ogni 100 pagine, non una come è richiesto alle societĂ di capitali, inoltre non pagheranno la tassa di concessione governativa. L’ipotesi in cui un libro giornale si fermi alla pagina 85 del 2004, la marca da bollo apposta all’inizio del libro sarĂ valida anche per le prime 15 pagine del libro giornale del 2005. Perciò la marca da bollo andrĂ apposta sulla pagina 2005/16 del successivo libro giornale.Â
-
Qualora si eserciti la facoltà di bollare i libri e i registri contabili, la numerazione è progressiva per anno, con l’indicazione dell’anno in cui è effettuata la bollatura (sul punto v. Circolare Agenzia delle Entrate n. 92 del 22/10/2001), inoltre è comunque previsto il pagamento dell’imposta di bollo di € 32.00 e della tassa di concessione governativa per gli imprenditori individuali e le società di persone.
 4. MODULISTICAÂ
4.1 MODELLO L1
MODELLO L1 – modello non più in uso
Questo modello, utilizzato dai notai per comunicare all’ufficio registro imprese la numerazione e bollatura di libri e scritture contabili obbligatorie da loro eseguite, attualmente non viene più utilizzato essendo stato soppresso l’obbligo della bollatura.
In particolare, con decorrenza 25 ottobre 2001, tutte le bollature eseguite da notaio relativamente al libro giornale e al libro degl’inventari, non essendo più obbligatorie non dovranno essere comunicate a questo ufficio del registro imprese non essendo più tenuto al controllo della numerazione progressiva ai sensi dell’art. 7 c. 5 del DPR. 581/95.
Per gli altri libri continua a permanere l’esonero della comunicazione da parte dei notai al registro imprese ai sensi della circolare 3574/c del 07/04/2004.Â
4.2 MODELLO L2
Il modello L2 va compilato indicando tutti i dati identificativi dell’impresa per la quale si richiede la bollatura, oltre al numero della posizione REA e codice fiscale. Esso può essere presentato anche da un incaricato dell’impresa.
Si raccomanda di indicare nell’apposito spazio il numero di telefono del richiedente per agevolare i contatti con l’ufficio. Con un unico modello L2 può essere richiesta la bollatura di diversi libri riferiti alla medesima impresa. Â
5. DIRITTI DI SEGRETERIAÂ
Vedi sezione Importi in questa pagina.
6. IMPOSTA DI BOLLOÂ
il comma 4 dell’art.8 della legge 383/2001 ha modificato l’articolo 16 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, a seguito di queste modifiche sono state introdotte le novitĂ qui di seguito indicate.Â
6.1 Soggetti tenuti al pagamento non forfetario
Riguardo ai libri di cui all’art. 2214 c.c. libro giornale e inventari (compresi i loro sezionali), i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
gli imprenditori individuali
le societĂ di persone
le societĂ cooperative
Mutue assicuratrici;
G.E.I.E.;
consorzi ex articolo 2612 C.C.;
Reti d’Impresa con fondo patrimoniale e organo comune;
SocietĂ estere;
Associazioni e fondazioni;
Enti morali.
per essi l’importo di bollo è pari a € 32.00 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall’adempimento della bollatura ( cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura)Â
6.2 Soggetti tenuti al pagamento forfetario
Riguardo ai libri di cui all’art. 2214 c.c. libro giornale e inventari (compresi i loro sezionali) i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
SocietĂ per azioni;
SocietĂ in accomandita per azioni;
SocietĂ a responsabilitĂ limitata;
SocietĂ consortili per azioni o a responsabilitĂ limitata;
Consorzi ed aziende di enti locali;
Enti pubblici
per essi l’importo di bollo è pari a € 16.00 ogni 100 pagine o frazione indipendentemente dall’adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura)Â
6.3 ALTRI LIBRI
L’imposta di bollo è pari ad € 16.00 ogni 100 pagine o frazione.Â
6.4 MODALITA’ DI VERSAMENTO
il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolta mediante:
l’applicazione di marche da bollo che devono essere applicate nell’ultima pagina numerata, verranno poi annullate dall’ufficio.
