Domicilio digitale dell'amministratore di società: nessun termine al 30 giugno 2025
Si comunica, come confermato nella nota Unioncamere del 2 aprile scorso, che, diversamente da quanto rappresentato in alcuni articoli di stampa e campagne pubblicitarie, non sussiste alcun termine del 30 giugno 2025 nè è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative per i soggetti che - alla data del 1 gennaio 2025 - rivestivano la carica di amministratori di imprese costituite in forma societaria che non provvedano - entro tale data - ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. art. 1, comma 860 L. 207/2024. Tale disposizione di legge, infatti, nulla dispone al riguardo.
Il Conservatore del Registro delle imprese di Venezia Rovigo - Giacomo de' Stefani
23/06/2025