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Domicilio digitale (ex indirizzo PEC): entro il 1° ottobre 2020 obbligo di comunicazione per le imprese

Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, le imprese ed i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al registro imprese il proprio domicilio digitale (già PEC), entro il 1° ottobre 2020.

Tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, devono regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La mancata comunicazione comporta l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Per approfondimenti consultare la sezione “Documenti."

 

23/09/2020
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