Domicilio Digitale

Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori

Si informa che l'art. 13, co. 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, ha modificato l'articolo 5, co. 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012 relativa all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale per gli amministratori di società.

A partire dal 31 ottobre 2025, l'obbligo è limitato a specifiche figure.


SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese ricade esclusivamente sulle seguenti figure, se presenti, nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili:

  • Amministratore Unico
  • Amministratore Delegato e/o Consigliere Delegato
  • Presidente del Consiglio di amministrazione (in mancanza di un Amministratore Delegato e/o Consigliere Delegato)

 

NOVITÀ PRINCIPALE: DOMICILIO DIGITALE NON COINCIDENTE
Si evidenzia la modifica più rilevante introdotta dalla nuova norma:
Attenzione: Il domicilio digitale comunicato dai predetti amministratori non può coincidere con il domicilio
digitale dell'impresa.


SCADENZE

Le scadenze per la comunicazione variano a seconda che l'amministratore sia già in carica o di nuova nomina:

  • Amministratori già in carica: Tutti gli Amministratori Unici, Amministratori Delegati, Consiglieri Delegati e Presidenti del Consiglio di amministrazione (in mancanza di un Amministratore Delegato e/o Consigliere Delegato) già iscritti alla data del 31 ottobre 2025, devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
  • Nuove nomine: Per le nomine o conferme successive al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione della nomina stessa.

 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE

L’omessa indicazione del domicilio digitale nelle domande di iscrizione (atti costitutivi, nomine, conferme) comporta la sospensione della pratica. L'Ufficio richiederà la regolarizzazione; in assenza di quest'ultima, procederà al rifiuto dell'istanza.


COSTI: DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

I costi applicati alle diverse tipologie di comunicazione sono i seguenti:

  • Comunicazione Obbligatoria (solo PEC Amministratore): La comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati (Amministratore Unico, Amministratore Delegato e Consigliere Delegato, Presidente CdA - in mancanza di un Amministratore Delegato e/o Consigliere Delegato) è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
  • Comunicazione contestuale ad altre pratiche: Se la comunicazione del domicilio digitale avviene all'interno di altre domande (es. iscrizione nomina amministratori), si applicano l'imposta di bollo e i diritti di segreteria previsti per l'adempimento principale.
  • Comunicazione Facoltativa (soggetti non obbligati): La domanda di iscrizione del domicilio digitale per soggetti non tenuti all'obbligo (es.: consiglieri senza deleghe, liquidatori, amministratori di società di capitali che agiscono individualmente in via congiuntiva/disgiuntiva, amministratori di società di persone, consorzi di imprese, contratti di rete con soggettività giuridica, ecc.) è soggetta al pagamento di:

                  - Società di capitali: € 30,00 (diritti) e € 65,00 (bollo)
                  - Società di persone: € 30,00 (diritti) e € 59,00 (bollo).

SANZIONI

Si segnala che l'art. 13, co. 4, del D.L. 159/2025 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati, nella misura stabilita dall'art. 2630 del Codice civile.

FAQ

a) E' possibile per il soggetto obbligato comunicare la Pec dell'impresa individuale di cui è titolare?
 
1) SE SI TRATTA DELLA COMUNICAZIONE DEL DOMICLIO DIGITALE DI UNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI - AUN, AMD/COD O PCA IN ASSENZA DI AMD/COD, IL DOMICLIO DIGITALE DEVE ESSERE UNIVOCO, E' AMMESSO ESCLUSIVAMENTE UN DOMICILIO DIGITALE UNIVOCAMENTE RICONDUCIBILE ALL'INTERESSATO, NON E' AMMESSO L'UTILIZZO DI UN DOMICILIO DIGITALE GIA' ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE, OPPURE QUELLO DI UN ESERCENTE UNA PROFESSIONI ORDINISTICA, IL CUI DOMICILIO DIGITALE SIA ISCRITTO IN INIPEC
 
2) IN CASO DI COMUNICAZONE DEL DOMICLIO DIGITALE DA PARTE DI UN SOGGETTO NON OBBLIGATO, DIVERSO DA  AUN, AMD/COD O PCA IN ASSENZA DI AMD/COD, E' AMMESSA E VIENE ISCRITTA ANCHE LA COMUNICAZIONE DI UN DOMICILIO DIGITALE NON UNIVOCO
 
b) Il soggetto obbligato, può comunicare la Pec del proprio ordine professionale?
 
