Registro Imprese | Tutte le comunicazioni per gli adempimenti di fine anno
Adempimenti Registro Imprese di fine/inizio anno: ecco le indicazioni operative
Indicazioni operative per gli adempimenti di fine anno/inizio anno
1. Adempimenti ed iscrizioni nel Registro delle imprese
2. Scioglimento, liquidazione e cancellazione di società di capitali
3. Diritto annuale 2026
4. Situazione patrimoniale dei consorzi
5. Deposito libri sociali di società richiedenti la cancellazione dal Registro delle imprese
Promemoria per l’anno 2026
6. Chiusura di tutte le sedi camerali il 2 gennaio 2026
7. RENTRI - Vidimazione scritture ambientali
8. Comunicazioni della titolarità effettiva
9. Cessazione delle attività economiche
10.Allineamento codici Ateco “Agenzia delle Entrate-Registro delle imprese”
11.Sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto 2026
1) ADEMPIMENTI ED ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
a) Richieste d’urgenza
Al fine di rendere gestibili le operazioni di iscrizione aventi carattere di urgenza, si invita a:
- inviare all’ufficio ENTRO IL GIORNO 19/12/2025 tutte le richieste di iscrizione urgente da
effettuare nelle date comprese tra il 22/12/2025 e il 7/01/2026;
- utilizzare il modulo informatico di Richiesta Urgenza Pratiche Telematiche presente nel sito
www.dl.camcom.it, sezione Registro Imprese/Servizi Online seguendo link: https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/cosa-puo-servire-sono/richieste-online-ri/richiesta-urgenza-pratiche-telematiche;
- si considerano richieste di urgenza quelle relative agli atti notarili ad efficacia costitutiva per i
quali sia effettivamente giustificata la necessità di una iscrizione urgente, come ad esempio: fusioni e scissioni, costituzioni di società di capitali, modifiche statutarie e scioglimenti di società di capitali, trasformazioni in e da società di capitali;
- non saranno prese in considerazione eventuali richieste di urgenza relative a pratiche trasmesse dal 22 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026.
b) Iscrizioni in data certa, anche non lavorativa/festiva
Si può richiedere l’esecuzione di iscrizioni nel Registro delle imprese anche nei giorni di chiusura degli uffici camerali durante le festività, come ad esempio: giovedì 1° gennaio 2026, esclusivamente per le pratiche protocollate entro il 19 dicembre 2025, per le seguenti tipologie di atti (conforme all’orientamento Commissione tecnico-giuridica UnionCamere-Notariato):
a) qualora nell’atto notarile sia previsto un termine iniziale di efficacia, con riferimento ai seguenti atti:
- atti di fusione e scissione senza costituzione di nuova società;
- trasformazioni in società di capitali (ad esclusione delle ipotesi di trasformazione eterogenea in società di capitali);
- modificazioni statutarie delle società di capitali;
- scioglimenti di società di capitali;
b) qualora nell’atto notarile non sia consentito stabilire un termine iniziale di efficacia, con riferimento ai seguenti atti:
- costituzione di società di capitali con conferimento di azienda;
- atti di fusione e scissione con costituzione di nuova società.
Anche in questi casi:
- è necessario inviare all’ufficio ENTRO IL 19/12/2025 tutte le richieste di iscrizione in data certa da effettuare nelle date comprese tra il 22/12/2025 e il 7/01/2026;
- la richiesta deve essere effettuata attraverso il modulo informatico di Richiesta Urgenza Pratiche Telematiche presente nel sito www.dl.camcom.it, sezione Registro imprese/Richieste Online, seguendo le relative indicazioni, scegliendo nel riquadro “Motivazioni dell’urgenza” l’opzione “Iscrizione in data certa” e riportando la data prescelta.
L’iscrizione dei suddetti atti in data festiva viene effettuata automaticamente dal sistema informatico, pertanto, la certezza che la registrazione avvenga correttamente nella data indicata è esclusa qualora si verifichino imprevedibili guasti tecnici con conseguente blocco dei sistemi informatici, senza che possano derivare responsabilità per l’Ente a causa della mancata iscrizione nel giorno festivo richiesto dipendente da tali circostanze.
