Segnalazione illeciti (Whistleblowing)

Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)

Fonte normativa: Art.54-bis D.Lgs.165/2001


L
’articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.
Whistleblower - in lingua italiana al momento non esiste una parola semanticamente equivalente al termine inglese - è il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Possono inoltrare la segnalazione i dipendenti pubblici o collaboratori dell'Amministrazione, nonché i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.
L'identità del segnalante è nota solo al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che ha l'obbligo del segreto.
Qualora, in un procedimento disciplinare scaturito dalla segnalazione, la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento stesso solo in presenza del consenso del segnalante.
Le segnalazioni effettuate con le modalità sopra descritte sono sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La segnalazione di condotte illecite, può essere effettuata utilizzando l’apposita piattaforma informatica integrata web-based resa accessibile al seguente link:
https://dl-camcom.segnalazioni.net/
a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione sulle modalità di inoltro della segnalazione.
La piattaforma informatica permette di gestire le comunicazioni pervenute da parte del whistleblower con garanzia di riservatezza sia per quanto riguarda l’identità del soggetto segnalante sia per quanto riguarda il contenuto delle segnalazioni, le quali sono protette mediante misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Le segnalazioni saranno esaminate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) il quale è competente a conoscere i fatti illeciti segnalati al fine di predisporre eventuali azioni volte a rafforzare le misure di prevenzione degli eventi di corruzione. La piattaforma consente in particolare al R.P.C.T. di interloquire con il soggetto segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, se avviata, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida ANAC in materia e della normativa vigente.

 

02/11/2022
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