COME PRECISATO AL PUNTO 1), PER IL SOGGETTO OBBLIGATO NON E' AMMESSO L'UTILIZZO DEL DOMICILIO DIGITALE ISCRITTO ALL'INIPEC COME DOMICILIO DIGITALE DI COLUI CHE ESERCITA UNA PROFESSIONE ORDINISTICA
 
c) L'istanza può essere depositata da un amministratore della società? in questo caso la pratica deve essere firmata digitalmente dall'amministratore che deposita la pratica, oppure anche dal soggetto obbligato a comunicare la propria Pec?
 
IN ASSENZA DI SPECIFICHE INDICAZIONI DI LEGGE, L'ISTANZA DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE PUO' ESSERE SOTTOSCRITTA DA UNO QUALSIASI DEGLI AMMINISTRATORI, ANCHE SE SI TRATTA DI UN SOGGETTO NON TENUTO IN PROPRIO ALL'ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE
 
d) Il commercialista può procedere a tale deposito? Con quali modalità?
 
IL COMMERCIALISTA PUO' SEMPRE SOTTOSCRIVERE LA DOMANDA CON LE CONSUETE MODALITA', VALE A DIRE IL RICHIAMO NEL MODELLO NOTE ALL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES, DELLA LEGGE 24/11/2000, N. 340
 
e) Nel caso di soggetto obbligato rappresentato da persona giuridica, è corretto indicare la Pec di tale posizione?
 
SI TRATTA DELL'IPOTESI IN CUI UNA SOCIETA' AMMINISTRA UN'ALTRA SOCIETA', IN TAL CASO LA SOCIETA' AMMINISTRATRICE COMUNICA UN DOMICILIO DIGITALE DIVERSO DA GIA ISCRITTO NELLA PROPRIA POSIZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, COSI' DA GARANTIRE L'ESIGENZA DI UNIVOCITA' DEL DOMICILIO GIA' ISCRITTO E DI QUELLO DA ISCRIVERE, MENTRE LA PERSONA FISICA - CHE OPERA IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' AMMINISTRATRICE - POTRA' UTILIZZARE IL MEDESIMO DOMICILIO DIGITALE.
 
f) Nel caso amministratori con deleghe in visura ma senza l'iscrizione della carica di amd, viene comunque accettata la comunicazione della Pec?
 
I SOGGETTI OBBLIGATI SONO SOLTANTO COLORO CHE IN VISURA SONO INVESTITI DELLA CARICA DI AUN, AMD/COD O PCA IN ASSENZA DI AMD/COD.
IN QUALSIASI ALTRO CASO (es.: PRESENZA DI POTERI MA ASSENZA DI CARICA AUN, AMD/COD O PCA, IN ASSENZA DI AMD/COD), LA COMUNICAZIONE E' CONSIDERATA COME PROVENIENTE DA UN SOGGETTO NON OBBLIGATO, QUINDI VIENE COMUNQUE ISCRITTA ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO 2).
 
g) Nel caso di società con forma amministrativa affidata all'organo amministrativo "più amministratori"?
 