In tali casi, l’iscrizione prevista per il giorno festivo sarà effettuata il primo giorno lavorativo utile.
Si ricorda che, per le cancellazioni non può essere considerata valida motivazione d’urgenza, la necessità di evitare il versamento del diritto camerale per il 2026, in quanto l’esonero dal pagamento dipende dalla data di presentazione della domanda di cancellazione, che deve avvenire entro il 30 gennaio 2025 e non dall’iscrizione nel Registro delle imprese della stessa.
2) SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI
La disciplina delle società di capitali prevede l’acquisto di efficacia a partire dal giorno di iscrizione nel Registro delle imprese dei seguenti atti:
- deliberazione di scioglimento adottata dall’assemblea dei soci o atto dell’organo amministrativo di accertamento di una causa di scioglimento operante per legge (art. 2484 ,terzo comma, c.c.);
- deliberazione dell’assemblea dei soci di nomina del/i liquidatore/i (art. 2487-bis, terzo comma, c.c.).
Si rammenta che per iscrivere una delle cause di scioglimento operanti di diritto, previste ai punti da 1) a 4) dell’art. 2484 del c.c., e per gli adempimenti conseguenti, la corretta sequenza temporale delle istanze da presentare è la seguente:
- domanda di iscrizione della causa di scioglimento operante di diritto, sottoscritta a cura del legale rappresentante, alla cui iscrizione nel Registro delle imprese consegue l’acquisto di efficacia dello scioglimento;
- domanda di iscrizione della nomina del/i liquidatore/i, sottoscritta da tutti i liquidatori, alla cui iscrizione nel Registro delle imprese consegue l’apertura della liquidazione e la cessazione dell’organo amministrativo (affinché divenga efficace la delibera di nomina del liquidatore, l’ufficio non ritiene necessario che lo scioglimento sia già stato iscritto nel Registro delle imprese, in quanto la nomina del liquidatore è sospensivamente condizionata all’iscrizione dello scioglimento; occorre tuttavia che la data della deliberazione di nomina del liquidatore sia coincidente o successiva a quella della dichiarazione degli amministratori relativa all’accertamento della causa di scioglimento operante per legge);
- domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione (con o senza contestuale richiesta di cancellazione dal Registro): le date del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto non possono precedere quella di apertura della liquidazione, coincidente con l’iscrizione della nomina del liquidatore nel Registro imprese.
Di conseguenza, saranno rigettate le domande recanti contestualmente:
- lo scioglimento della società a seguito dell’accertamento di una causa operante di diritto e la messa in liquidazione della stessa;
- la nomina del liquidatore con la contestuale approvazione del bilancio finale di liquidazione (con o senza richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese).
L’indicazione “società in liquidazione” di cui all’art. 2487 bis c.c. riguarda solo le società di capitali e non rientra nella denominazione, in quanto la norma prevede che detta indicazione debba essere solo “aggiunta” alla denominazione sociale e non richiede modifica dello statuto sociale.
In occasione della presentazione delle decisioni di liquidazione, per le società di capitali deve essere quindi presentato, oltre al modello S3, un modello S2 compilato nel campo “denominazione”, al solo fine di aggiungere l’evidenza che trattasi di “società in liquidazione” (cfr. circolare MISE 6 maggio 2016 n. 3689/C).
3) DIRITTO ANNUALE 2026
Tutte le imprese iscritte al Registro imprese alla data del 1° gennaio 2026 sono tenute al ver samento del diritto camerale, ivi comprese le società in liquidazione, quelle non ancora attive e quelle che hanno cessato l’attività; anche i soggetti iscritti al REA sono tenuti al pagamento del diritto annuale, seppur in misura ridotta.
Gli importi, stabiliti da Decreto Ministeriale, dovranno essere versati entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero il prossimo 30 giugno 2026.
Invece, per le imprese iscritte o annotate nel corso del 2026, il versamento può essere effet-
tuato al momento dell’iscrizione, oppure entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione
della domanda.
Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2026:
- le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31/12/2025 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2026;
- le società di capitali che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione e le società di persone che hanno approvato il piano di riparto entro il 31/12/2025 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2026;
- le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione in data non successiva al 31/12/2025 e che presentano domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2026.