In alternativa, il pagamento, può essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 2501 denominato “imposta di bollo su libri e registri”. In tal caso andrĂ allegato al modello L2 copia del modello F24 quietanzato dalla banca o dall’ufficio postale e gli estremi della bolletta di pagamento devono essere riportati sull’ultima pagina del libro o registro. In ogni caso, l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.Â
6.5 ESENZIONE TOTALE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
L’esenzione totale dall’imposta di bollo si applica per:Â
-
i formulari dei rifiuti trasportati;
-
i registri di carico e scarico rifiuti;
-
le cooperative edilizie occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
-
le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tutte le cooperative sociali sono O.N.L.U.S. (art. 17 D.Lgs. 460/97). Devono indicare il numero di iscrizione nell’albo delle cooperative in via transitoria, fino al completamento dei dati nell’albo, si procederà a ricevere lo stesso i libri e a controllare provvisoriamente attraverso la presentazione dello statuto;
-
le associazioni e le fondazioni di volontariato. Devono presentare copia dello statuto dov’è riportato che l’associazione non ha scopo di lucro.Â
7. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVAÂ
7.1 TASSA FORFETARIA (PER SPA, SAPA, SRL, SOCIETA’ CONSORTILI PER AZIONI O A RESPONSABILITA’ LIMITATA, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI FRA ENTI TERRITORIALI COSTITUITI AI SENSI DEL D. LGS. N. 267/2000)Â
- Per le SocietĂ Â di nuova costituzione: Versamento su c/c postale n. 6007 intestato a "Agenzia delle Entrate" - centro operativo di Pescara - causale "Bollatura e Numerazione Libri Sociali"Â
 Il versamento va effettuato, per l’anno di inizio attività delle società di capitali.
Per gli anni successivi la tassa di concessione governativa verrà versata utilizzato il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione”Erario”, utilizzando il codice tributo 7085.
Va allegata al modello L2 la copia del modello F24 attestante l’avvenuto pagamento.
La tassa non è dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l’applicazione della tassa annuale forfetaria: infatti non è richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.
L’importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1 gennaio dell’anno di riferimento; le misure della tassa sono:
-
€ 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
-
€ 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.
Poiché l’importo della tassa dipende dall’ammontare del capitale sociale al 1° gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1° gennaio non incidono sull’importo della tassa dovuto per l’anno in corso, bensì sull’importo della tassa dovuta per l’anno successivo.
Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente.
Le societĂ di capitali che chiedono la bollatura prima del termine di scadenza non devono dimostrare l’avvenuto pagamento della tassa.Â
7.2 TASSA ORDINARIA (PER IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA’ DI PERSONE, COOPERATIVE, CONSORZI EX ART. 2612, RETI D’IMPRESA CON FONDO PATRIMONIALE E ORGANO COMUNE, PROFESSIONISTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, SOCIETA’ COOPERATIVE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, MUTUE ASSICURATRICI, SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA)Â
Il versamento ammonta ad € 67,00 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
Può essere effettuato sul c/c postale 6007, intestato alla Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – bollatura oppure con applicazione di marche di concessione governativa.
Se il versamento è effettuato tramite c/c postale il tagliando attestazione va apposto sull’ultima pagina del libro da bollare.Â
7.3 ESENZIONE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Sono esenti totalmente da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa le O.N.L.U.S., le Cooperative sociali, le associazioni di volontariato, leassociazioni sportive dilettantistiche e le societĂ associazioni sportive dilettantistiche, che pagano solo i diritti di segreteria camerali.
Le cooperative edilizie beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa, tale tassa ammonta quindi ad € 16,75 ogni 500 pagine o frazione.