PER IL MOMENTO NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI ISCRIZIONE. IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA, LA COMUNICAZIONE E' CONSIDERATA COME PROVENIENTE DA UN SOGGETTO NON OBBLIGATO, QUINDI VIENE COMUNQUE ISCRITTA ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO 2).
 
h) Stiamo comunicando il domicilio dei soli AMD o COD, oppure PCA o PRE, e nella sezione "NOTE" abbiamo chiesto la rimozione della PEC degli amministratori non più obbligati, in quanto tale operazione non è consentita da DIRE, tuttavia dopo l'evasione il domicilio risulta ancora presente
 
LA MAGGIOR PARTE DELLE COMUNICAZONI DI ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE VENGONO ISCRITTE NEL REGISTRO CON SISTEMI DI CONTROLLO ED EVASIONE AUTOMATIZZATI, CHE NON TENGONO IN CONSIDERAZIONE QUANTO RIPORTATO NEL MODELLO NOTE. IL DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI ORA NON PIU' SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE, POTRANNO ESSERE CANCELLATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DELLA MODULISTICA (15 gennaio 2026), PREVIO INVIO DI UN'APPOSITA DOMANDA DI VARIAZIONE.
 
i) Si dovranno sostenere dei costi per cancellare dal registro delle imprese il domicilio digitale dei soggetti non più obbligati alla comunicazione?
 
ALLO STATO NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER ESONERE DA COSTI LE DOMANDE DI CANCELLAZONE DEL DOMICILIO DIGITALE DEI SOGGETTI NON PIU' OBLIGATI ALL'ISCRIZIONE. TUTTAVIA E' OPPORTUNO ATTENDERE LE INDICAZIONI CHE DOVREBBERO ESSERE DIFFUSE DAL MIMIT DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 31/10/2025, N. 159.
 
l) Qualora le società - di persone o di capitali - non intendano cancellare il domicilio digitale dei soggetti non più obbligati all'iscrizione, la scelta di mantenere l'iscrizione potrebbe configurarsi come un illecito?
 
OGNI ATTO GIURIDICO E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE IN VIGORE AL MOMENTO IN CUI LO STESSO VIENE COMPIUTO, QUINDI L'ISCRIZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE RICHIESTA PRIMA DEL 31/10/2025 DA PARTE DI SOGGETTI ORA NON PIU' TENUTI ALL'OBBLIGO, CONSERVA LA VALIDITA' GIURIDICA CHE AVEVA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL REGISTRO DELLE IMPRESE. PER QUESTO MOTIVO, NON PUO' ESSERE RITENUTO IRREGOLARE IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL DOMICILIO DIGIALE DEI SOGGETTI ORA NON PIU' TENUTI ALL'OBBLIGO.

 

Con il Decreto “Semplificazioni” (DL. 76/2020), dal 1° ottobre 2020 tutte le imprese costituite in forma societaria: società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, società in liquidazione e società estere con sede secondaria in Italia e le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali sono soggetti all’obbligo dicomunicare il proprio domicilio digitale

 

Cos'è la PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica attraverso la quale viene fornita al mittente la documentazione elettronica, con valore legale, che attesti l'invio e la consegna di documenti informatici (art. 48 del Codice dell’ Amministrazione Digitale CAD). 

 

Cos'è il DOMICILIO DIGITALE

 Il domicilio digitale è definito nel Codice dell’Amministrazione Digitale, all’art. 65 comma 7, come

un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

Il domicilio digitale può essere dunque attivato attraverso una PEC oppure tramite un servizio elettronico di recapito certificato, SERCQ - Servizi elettronici di recapito certificato qualificato servizi elettronici per il recapito certificato qualificato (Sercq), ancora non disponibili poiché diverranno operativi a seguito dell’emanazione della normativa tecnica europea.

 

Assegnazione del Domicilio Digitale

L'art. 37 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (GU n.228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33) ha previsto che la mancata comunicazione del domicilio digitale comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale e l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), o di quella indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Per non incorrere nelle sanzioni le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio.

La Camera di Commercio ha dato avvio ai procedimenti di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale

Le Determinazioni del Conservatore, l’elenco delle imprese interessate e le comunicazioni di diffida e di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio del domicilio digitale e conseguente sanzione amministrativa per omesso adempimento, sono pubblicate all’albo online camerale

– link: https://www.dl.camcom.it/camera/trasparenza/albo-telematico e nella sezione Attribuzione Domicilio Digitale alla pagina dedicata alle Cancellazioni d’ufficio: https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/sono-impresa-cosa-devofare/conoscere-il-registro-imprese-rea/cancellazioni-di-ufficio.