Nel caso di trasferimento di sede in altra provincia, l’impresa è tenuta al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio dove risulta iscritta alla data del 1° gennaio 2026.
Sono inoltre, escluse dall’obbligo del pagamento le società di capitali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative sino a sessanta mesi dalla data di costituzione della società, a condizione che siano mantenuti i requisiti di legge .
Informazioni approfondite sul diritto annuale sono reperibili alla pagina del sito camerale:
https ://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/sono-impresa-cosa-devo-fare/pagare-il-diritto-annuale
4) SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI DI IMPRESE
I consorzi di imprese sono tenuti a redigere la situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio e a depositarla presso il Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2615 bis c.c.; i consorzi che chiudono l’esercizio al 31 dicembre 2025, dovranno depositare la situazione patrimoniale entro lunedì 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato quindi il deposito è considerato nei termini se effettuato il primo giorno lavorativo successivo), per non incorrere nelle sanzioni di legge.
Per i consorzi “Confidi”, l’art. 13, co. 35, della Legge n. 326/2003, dispone invece l’obbligo di redazione del bilancio di esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle Spa: l’assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro 30 giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dai relativi allegati, dal verbale di approvazione e dell’elenco dei consorziati deve essere depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.
5) DEPOSITO LIBRI SOCIALI DELLE SOCIETA’ RICHIEDENTI LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
L'art. 2496 c.c. prevede che i libri sociali delle Società di capitali che chiedono la cancellazione, devono essere depositati all’Ufficio del Registro imprese, a cura del liquidatore, per poter essere consultati per 10 anni da chiunque ne faccia richiesta.
Il liquidatore, al termine della liquidazione, o il curatore fallimentare, a seguito della chiusura del fallimento, devono pertanto depositare all’Ufficio del Registro delle imprese i libri sociali, che non siano stati formati e tenuti con modalità informatica, indicati dagli artt. 2214, 2421 e 2478 c.c., seguendo le istruzioni riportate nella pagina dedicata del sito camerale: https://www.dl.camcom.it//default.aspx?KeyPub=10217524%7c14085396
Non devono essere depositati i libri che siano stati formati e tenuti con modalità informatica, ai sensi dell’art. 2215-bis c.c., ipotesi per la quale è sufficiente l’indicazione nel modello NOTE
della domanda di cancellazione, del “soggetto” al quale è stata affidata la gestione del Servizio di tenuta, gestione dei libri tenuto con modalità informatica dalla società, incaricato anche della
loro conservazione a norma di legge per la durata di dieci anni dall’ultima registrazione.
Per le società di persone non vi è alcun obbligo di deposito dei libri sociali al Registro delle imprese, è sufficiente che una persona designata dalla maggioranza dei soci ne curi la conservazione per dieci anni (art. 2312 c.c.).
6) CHIUSURA DI TUTTE LE SEDI CAMERALI IL 2 GENNAIO 2026
Nella giornata di venerdì 2 gennaio 2026 tutte le sedi camerali resteranno chiuse al pubblico; le attività di sportello riprenderanno con i consueti orari a partire da lunedì 5 gennaio 2026.
7) RENTRI - VIDIMAZIONE SCRITTURE AMBIENTALI
Il Registro elettronico per la tracciabilità (RENTRI) - gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, è stato istituito dall’art. 188 bis del D.lgs. n. 152/2006 (testo unico ambientale) ed è disciplinato dal Regolamento approvato con Decreto n. 59/2023.
Il Decreto n. 59/2023, oltre a regolamentare il RENTRI, prevede anche le modalità con le quali gli operatori vidimano e gestiscono i Registri di carico e scarico e i Formulari di identificazione del rifiuto (FIR); in particolare, la piena operatività del RENTRI dipende dalla natura e dimensioni delle imprese interessate, che sono state suddivise in tre 3 scaglioni, l’ultimo dei quali comprende le imprese che dovranno iscriversi al RENTRI nel periodo compreso tra il 15/12/2025 e il 13/02/2026.
