Sezione speciale per società di capitali
La legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle startup innovative.
La guida sugli adempimenti delle startup innovative è in corso di aggiornamento al fine di recepire le novità introdotte dalla nuova norma. Le informazioni in essa contenute possono comunque essere consultate tenendo però conto degli aggiornamenti della legge n. 193/2024.
Nuovo modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa disponibile qui.
tel: 0425 471067 - tasto 1 (orario: 9.00/13.00 - 15.30/17.30 dal lun. al ven.)
E- mail:sviluppoimpresa@t2i.it
La startup innovative in sede di prima iscrizione deve essere in possesso dei requisiti di impresa startup innovativa, di seguito elencati, previsti dall’art. 25 comma 2 del DL 179/2012:
- è una microimpresa o una piccola impresa o una media impresa, come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi (requisito non richiesto se è stata scelta l’opzione C);
- è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività);
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
e almeno uno tra i seguenti requisiti:
- spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
- almeno una privativa industriale o un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
La permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
Le startup innovative iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese possono godere di una serie di vantaggi. Tra questi:
- agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese;
- gestione societaria flessibile;
- disciplina particolare nei rapporti di lavoro;
- equity crowdfunding;
- non assoggettamento alla procedura di fallimento.
Scheda di sintesi Ottobre 2020 "La strategia nazionale per le startup e le PMI innovative"
Start Up innovativa a vocazione sociale
La start up a vocazione sociale possiede tutti i requisiti della Start up innovativa e opera in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
Il riconoscimento dello status di Start up innovativa a vocazione sociale avviene tramite un’autocertificazione con cui l’impresa:
- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006;
- indica tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica Registro delle imprese;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
Quest’ultimo punto prevede la redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite nell’apposita "Guida per Start up innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di descrizione dell'impatto sociale"
Le startup innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili.
Ulteriori informazioni nella sezione Approfondimento di questa pagina e ai seguenti link:
Ministero dello Sviluppo Economico - sezione dedicata a start up e pmi innovative dove è possibile consultare normativa, guide e moduli, tutorial, schede di sintesi)
Sul portale dedicato startup.registroimprese.it e possibile scaricare le guide sintetiche, contenenti tutte le informazioni sulle start up e pmi innovative e i modelli di dichiarazione di possesso dei requisiti per start up e per pmi innovative.
Nella sezione ACCESSO AI DATI sono disponibili gli elenchi e le statistiche relativi a start up innovative, pmi innovative e incubatori certificati.
Deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti di start up innovativa
La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti (in aggiornamento) deve quindi essere depositata al registro imprese solo dopo aver compiuto l'aggiornamento o la conferma delle informazioni contenute nel profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it.
Dal 6 giugno 2019 è stato attivato un blocco informatico che impedisce l'invio della pratica di Comunicazione Unica con il deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti di start-up/PMI innovativa, se la società non ha preventivamente aggiornato le proprie informazioni, nella piattaforma startup.registroimprese.it.
Si evidenzia inoltre che l'art. 3 c. 1 sexies e 1 septies del d.l. n. 135/2018 ha in parte modificato i termini entro i quali depositare la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti di start-up/PMI innovativa, stabilendo che la stessa deve essere depositata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fermo restando il rispetto del primo termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio.
Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere depositata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sette mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fermo restando il rispetto del primo termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio.
A seguito delle novità apportate dal D.Lgs. del 18.8.2015 n. 139, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio, il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere del 17.11.2016, ha precisato che le startup innovative che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, dovranno continuare a redigere il bilancio d’esercizio con allegata la nota integrativa, nella quale devono essere descritte le spese di ricerca e sviluppo.