 

Nel sito di AgiD - Agenzia per l’Italia Digitale – sezione Piattaforme/Posta Elettronica Certificata - è disponibile l’Elenco Gestori PEC.

 

Per ottenere una casella PEC ci si può rivolgere ad uno qualsiasi dei soggetti pubblicati nell’Elenco.

I costi per il rilascio e l’attivazione di una PEC sono stabiliti da ogni singolo gestore autorizzato al rilascio.

Le caselle PEC sono attive fino al raggiungimento della data di scadenza (in linea di massima sono valide un anno).

Prima della scadenza si deve contattare il proprio gestore del servizio per rinnovare la casella PEC.

 

Gli indirizzi PEC di professionisti e imprese presenti sul territorio italiano sono disponibili nel portale INI-PEC, del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi professionali di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.  

Anche le Pubbliche Amministrazioni devono istituire una casella PEC per ciascun registro di protocollo e comunicarla all’AgiD.

L’elenco è consultabile nel sito AgiD

 

Chi è obbligato ad iscrivere il DOMICILIO DIGITALE al Registro Imprese?

Tutte le imprese costituite in forma societaria: società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, società in liquidazione e società estere con sede secondaria in Italia.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali. 

Entro quale data si deve comunicare il DOMICILIO DIGITALE al Registro Imprese? 

Tutte le imprese che si iscrivono comunicano contestualmente all'iscrizione il proprio domicilio digitale.

Le imprese già costituite, sia in forma societaria che individuale, devono comunicare entro il 1° ottobre 2020 il domicilio digitale se non hanno già provveduto a a tale adempimento.  

I curatori fallimentari devono comunicarlo entro 10 giorni dalla propria nomina.

Ci sono sanzioni in caso di ritardata o omessa comunicazione del DOMICILIO DIGITALE?

La mancata comunicazione comporta l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1548,00 euro).

Le Camere di Commercio sono prossime all’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale alle imprese la cui posizione ne risulti priva. 

Come si comunica il DOMICILIO DIGITALE al Registro Imprese?

Il domicilio digitale va comunicato esclusivamente per via telematica al Registro Imprese dove l'impresa ha sede legale; deve essere già attivo nel momento della comunicazione al Registro Imprese.

Per comunicare il proprio domicilio digitale ogni impresa, sia individuale che societaria, può utilizzare una delle seguenti modalità:

Dire (per l'iscrizione del solo domicilio digitale)

Comunica Starweb (utilizzabile se oltre alla comunicazione del domicilio digitale sono eseguiti ulteriori adempimenti pubblicitari)

ComunicaFedra (utilizzabile per tutte le società)

Pratica semplice - Iscrizione PEC, procedura semplificata riservata ai legali rappresentanti muniti di dispositivo di firma digitale.

Si accede al servizio selezionando nel box “Pratica Semplice” - Iscrizione domicilio digitale / PEC per Società o impresa individuale.Poi si clicca nella nuova pagina su uno dei due pulsanti “Impresa Individuale” o  “Società”.

Tale procedura può essere utilizzata solo dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società. Non sono richieste né registrazione né autenticazione, la condizione indispensabile è che tali soggetti:

1) abbiano già attivato una casella PEC per la propria impresa presso uno dei Gestori autorizzati;

2) siano in possesso di un proprio dispositivo di firma digitale. 

Posso verificare se una impresa ha già depositato il DOMICILIO DIGITALE?

SI. Posso verificare la presenza dell'indirizzo attraverso il portale www.registroimprese.it  effettuando una ricerca in homepage nella sezione TROVA IMPRESA inserendo denominazione e provincia della sede legale dell’impresa.

Dalla lista visualizzata si clicca sulla denominazione di interesse per aprire la Scheda dettaglio impresa.
Se l’impresa ha comunicato il proprio indirizzo PEC se nella scheda è visualizzato il campo Domiciliodigitale/PEC*  

La ricerca potrebbe non dare risultati per le società in liquidazione o in fallimento.