Sono esente anche i formulari per i rifiuti trasportati ed i registri di carico e scarico rifiuti.Â
8. PRINCIPALI LIBRI DA VIDIMARE E BOLLAREÂ
Il seguente elenco intende dare un'indicazione dei principali libri e registri contabili e della relativa competenza degli Enti preposti alla bollatura.Â
8.1 Libri sociali obbligatori SPA - bollatura obbligatoria registro impreseÂ
1. Libri sociali obbligatori per SPA: art. 2421 c.c.
-
Libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte,il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
-
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
-
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato di gestione;
-
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo di gestione;
-
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
-
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se previsto);
-
Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies cod.civ.Â
I suddetti libri vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere messi in uso a norma dell'art. 2215 c.c.
8.2 Libri sociali obbligatori SRL
1. Libri sociali obbligatori per SRL: art. 2478 cc.
Per le Srl, oltre ai libri previsti dall’art. 2214, devono essere tenuti:
-
Libro delle decisioni dei soci;
-
Libro delle decisioni degli amministratori;
-
Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.
2. Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali
Quando una normativa non indica espressamente l'Ente competente per la bollatura, questa può essere effettuata dall'ufficio Registro Imprese.Â
La presente elencazione non è esaustiva; in presenza di libri diversi dovrĂ essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l'obbligatorietĂ della vidimazione del registro.Â
-
Registro operazioni di cambio (art.17 legge n. 1 del 05/01/1956); esente da bollo e tassa di concessione governativa;
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Registro dei premi (art. 5,6,7,8,9 legge n. 1216 del 29/10/1961); esente da bollo e tassa di concessione governativa;
-
Registro di carico e scarico dei rifiuti (D.Lgs. n. 4/2008) esente da bollo, tassa di concessione governativa;
-
Registro di carico-scarico degli olii usati;
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Registro dei palinsesti (art. 20 legge n. 223 del 06/08/1990);
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Registro dei fidi;
-
Registro di contabilità dei lavori pubblici, il registro è tenuto dal direttore dei lavorio pubblici o sotto la sua responsabilità dal personale da lui designato. Nel registro devono essere indicati sia la ditta committente sia l’impresa esecutrice dei lavori. Tale libro viene protocollato dall’ufficio registro imprese a nome della ditta esecutrice dei lavori pubblici;
-
Registro dei programmi;
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Libro giornale degli incarichi (art. 6 legge n. 264 del 08/08/1991), tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
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Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942);
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Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. n.22 del 05/02/1997); esente da bollo, tassa di concessione governativa e diritti di segreteria;Â
8.3Â Bollatura facoltativa registro imprese
8.3.1. E' prevista per ilibri contabili previsti dal codice civile per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della vidimazione a decorrere dal 25/10/2001, inoltre è prevista la non obbligatorietà anche per il libro soci in base all’articolo 16 della legge 2/2009 (di conversione del decreto legge 185/2008)
-
Libro giornale;
-
Libro sezionale del libro giornale;
-
Libro inventari;
-
Libro sezionale del libro inventari;
-
Libro soci.
