REGISTRO PNEUMATICI FUORI USO
Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici
Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all’articolo 3, comma 1 del Decreto n. 182 del 19 novembre 2019, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 147 del 16 aprile 2024.
I soggetti obbligati ad iscriversi al Registro pneumatici sono:
A) produttori e importatori italiani degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita;
B) rappresentante autorizzato di produttori o importatori esteri: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo-operante, non avente sede legale in Italia, conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
C) forme associate di gestione: consorzi o società consortili costituiti da produttori e importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’iscrizione al Registro Pneumatici delle forme associate di gestione di cui al all’articolo 4 del decreto del Ministro n.182 del 2019 è effettuata, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto, dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
D) soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza.
I soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza,adempiono agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro n. 182 del 2019 e rendono visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro Pneumatici. I soggetti che utilizzano le piattaforme on-line per la conclusione dei contratti di vendita a distanza comunicano altresì alla piattaforma on-line utilizzata il numero di iscrizione al Registro Pneumatici.
* I produttori e gli importatori di pneumatici “neo-operanti”, ossia il produttore o importatore degli pneumatici che inizia l’attività nell’anno solare in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta, sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici contestualmente all’inizio della loro attività .
I soggetti obbligati trasmettono al Registro Pneumatici per via telematica ogni variazione dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, nonché la cessazione dell’attività determinante l’obbligo di iscrizione, entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.
Le forme associate di gestione iscritte al Registro Pneumatici comunicano ogni variazione della compagine sociale entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.
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LINK UTILI:
- D.M. 147 del 16 aprile 2024;
- Decreto n. 182 del 19 novembre 2019;
- https://www.renap.gov.it/it/registro-pneumatici