È inoltre attivo all’indirizzo www.inipec.gov.it il portale telematico INI-PEC per accedere, senza necessità di autenticazione, all’elenco pubblico degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti

Devo comunicare al Registro Imprese  il rinnovo del DOMICILIO DIGITALE?

No, se il domicilio digitale rimane uguale.
Sì, se il domicilio digitale  viene cambiato.

Devo comunicare al Registro Imprese le variazioni del DOMICILIO DIGITALE?

Sì, è necessario che l’indirizzo che compare in visura e nei certificati sia sempre valido, attivo e univoco.

La comunicazione è gratuita e va effettuata telematicamente. 

Ci sono costi?

Per tutte le imprese l'iscrizione e le successive eventuali variazioni del domicilio digitale al Registro Imprese sono totalmente gratuiti: non è previsto alcun onere in diritti e bolli.

Per i curatori fallimentari sono previsti € 10,00 di diritti (bollo esente). 

Per i curatori fallimentari 

Modalità di deposito della comunicazione in Dire:  il curatore deve risultare già iscritto in visura

Inserire Provincia e n. rea _selezionare “Variazione”_ " Persone” _ “Variazione Domicilio Persona Fisica/Giuridica”_selezionare il curatore e cliccare su “Domicilio”, nel riquadro del domicilio, indicare la data di variazione (data nomina) e il domicilio digitale da iscrivere,

Salvare e proseguire nella successiva schermata inserire nel riquadro Note “Comunicazione del domicilio digitale  da parte del curatore fallimentare, ai sensi dell’art. art. 1, comma 19 della legge n. 228/2012 – La notifica della nomina alla carica di curatore è avvenuta in data ….”

Salvare e proseguire fino alla firma e spedizione della pratica

Modalità di deposito della comunicazione via Comunica (piattaforma DiRE o software di terze parti): mod. S2, P dove indicare la PEC del curatore; NOTE dove indicare "la notifica della nomina alla carica di curatore è avvenuta in data....")

Bollo: esente
Diritti di segreteria: € 10,00 

Posso comunicare  il DOMICILIO DIGITALE insieme ad altre dichiarazioni con un'unica pratica?

SI. In questo caso si pagano i diritti e i bolli previsti per le altre dichiarazioni al Registro Imprese.

Posso comunicare al Registro Imprese DOMICILIO DIGITALE assegnato da un gestore ma non ancora attivato (ad esempio perché il gestore non ha ancora accertato il pagamento)?

NO. Il DOMICILIO DIGITALE  assegnato non esiste se non viene attivato dal punto di vista tecnico-informatico.

La Camera di Commercio rilascia IL DOMICILIO DIGITALE?

Di regola il domicilio digitale deve essere acquistato, anche online, presso uno dei gestori abilitati dall'Agenzia per l’Italia digitale (PEC - elenco pubblico gestori).   

Per le imprese prive di domicilio digitale le Camere di Commercio assegnano d’ufficio del domicilio digitale con contestualeirrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1548,00 euro).

 

Si possono associare più soggetti allo stesso DOMICILIO DIGITALE?

NO. Il Ministero dello Sviluppo economico - MISE, con nota n. 53687 del 2.4.2013, ha affermato che è "necessario che l’indirizzo PEC dell’impresa sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi".

E’ possibile comunicare il proprio domicilio digitale per una o più imprese?

NO.Il Ministero dello Sviluppo economico -MISE, con nota n. 53687 del 2.4.2013, ha affermato che è "necessario che l’indirizzo PEC dell’impresa sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi".

Se l'impresa dispone di più unità locali o sedi secondarie in varie province si deve dotare e deve comunicare più domicili digitali?

NO. La società deve comunicare un solo domicilio digitale presso il Registro Imprese della sede legale, a prescindere dalle sedi secondarie e unità locali di cui dispone. Il domicilio digitale rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale.

Posso comunicare il DOMICILIO DIGITALE al Registro Imprese con il semplice invio di un messaggio di posta elettronica ?

NO, deve essere presentata una domanda in formato elettronico al registro delle imprese.

30/10/2025
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