Â
Il libro giornale e il libro inventari non regolarmente bollati non costituiscono titolo idoneo per il rilascio di un decreto ingiuntivo e non possono essere usati come prova in giudizio, e non possono nemmeno essere utilizzati come prova tra imprenditori.Â
8.3.2. E' prevista per i registri IVA e gli altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi,per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietĂ della bollatura a decorrere dal 25/10/2001.Â
Le normativa di riferimento è contenuta nel DPR 633/1972, nel DPR 600/1973 e nelle leggi che prevedono ulteriori registri per operazioni specifiche.Â
(L'elenco non è esaustivo):Â
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Registro IVA acquisti;
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Registro IVA vendite (o registro delle fatture emesse);
-
Registro IVA acquisti CEE;
-
Registro IVA vendite CEE;
-
Registro dei corrispettivi;
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Registro dei beni ammortizzabili;
-
Registro prima nota cassa; nel caso in cui questo registro, contenente in ordine cronologico tutte le operazione per la gestione dell’impresa di cui non è obbligatoria la bollatura, venga regolarmente bollato e numerato prima dell’uso, diventa un vero e proprio “libro giornale” con piena validità giuridica e fiscale e quindi soggetta ad imposta di bollo e tassa di concessione governativa ;
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Registro unico IVA;
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Registro unico IRPEF;
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Registro riepilogativo (circolare ministeriale N. 27 del 21/11/1972);
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Registro fatture in sospeso;
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Registro di carico registratori fiscali;
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Registro protocollo dichiarazioni esportatori (emesse o ricevute);
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Registro merci in conto deposito;
-
Registro prima nota cassa;
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Registro bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali;
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Registro di carico/scarico per centro elaborazione dati;
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Registro cronologico (tenuto dai professionisti);
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Registro onorari e spese (tenuto dai professionisti);
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Registro editori;
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Registro delle esportazioni in conto deposito;
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Registro dei codici;
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Corrispondenza e copie fatture;
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Registro delle movimentazioni finanziarie;
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Registro IVA multiaziendale;
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Registro sezionale per acquisti intra-comunitari;
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Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati;
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Registro dei trasferimenti intra-comunitari diversi da cessioni o acquisti;
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Registro delle dichiarazioni d’intento;
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Registro campioni gratuiti (omaggi);
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Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno;
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Registro merci in conto lavorazione;
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Registro merci in conto prova;
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Registro merci in visione;
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Registro rimanenze merci;
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Registro merci ricevute;
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Registro merci in comodato;
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Registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa;
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Registro multiaziendale per centro elaborazione dati; tale registro non è obbligatorio;
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Registro delle somme ricevute in deposito;
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Registro incassi e pagamenti;
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Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio;
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Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati;
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Registro degli acquisti da raccoglitori;
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Registro degli imballaggi non restituiti;
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Registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA;
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Registro delle variazioni;
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Registro di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale.Â
8.4Â Vidimazione di competenza di altri EntiÂ
Uffici INAIL o INPS
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Registro matricola;
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Libro paga;
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Registro delle presenze.Â
Ufficio A.S.L.
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Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;
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Registro degli infortuni.Â
AutoritĂ locale di pubblica sicurezza
-
Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi;
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Registro delle operazioni giornaliere per attivitĂ di recupero crediti;
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Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi, esercenti fabbriche e depositi di esplodenti;
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Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;
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Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.Â
Comune: Ufficio Commercio
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Registro degli affari giornalieri delle agenzie pubbliche per conto terzi;
-
Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
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Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.Â
Agenzia delle Entrate
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Registro di inquinamento atmosferico;
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Registro per il personale delle associazioni di volontariato;
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Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato;
-
Registro dei lavori edili.Â
8.4.6 Ufficio Regolazione del Mercato (Camera di Commercio)
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Registro amidi e zuccheri;
-
Registro oli commestibili (oliva e grassi vegetali);
-
Registro di lavorazione e di carico/scarico tenuto dai produttori di olio d’oliva;
-
Bollettario acido acetico.Â
9. INFORMAZIONI UTILIÂ
9.1 SocietĂ in liquidazione - SocietĂ fallite.Le societĂ di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa, purchè permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. circolare n. 108/E del 3/5/96).Â
9.2 SocietĂ trasformate
Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell’imposta in via ordinaria (€ 67,00 per ogni libro ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla trasformazione.
Nel caso di trasformazione di una societĂ di capitali in societĂ di persone, il regime forfetario cessa di operare nell’anno successivo a quello della modifica.Â
9.3 Soggetti non iscrivibili al Registro Imprese
Soggetti non iscrivibili al Registro Imprese ( es.: enti pubblici, liberi professionisti ) possono richiedere la vidimazione di registri e libri contabili.
