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Iscrizione PEC imprese individuali entro il 30 giugno: precisazioni

La Camera di Commercio di Venezia ricorda alle imprese individuali il termine del 30 giugno 2013 per l'iscrizione del proprio univoco indirizzo PEC al Registro delle Imprese.  

Contrariamente a quanto hanno affermato articoli di testate specializzate, pubblicati il 26 giugno, l'inosservanza di tale termine per le imprese individuali non comporta le sanzioni previste ai sensi dell'art. 2630 c.c..  

La Camera di Commercio di Venezia precisa e ribadisce che si atterrà a quanto previsto in proposito dalla norma, che riportiamo di seguito:  

“ …….L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda (fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata). ……… ”  

Riferimento normativo:
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221).
Art. 5. Posta elettronica certificata  - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

 

06/08/2014
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