Istanze di Variazione

Istanze di trascrizione

 

 

L’istanza di trascrizione deve essere presentata quando, successivamente al deposito delle domande di brevetto, modello e marchio, si intende trasferire o modificare la titolarità dei diritti di protezione, come ad esempio in caso di:

  • cessione totale o parziale di brevetto/modello/marchio;
  • cessione di azienda/ramo d’azienda;
  • conferimento di azienda/ramo d’azienda;
  • fusione o scissione di aziende;
  • donazione;
  • concessione di licenza d’uso esclusivo o non esclusivo;
  • costituzione o estinzione di un diritto di garanzia (pegno o ipoteca);
  • successione legittima o testamentaria,sequestro, pignoramento o espropriazione di diritti di proprietĂ  industriale;
  • aggiudicazione giudiziale;
  • sospensione vendita diritti pignorati;
  • domanda giudiziale di accertamento/trasferimento titolarita’;
  • sentenza di accertamento/trasferimento titolarita’. 

Gli atti e le sentenze (tranne i testamenti, gli atti di successione e i verbali di pignoramento) finché non vengono trascritti nel rispettivo registro tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

 

ALLEGATI A SECONDA DELLA CASISTICA:

  • atto che si intende trascrivere – atto pubblico in originale o copia autenticata da notaio oppure copia autentica di scrittura privata autenticata. L’atto deve essere in regola con la normativa sull’imposta di bollo (1 bollo ogni 4 pagine) e con l’obbligo fiscale della registrazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ( per informazioni sulle modalitĂ  di registrazione dell’atto e sugli importi da versare contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate);
  • dichiarazione di cessione o di concessione di licenza (vedi fac-simile nella sezione documenti) - nel caso di cessione o concessione di licenza dei titoli di proprietĂ  industriale, è possibile allegare una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza. Tale dichiarazione dovrĂ  essere sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario e dovrĂ  contenere l’elencazione dei titoli oggetto della trascrizione. Non è necessaria l’autentica delle firme, ma dovrĂ  essere in regola con la normativa sul bollo e con l’obbligo fiscale della registrazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
  • certificazione in carta semplice – nel caso di fusione tra societĂ  è possibile presentare una certificazione in carta semplice rilasciata dal registro imprese; tale atto non deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate. Il richiedente può richiedere, nella domanda di trascrizione, che tale documentazione venga acquisita d’ufficio da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • copia del testamento - nel caso di trascrizione per successione testamentaria è sufficiente copia del testamento pubblicato. In mancanza di testamento, e quindi in caso di successione legittima, si devono produrre copia del certificato di morte del titolare ed il certificato di eseguita denuncia di successione (ovvero la dichiarazione di successione presentata presso la competente Agenzia delle Entrate). Ai sensi dell’art. 47 del DPR. n. 445 del 28/12/2000 è facoltĂ  degli eredi autocertificare la loro qualifica e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tali atti sono esenti dall’imposta di bollo e non soggiacciono all’obbligo della registrazione;
  • atto di procura o lettera d’incarico in bollo da Euro 16 - solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo di mandatario/avvocato.

 

 

 

Con particolare riguardo alle tasse di concessione governativa previste per le trascrizioni si riportano le indicazioni fornite dall’U.I.B.M.:

  • La tassa di concessione governativa riguardante trascrizione di atti relativi ai brevetti d’invenzione industriale, modelli d’utilitĂ  (per ciascun brevetto) e registrazione di disegni e modelli (per ciascuna registrazione) è di € 50,00. Per i marchi d’impresa, n.v. vegetali e topografie di prodotti a semiconduttore la tassa corrisponde a € 81,00 per ciascuna registrazione.

Il pagamento degli importi sopra indicati deve essere effettuato con F24 che sarà consegnato dall’Ufficio marchi e brevetti al momento del deposito.

  • Marca da bollo da € 16 per il modulo di trascrizione e un’eventuale altra marca dello stesso importo per il rilascio della copia conforme.
  • Versamento di € 10 o € 13  (nel caso in cui si richieda copia conforme del deposito). I pagamenti verso la Camera di Commercio potranno avvenire attraverso il ricorso al sistema pagoPA, la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare in modo piĂą naturale, veloce e moderno.

    Per richiedere l'avviso di pagamento all'ufficio marchi e brevetti, invitiamo l’utente a spedire un mail a brevetti@dl.camcom.it  indicando:

    • PARTITA IVA oppure CODICE FISCALE
    • DENOMINAZIONE PERSONA GIURIDICA oppure PERSONA FISICA 
    • INDIRIZZO 
    • QUANTI E QUALI DEPOSITI SI EFFETTUANO 

Ai sensi dell’articolo 138, 1° comma del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30:

“Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:

 

  • gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietĂ  industriale;
  • gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
  • gli atti di divisione, di societĂ , di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
  • il verbale di pignoramento;
  • il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
  • il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietĂ  industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;
  • i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilitĂ ;
  • le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullitĂ , l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
  • i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
  • le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietĂ  industriale e le relative domande giudiziali;
  • m.    le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietĂ  industriale nulli e le relative domande giudiziali;
  • n.      le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.”
19/03/2024
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