Per quanto riguarda i diritti di segreteria e imposte di bollo e di concessione governativa si comportano come le societĂ di persone e le ditte individuali ad esclusione di ONLUS, Cooperative sociali e associazioni di volontariato.Â
9.4 Vidiminazione di prospetti contabili
La legge n. 383/2001 ha eliminato ogni tipo di vidimazione dei prospetti contabili presso l’ufficio del registro delle imprese. In caso di necessità di avere una data certa su un documento di questo tipo, è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.
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IMPRESE INDIVIDUALI - SOCIETA' DI PERSONE SOCIETA' COOPERATIVE - MUTUE ASSICURATRICI CONSORZI ( ART. 2612 C.C.) |
SOCIETA' DI CAPITALE AZIENDE E CONSORZI TRA ENTI LOCALI DI CUI ALLA LEGGE 142/90 |
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Importo |
ModalitĂ di pagamento |
Importo |
ModalitĂ di pagamento |
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA |
€ 67,00 ogni 500 pagine o frazione € 16,75 per coop. Edilizie ONLUS esenti |
Per il pagamento della TCGG con modalitĂ PagoPA consultare il sito dell'Agenzia Entrate. Oppure con marche di concessione governativa - atti amministrativi |
€ 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90 Oppure € 516,46 se superiore ad € 516.456,90 |
fotocopia della delega bancaria F24 (cod.7085) oppure per le società di nuova costituzione, pagamento tramite PagoPA o altre modalità , consultare il sito dell'Agenzia Entrate |
IMPOSTA DI BOLLO |
€ 16.00 ogni 100 pagine o loro frazione Esenzione bollo |
marche da bollo |
€ 16.00 ogni 100 pagine o loro frazione |
marche da bollo oppure originale F24 (cod. tributo 2501) |
DIRITTI DI SEGRETERIA |
€ 25,00 ogni libro |
agli sportelli camerali esclusivamente con moneta elettronica: Bancomat, Carta di Credito o PagoPa. |
€ 25,00 ogni libro |
agli sportelli camerali esclusivamente con moneta elettronica: Bancomat, Carta di Credito o PagoPa. |
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I formulari dei rifiuti trasportati sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D.Lgs. n.22/97).  |
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PAGAMENTO ONLINE DIRITTI DI SEGRETERIA |
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 Dal 25/10/2001 il libro giornale e il libro inventari non hanno più l'obbligo della bollatura (L.383/2001 art. 8). N.B. Rimane l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine nell'anno di competenza. Per le persone fisiche, cooperative,consorzi e società di persone due marche da bollo da 16.00 Euro apposte all'inizio di ogni centinaio di pagine. Per le società di capitale, una marca da bollo da 16.00 € apposte all'inizio di ogni centinaio di pagine, più tassa CC.GG. |
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Cos’è
Con il servizio Libri Digitali delle Camere di Commercio non devi piĂą bollare e vidimare preventivamente i libri d'impresa e non sei costretto a conservare ingombranti documenti cartacei occupando spazio nei tuoi armadi.
Semplicemente li conservi digitalmente, affidandoli alla Camera di Commercio che garantisce la conservazione a norma, l'immodificabilitĂ nel tempo delle scritture, il rispetto della privacy e l'accesso solo al rappresentante dell'impresa e ai suoi delegati.
I vantaggi
- Risparmio di carta: attraverso l’archiviazione digitale dei documenti riduci il consumo di carta e aiuti l’ambiente
- Risparmio di spazio: potrai recuperare lo spazio utilizzato dalla carta per organizzare meglio il tuo ufficio
- Risparmio di tempo: i libri digitali sono facilmente ricercabili e puoi velocemente consultarli o esibirli a norma
- Sicurezza: accesso sicuro, garantito da SPID o CNS
- Garanzia: la Camera di Commercio garantisce l’archiviazione e la conservazione dei documenti nel rispetto della normativa
- Rispetto automatico delle tempistiche previste dalla normativa per l’invio in conservazione dei libri d’impresa
- Registrazione online: attivi il servizio completamente online
- Creazione online di utenze delegate: in piena autonomia scegli le persone di fiducia a cui delegare l’operatività e le autorizzi online
- Pagamenti online: paghi in sicurezza direttamente dal servizio
- Accessibile anche da smartphone e tablet: lo puoi usare ovunque tu sia.
