Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori

Si informa che l'art. 13, co. 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, ha modificato l'articolo 5, co. 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012 relativa all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale per gli amministratori di società.

A partire dal 31 ottobre 2025, l'obbligo non riguarda più tutti gli amministratori, ma è limitato solo a specifiche figure.


SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese ricade esclusivamente sulle seguenti figure, se presenti, nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili:

  • Amministratore Unico
  • Amministratore Delegato
  • Presidente del Consiglio di amministrazione (solo in assenza di un Amministratore Delegato)

 

NOVITÀ PRINCIPALE: DOMICILIO DIGITALE NON COINCIDENTE
Si evidenzia la modifica più rilevante introdotta dalla nuova norma:
Attenzione: Il domicilio digitale comunicato dai predetti amministratori non può coincidere con il domicilio
digitale dell'impresa.


SCADENZE

Le scadenze per la comunicazione variano a seconda che l'amministratore sia già in carica o di nuova nomina:

  • Amministratori già in carica: Tutti gli Amministratori Unici, Amministratori Delegati o (in assenza di deleghe) Presidenti del Consiglio di amministrazione già iscritti alla data del 31 ottobre 2025, devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
  • Nuove nomine: Per le nomine o conferme successive al 31 ottobre 2025, la comunicazione deve avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione della nomina stessa.

 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE

L’omessa indicazione del domicilio digitale nelle domande di iscrizione (atti costitutivi, nomine, conferme) comporta la sospensione della pratica. L'Ufficio richiederà la regolarizzazione; in assenza di quest'ultima, procederà al rifiuto dell'istanza.


COSTI: DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

Si chiariscono i costi applicati alle diverse tipologie di comunicazione:

  • Comunicazione Obbligatoria (solo PEC Amministratore): La comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati (Amministratore Unico, Delegato, Presidente CdA) è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
  • Comunicazione contestuale ad altre pratiche: Se la comunicazione del domicilio digitale avviene all'interno di altre domande (es. iscrizione nomina amministratori), si applicano l'imposta di bollo e i diritti di segreteria previsti per l'adempimento principale.
  • Comunicazione Facoltativa (soggetti non obbligati): La domanda di iscrizione del domicilio digitale per soggetti non tenuti all'obbligo (es. consiglieri senza deleghe, liquidatori, ecc.) è soggetta al pagamento di:

                  - Società di capitali: € 30,00 (diritti) e € 65,00 (bollo)
                  - Società di persone: € 30,00 (diritti) e € 59,00 (bollo).



SANZIONI

Si segnala che l'art. 13, co. 4, del D.L. 159/2025 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati, nella misura stabilita dall'art. 2630 del Codice civile.

 

Per info vai alla pagina dedicata

 

10/11/2025
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