Pertanto, fino alla data d’iscrizione al RENTRI è ammessa la tenuta dei nuovi modelli dei Registri di carico e scarico in modalità cartacea, tramite la stampa di un format reso disponibile mediante il portale RENTRI, vidimato da parte della Camera di Commercio; a partire dal 13/02/2026 avrà inizio la tenuta digitale dei Registri di carico e scarico per tutti i soggetti coinvolti dall'iscrizione al Rentri. Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina del RENTRI: https://www.rentri.gov.it/it
8) COMUNICAZIONI DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA
Con l'ordinanza n. 8248/2024 del 15/10/2024 il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso le pronunce del TAR Lazio (ricorsi nn. 3366, 3367, 3369
e 3546), rimettendo sei questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia europea. Al riguardo, nell’attesa di ricevere indicazioni ufficiali da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo continua a ricevere tutte le comunicazioni del titolare effettivo, segnatamente:
- COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI IMPRESA CON PERSONALITA' GIURIDICA GIA' ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA DATA DEL 09/10/2023;
- COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DI PGP, TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI ESISTENTI ALLA DATA DEL 09/10/2023;
- COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI IMPRESA CON PERSONALITA' GIURIDICA ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DOPO LA DATA DEL 09/10/2023;
- COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI PGP, TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI VENUTI AD ESISTENZA DOPO LA DATA DEL 09/10/2023;
- CONFERMA DELLE INFORMAZIONI GIA' ISCRITTE NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI;
- VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.
Stante il perdurare della sospensione dei termini per adempiere, derivante dalle pronunce cautelari rese, prima dal T.A.R. del Lazio, e poi dal Consiglio di Stato, consegue che:
- gli obblighi di assolvere agli adempimenti sopra elencati rimangono sospesi, ferma restando la possibilità di inviare le comunicazioni del titolare effettivo di cui trattasi;
- sono parimenti sospesi i procedimenti sanzionatori relativi agli adempimenti sopra elencati, in quanto tutte le suddette comunicazioni del titolare effettivo saranno sempre considerate nei termini, in quanto è sospeso l’obbligo di assolvimento degli adempimenti nei termini previsti dalle disposizioni di legge.
9) CESSAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
Nel corso dell’istruttoria delle domande o denunce inviate al Registro delle imprese/REA, l’Ufficio del Registro delle imprese rileva spesso difformità tra le indicazioni contenute nelle stesse rispetto a quanto comunicato al SUAP (Sportello unico attività produttive), in particolare con riguardo alle date di inizio e cessazione delle attività economiche.
Per tali ultime ipotesi, l’Ufficio del Registro delle imprese ha previsto che, qualora norme nazionali o regionali impongano la presentazione al SUAP della comunicazione di cessazione dell’attività (anche nel caso di subingresso), la corrispondente domanda o denuncia trasmessa al Registro delle imprese/REA potrà avere corso soltanto se l’imprenditore avrà regolarmente assolto a tale obbligo, con adempimento da effettuare sul portale impresainungiorno: https://www.impresainungiorno.gov.it/
In tale circostanza, la data di cessazione dell’attività riportata nella comunicazione presentata al SUAP e quella indicata nella domanda o denuncia trasmessa al Registro delle imprese/REA, dovranno corrispondere, così da prevenire il disallineamento di tale informazione, e al tempo stesso garantire il corretto popolamento del fascicolo d’impresa.
10) ALLINEAMENTO CODICI ATECO “AGENZIA DELLE ENTRATE-REGISTRO IMPRESE”
Per assicurare il costante allineamento dei codici ATECO 2025 individuati dall’impresa per le attività esercitate, occorre che gli stessi vengano sempre comunicati all’Agenzia delle Entrate con la Comunicazione Unica, e che venga assicurata la corrispondenza fra la descrizione delle attività economiche indicate nella modulistica del Registro delle imprese (prevalente, primaria e secondaria) e la declaratoria dei codici ATECO 2025 dichiarati all'Agenzia fiscale. Il sistema di codificazione adottato dal Registro delle imprese comporta, per le imprese monolocalizzate, l’inserimento automatico nella posizione del Registro delle imprese dei codici ATECO 2025 riportati nei modelli della Comunicazione Unica destinati all'anagrafe tributaria ai fini IVA; per le imprese plurilocalizzate l’attribuzione dei codici ATECO 2025 è invece eseguita manualmente dall’apposito centro nazionale di codifica gestito dalla società InfoCamere S.c.p.a.