Riferimenti normativi
L’art. 16 Legge 2/2009ha introdotto l’articolo2215-bisc.c.in materia di documentazione informatica; in esso si legge: “i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici”.
Vedi la  presentazione dei Libri digitali: il portale delle Camere di Commercio per la tenuta digitale dei libri di impresa.
Rivedi l'evento del 26/05/2022Â
Come funziona
Il servizio permette di archiviare in formato digitale i tuoi libri sociali e contabili, di consultarli, conservarli a norma ed esibirli.
Archivia i tuoi libri in formato PDF/A, firmati digitalmente in formato PADES, dal Legale Rappresentante dell'impresa (o da un suo delegato).
Al caricamento di ogni documento viene apposta, in automatico, una marca temporale che, come previsto dalla norma, attesta la "consecutio" temporale.
Il servizio è disponibile anche da smartphone e tablet.Â
Accedi qui al  Tutorial del caricamento libri
Come attivare il servizio
Per attivare il servizio, archiviare i tuoi libri ed inviali in conservazione a norma:
- entra nel servizio Libri Digitali con la tua identitĂ digitale (smartcard, token USB, token wireless DigitalDNA o SPID)
- seleziona l’impresa tra quelle in cui risulti rappresentante legale o indica il codice fiscale dell’impresa per la quale vorresti operare come delegato
- richiedi di generare il contratto: otterrai un documento PDF precompilato con i dati dell’impresa
- scarica il contratto e fallo firmare digitalmente dal Rappresentante dell’impresa, come comunicato al Registro Imprese e risultante dalla Visura camerale
- carica nel sistema il contratto per completare la registrazione.
Il Rappresentante dell’impresa accede con la propria identità digitale per operare o per inserire la delega a soggetti di sua fiducia (dipendenti, intermediari ecc.).
Ogni delegato può accedere al servizio tramite la propria identità digitale.
Accedi qui al Tutorial per l'attivazione e al Tutorial ssegnazione deleghe
Pagamenti online
Costi
Al primo accesso al servizio paghi il canone annuo alla Camera di Commercio mediante l’utilizzo della piattaforma PagoPA.
Riceverai la fattura tramite PEC.
Il canone annuale per ciascuna impresa iscritta alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo è pari a € 61,00 (€50,00 + IVA 22%).
Il pagamento del canone si effettua direttamente dal servizio “Libri Digitali” che si appoggia alla piattaforma PagoPA, il sistema dei pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici di servizi.
In più, se sei titolare di un conto di pagamento IConto “Istituto di Pagamento InfoCamere”, puoi pagare anche la Tassa di Concessione Governativa e l’imposta di Bollo direttamente dal servizio “Libri Digitali”, in modo sicuro, diretto e completamente telematico.
Sicurezza
L’accesso sicuro al servizio è garantito da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Entrambi gli strumenti sono rilasciati anche dalla tua Camera di Commercio.
Per maggiore sicurezza possono accedere a Libri Digitali ed operare modifiche soltanto il rappresentante legale dell’impresa ed i suoi delegati.
Per utilizzare il servizio Libri Digitali le imprese e i loro delegati devono disporre degli strumenti necessari.
Se hai una CNS rilasciata dalla Camera di Commercio hai tutti gli strumenti per accedere ed utilizzare in sicurezza il servizio Libri Digitali, e puoi:
- Accedere al servizio Libri Digitali
- Generare e sottoscrivere digitalmente il contratto di adesione al servizio
- Firmare digitalmente i libri, archiviarli e inviarli in conservazione a norma.
