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Tra i numerosi compiti istituzionali attribuiti alla Camera di Commercio c'è la tenuta di Albi, Ruoli ed Elenchi professionali di categoria, istituiti per lo svolgimento di una determinata attività economica (con esclusione delle attività professionali cosiddette "ordinistiche" per le quali sussistono specifici Ordini e Collegi d'iscrizione).

Questa competenza è stata affidata alla Camera di Commercio in quanto organismo pubblico diretto a promuovere e coordinare lo svolgimento delle attività economiche della provincia, nonché a curare la pubblicità dei soggetti regolarmente iscritti (persone fisiche o società).

Nel corso degli anni, per effetto di nuove norme in ambito di semplificazione amministrativa, alcuni Ruoli ed Elenchi camerali sono stati soppressi (ad esempio quelli relativi all'attività di agente di commercio, di mediatore, di spedizioniere, ecc...). L'esercizio di dette attività sono comunque rimaste subordinate al possesso di specifici requisiti previsti da leggi speciali.

L'iscrizione negli Albi, Ruoli ed Elenchi camerali è subordinata al possesso di requisiti morali, culturali e professionali stabiliti dalle norme di riferimento che istituiscono quell'Albo, Ruolo ed Elenco.

In alcuni casi occorre il superamento di un apposito esame scritto ed orale, oppure un colloquio per accertare il grado di preparazione degli aspiranti operatori. 

Le iscrizioni negli Albi, Ruoli ed Elenchi camerali costituiscono, quindi, l'idoneità morale e professionale per l'esercizio dell'attività economica corrispondente e sono quindi abilitanti. Unica eccezione è l'iscrizione nel Ruolo Periti ed Esperti che non ha natura abilitante ma solo pubblicitaria.

Per informazioni e contatti delle specifiche attività è necessario consultare le relative pagine.

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Ultimo Aggiornamento: 13/03/2024

Agenti e rappresentanti di commercio - riapertura termini sino al 31/12/2018 per far valere la pregressa iscrizione

Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3709/C del 19 ottobre 2018, ha fornito chiarimenti circa le disposizioni introdotte dall’art. 11 ter della legge 21 settembre 2018 n.108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in materia di agenti e rappresentanti di commercio.

Precisa che i soggetti iscritti nel soppresso Ruolo Agenti e Rappresentanti che non hanno provveduto entro il 30/09/2013 agli adempimenti prescritti dal DM del Mise 26/10/2011,  fino al 31.12.2018, possono ancora aggiornare la propria posizione nel Registro Imprese/REA chiedendo l’iscrizione della relativa qualifica,far valere la pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo quale requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività ovvero  transitare nell’apposita sezione del REA ai fini del mantenimento della qualifica.

Informazioni più dettagliate: clicca qui.

26/10/2018
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