L’eventuale disallineamento dei codici ATECO 2025 può essere risolto, a seconda dei casi, con l’invio di una pratica di Comunicazione Unica per comunicare all’Agenzia delle Entrate i codici ATECO 2025 non ancora dichiarati, o per aggiornare la descrizione delle attività economiche dichiarate al Registro delle imprese, ovvero per assolvere congiuntamente ad entrambe le esigenze.
Si ricorda inoltre che dal 1° aprile 2025 i codici ATECO di tutti i soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono stati ridefiniti automaticamente secondo questi criteri di riclassificazione
stabiliti dall’ISTAT:
- corrispondenza puntuale, con rapporto 1:1 tra classificazione ATECO 2022 E ATECO 2025, e più specificatamente: codice ATECO e declaratoria invariata; variazione della sola declaratoria variazione, oppure sia del codice ATECO che della declaratoria;
- corrispondenza multipla, con rapporto 1:N tra codice ATECO 2022 e codice ATECO 2025, con la relativa assegnazione automatica del codice ATECO 2025 più rappresentativo dell’attività svolta dall’impresa.
Nel caso di riclassificazione con esito di corrispondenza multipla, l’impresa può sempre rettificare il codice ATECO 2025 assegnato nella posizione del Registro delle
imprese, utilizzando il servizio gratuito offerto dal portale: https://rettificaateco.registroimprese.it
Diversamente, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha attuato un’analoga iniziativa di riclassificazione automatica, per l'Agenzia fiscale l’aggiornamento dei codici ATECO 2025 richiede l’invio di un’apposita dichiarazione di variazione dei dati, da presentare con la Comunicazione Unica (cfr. risoluzione 24/N Agenzia delle Entrate del 08/04/2025).
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina CLASSIFICAZIONE CODICE ATECO 2025 del sito internet camerale.
11) SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI DAL 1° AL 31 AGOSTO 2026
Dal 1° al 31 agosto di ogni anno opera la sospensione feriale dei termini processuali, istituto di natura processuale che investe tutti i procedimenti, ad esclusione dei casi specificamente previsti dalla legge (legge 7/10/1969, n. 742, come modificata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014; r.d. 30 gennaio 1942, n. 12, art. 92 dell’Ordinamento giudiziario).
Sono soggetti alla sospensione feriale anche i termini processuali previsti per le cosiddette operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni eterogenee), e, analogamente, quelli degli altri atti per i quali la legge dispone il decorso di determinati termini di opposizione dall’iscrizione nel Registro delle imprese.
Si tratta, a titolo esemplificativo, dei procedimenti relativi ai seguenti atti e fatti:
- fusione (art. 2503 c.c.) e scissione (art. 2506 ter c.c.);
- trasformazione eterogenea (art. 2500 novies c.c.);
- riduzione del capitale di società di persone e di capitali (artt. 2306 e 2445 c.c.);
- cancellazione dal Registro delle imprese di soc. di persone e di capitali (artt. 2311 e 2492 c.c.);
- esclusione del socio di società di persone (art. 2287 c.c.);
- revoca della liquidazione delle società di capitali (art. 2487 ter c.c.).
I termini per il deposito al Registro imprese delle domande di iscrizione degli atti sopra indicati devono essere perciò ricalcolati, tenendo conto del periodo di sospensione feriale (1-31/8), non potendosi dare corso all’iscrizione di questi atti, se trasmessi prima della scadenza del ter mine così rideterminato, come esplicitato nell’esempio qui riportato.
Esempio: delibera di fusione iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo il 15 luglio. L'art. 2503 c.c. prevede un termine di 60 gg. per l'iscrizione dell'atto di fusione. Alla data del 1° agosto (inizio della sospensione feriale) sono decorsi 16 giorni. I restanti 44 gg. inizieranno a decorrere dalla fine della sospensione feriale, cioè dal 1° settembre (compreso) in poi. L'atto di fusione potrà quindi essere redatto e trasmesso all'ufficio del Registro Imprese, per l'iscrizione a partire dal 15 ottobre.