Se hai uno SPID, il Sistema Pubblico di IdentitĂ Digitale, puoi:
- Accedere al servizio Libri Digitali
- Generare online il contratto di adesione al servizio, che dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante dell’impresa
- Archiviare e conservare a norma i libri digitali giĂ firmati digitalmente.
Conservazione
In totale sicurezza affiderai i tuoi libri alla Camera di Commercio dove ha sede la tua impresa.
I libri saranno conservati nel rispetto delle regole definite nel CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e delle altre normative di settore da un soggetto accreditato (circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014).
Il sistema di conservazione a norma garantisce nel tempo le caratteristiche di autenticità , integrità , affidabilità , leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art.44).
Nel servizio Libri Digitali la conservazione a norma dei documenti informatici è garantita da InfoCamere, soggetto conservatore accreditato dal 1/10/2015 secondo l’articolo 5, comma 3, del DPCM 3/12/2013.
Accedi qui al Tutorial per la conservazione e al Tutorial per ricerca libri
ENTRATA IN VIGORE DM 59/2023 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
ATTENZIONE
Al fine di consentire la preventiva vidimazione dei nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti da parte della Camera di Commercio, nonchè della loro consegna entro il termine previsto della loro entrata in vigore, ovvero il 13/02/2025, si precisa che qualora la presentazione dei registri agli sportelli camerali avvenga a ridosso della suddetta data, l'ufficio non potrà assicurare la loro vidimazione e consegna sempre entro il 13/02/2025.
Il DM 59/2023 disciplina l'introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità Rifiuti) e definisce i format dei nuovi modelli dei Registri di carico e scarico e dei Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), stabilendo inoltre le loro conseguenti modalità di tenuta e vidimazione.
Il Decreto regolamenta la tempistica di iscrizione al RENTRI e la relativa tenuta interamente digitale dei suddetti Registri e Formulari nelle modalità di seguito indicate, prevedendo che, dal 13 febbraio 2025 (data di entrata in vigore del DM 59/2023), non sarà più possibile utilizzare i "vecchi" Registri e Formulari definiti dal DM 148/1998, anche se già vidimati.
Registri Carico e Scarico
Il DM 59/2023, per quanto riguarda tali Registri, prevede la loro completa digitalizzazione (tenuta e vidimazione) a seguito dell'obbligo d'iscrizione al RENTRI, scaglionando le imprese in 3 gruppi con relative date di iscrizione, come di seguito indicato:
1 - Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati dai produttori iniziali.
Dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025, obbligo di iscrizione al RENTRI. I registri di carico e scarico dovranno essere tenuti esclusivamente in modalità digitale, con vidimazione digitale tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI, pertanto per tali soggetti non sarà possibile la tenuta cartacea dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico.
2 - Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti.
Dal 15/06/2025, ed entro il 14/08/2025, sarà obbligatoria l’iscrizione al RENTRI. Pertanto fino alla data d’iscrizione al RENTRI sarà possibile la tenuta dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico in modalità cartacea, tramite la stampa di un format reso disponibile mediante il portale RENTRI, vidimato da parte della Camera di Commercio.
3 - Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con dipendenti fino a 10, e produttori di rifiuti pericolosi diversi da Enti o imprese.
Dal 15/12/2025, ed entro il 13/02/2026, sarà obbligatoria l’iscrizione al RENTRI. Pertanto fino alla data d’iscrizione al RENTRI sarà possibile la tenuta dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico in modalità cartacea, tramite la stampa di un format reso disponibile mediante il portale RENTRI, vidimato da parte della Camera di Commercio.
Per i soli soggetti di cui ai precedenti punti 2. e 3., al fine di poter utilizzare preventivamente il servizio di stampa del format dei nuovi modelli di Registro carico e scarico, nonchè di agevolare la loro vidimazione presso le Camere di Commercio, gli stessi a far data dal 4/11/2024 saranno scaricabili dal portale RENTRI, ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13/02/2025. I soggetti di cui al precedente punto 1. non potranno pertanto effettuare alcuna tenuta e vidimazione cartacea dei nuovi modelli.
