Sospensione feriale dei termini processuali

Dal 1° al 31 agosto di ogni anno opera la sospensione feriale dei termini processuali, istituto di natura processuale che investe tutti i procedimenti, ad esclusione dei casi specificamente previsti dalla legge (legge 7/10/1969, n. 742, come modificata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014; r.d. 30 gennaio 1942, n. 12, art. 92 dell’Ordinamento giudiziario).

Sono soggetti alla sospensione feriale anche i termini processuali previsti per le cosiddette operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni eterogenee), e, analogamente, quelli degli altri atti per i quali la legge dispone il decorso di determinati termini di opposizione dall’iscrizione nel Registro delle imprese.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei procedimenti relativi ai seguenti atti e fatti:

- fusione (art. 2503 c.c.) e scissione (art. 2506 ter c.c.);
- trasformazione eterogenea (art. 2500 novies c.c.);
- riduzione del capitale di società di persone e di capitali (artt. 2306 e 2445 c.c.);
- cancellazione dal Registro delle imprese di soc. di persone e di capitali (artt. 2311 e 2492 c.c.);
- esclusione del socio di società di persone (art. 2287 c.c.);
- revoca della liquidazione delle società di capitali (art. 2487 ter c.c.).

I termini per il deposito al Registro imprese delle domande di iscrizione degli atti sopra indicati devono essere perciò ricalcolati, tenendo conto del periodo di sospensione feriale (1-31/8), non potendosi dare corso all’iscrizione di questi atti, se trasmessi prima della scadenza del termine così rideterminato, come esplicitato nell’esempio qui riportato.

ESEMPIO:

Delibera di fusione iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo il 15 luglio. L'art. 2503 c.c. prevede un termine di 60 gg. per l'iscrizione dell'atto di fusione. Alla data del 1° agosto (inizio della sospensione feriale) sono decorsi 16 giorni. I restanti 44 gg. inizieranno a decorrere dalla fine della sospensione feriale, cioè dal 1° settembre (compreso) in poi. L'atto di fusione potrà quindi essere redatto e trasmesso all'ufficio del Registro Imprese, per l'iscrizione a partire dal 15 ottobre.


Per info:

info@dl.camcom.it - semplificazione@dl.camcom.it

10/07/2023
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