Materiale elettrico a bassa tensione
Il materiale elettrico di bassa tensione se sicuro e conforme alle normative vigenti, deve poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario.
In questo quadro, la vigilanza del mercato é essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti conformi devono poter circolare.
Definizione e normativa
Rientrano nella definizione di materiale elettrico di bassa tensione i prodotti elettrici destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua; tali prodotti devono sottostare alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 86/2016, che ha recepito la Direttiva 2014/35/UE.
Se il materiale elettrico è stato immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 è consentita l'applicazione della precedente normativa, disciplinata dalla Direttiva 2006/95/CE e la Legge 18 ottobre 1977, n. 791.
Esempi delle principali categorie di prodotti ad ampia diffusione che rientrano nella definizione di materiale elettrico a bassa tensione: piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature per estetica, prodotti di illuminazione, elettroutensili, carica batterie, avvolgicavo, etc.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa richiamata:
- materiale elettrico destinato ad essere usato in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiale elettrico per radiologia ed uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- basi e spine di corrente per uso domestico;
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
- kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (D.lgs 86/2016- allegato I)
Per essere conformi i prodotti devono possedere requisiti formali e requisiti di sicurezza fissati dalle normative di settore. La conformità dei prodotti immessi in commercio é dichiarata dal fabbricante attraverso l’apposizione della marcatura CE.
Requisiti generali.
- Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
- Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata.
- Il materiale elettrico e' progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
- le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;
- non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare un pericolo;
- le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
- l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
- presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
- sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
- nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
Soggetti coinvolti
- «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale;
- «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un Paese terzo;
- «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico;
Marcatura CE (art.13 D.Lgs 86/2016)
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura del materiale elettrico non lo consente, essa è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
La marcatura CE è apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato.
Informazioni obbligatorie
I fabbricanti (art. 3 D.Lgs 86/2016):
- garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico;
- indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua italiana.
- garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana.
Gli importatori (art.5 D.Lgs 86/2016):
- assicurano che il fabbricante abbia indicato le informazioni sopra descritte;
- indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana;
I distributori (art.6 DL.gs 86/2016): verificano l’esistenza delle informazioni sopra indicate.
Si precisa che i prodotti elettrici che costituiranno oggetto prevalente della vigilanza, in ragione dell’entità del rischio che essi pongono sono i seguenti:
CATEGORIE DI PRODOTTI |
1) APPARECCHI PER L’ILLUMINAZIONE - Apparecchi fissi - Apparecchi mobili - Luminarie e catene luminose
2) PICCOLI ELETTRODOMESTICI - Ferri da stiro - Tostapane - Mixer/robot da cucina/frullatori/sbattitori - Bollitori elettrici - Stufe elettriche
3) ELETTROUTENSILI NON PROFESSIONALI - Trapani e avvitatori non professionali - Seghetti non professionali
4) MATERIALE DA INSTALLAZIONE - Ciabatte (con interruttore e/o globo spia) - Avvolgicavo
5) APPARECCHIATURE PER ESTETICA - Asciugacapelli - Arricciacapelli e piastra per capelli
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La presente è una scheda di sintesi sulle previsioni della norma di riferimento; si invitano gli operatori economici a consultare il testo integrale vigente.