Circa la modalità di presentazione alla vidimazione dei nuovi modelli vi invitiamo a consultare la sezione "Argomento" di questa pagina.
Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)
Il DM 59/2023 prevede che, dal 13/02/2025, i nuovi modelli dei Formulari di identificazione del rifiuto siano vidimati esclusivamente digitalmente secondo le seguenti modalità:
FIR in formato cartaceo
Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai nuovi modelli, ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI
FIR in formato digitale
Il formulario e' vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle Camere di Commercio.
Al fine di poter utilizzare preventivamente la vidimazione digitale dei Formulari di Identificazione del Rifiuto, i servizi di vidimazione digitale saranno messi a disposizione tramite il RENTRI a far data dal 23/01/2025
NORMATIVA FORMULARI ATTUAMENTE IN VIGORE
L’articolo 193 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, ha reso possibile la loro vidimazione virtuale, in base a quanto indicato al seguente comma 5.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio.
La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Una copia rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
Come indicato si tratta pertanto di una modalità alternativa alla “tradizionale” vidimazione dei formulari effettuata presso le Camere di Commercio, che quindi rimane ancora utilizzabile, ed al riguardo si precisa che solo in questo caso vale quanto indicato al comma 4 dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, ossia che il “formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari” poiché solo il format vidimato virtualmente deve essere stampato e compilato in duplice copia.
Ecocerved Scarl, la Società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente, ha realizzato il servizio gratuito Vi.Vi.Fir - Vidimazione Virtuale del Formulario che permette alle Imprese di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto in un formato pienamente conforme a quello attuale, avvalendosi di un servizio disponibile online dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.
In questo modo le Imprese soggette all’adempimento amministrativo non dovranno più necessariamente recarsi allo sportello della Camera di Commercio per vidimare i formulari, ma potranno utilizzare il servizio web Vi.Vi.Fir, con indubbi vantaggi in termini di semplificazione e riduzione dei costi nonché di impatto ambientale.
ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio, disponibile a partire da lunedì 8 marzo 2021, è effettuato tramite il portale https://vivifir.ecocamere.it da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’Impresa per conto della quale intende operare.
Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.
Il rappresentante dell’Impresa, una volta inseriti i dati anagrafici può:
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Operare in prima persona;
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Delegare uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone);
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Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’Impresa, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.
VIDIMAZIONE
L’utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:
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On line accedendo al portale web Vi.Vi.Fir; il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario consente all’utente di produrre un modello prefincato, in formato conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L’utente può stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
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Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. Interfacciandosi ai servizi applicativi, il sistema informativo gestionale si autenticarsi con le credenziali tecniche e richiede l’emissione dell’identificativo univoco da riprodurre, attraverso il proprio gestionale, sul formulario.
VANTAGGI PER LE IMPRESE
- Ottimizzazione dei tempi: l'Impresa può produrre il formulario online autonomamente ed in qualsiasi momento senza recarsi allo sportello della Camera di Commercio
- Minore impatto ambientale: grazie alla riduzione della mobilità e delle emissioni
- Riduzione dei costi: per l'acquisto dei formulari e la manutenzione di hardware obsoleti a fronte di un servizio gratuito
- Semplificazione: grazie all'integrazione con i sistemi gestionali utilizzati dagli utenti che consente di evitare la doppia digitazione dei dati
GUIDA ONLINE
Per accedere alla videoguida di VI.VI.FIR. clicca qui di seguito: Video VI.VI.FIR.
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati dai produttori iniziali. Dal 13/02/2025, data di obbligo di iscrizione al RENTRI, i registri di carico e scarico dovranno essere tenuti esclusivamente in modalità digitale, con vidimazione digitale tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.Per tali soggetti non sarà pertanto possibile la tenuta cartacea dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico.