RENTRI: Modifiche ai soggetti obbligati

In ordine agli imminenti adempimenti in tema RENTRI, che vedono il nuovo Registro elettronico andare verso la messa
a regime con l’iscrizione dei soggetti obbligati previsti dal terzo ed ultimo scaglione (dal 15.12.2025 al 13.02.2026)
trasmettiamo un riepilogo, stante le ultime modifiche apportate dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 (cd. "Legge di
bilancio 2026") in vigore dal 1° gennaio 2026.

La legge di bilancio ha infatti sostituito l’art. 188-bis D.lgs. 152/06 restringendo la platea dei soggetti che sono
obbligati ad iscriversi al RENTRI; questa la tabella di riepilogo degli obbligati all’iscrizione entro il prossimo 13 febbraio:

Periodo di iscrizione 3° scaglione: dal 15.12.2025 al 13.02.206
Soggetti obbligati: Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o
uguale a 10 

Per effetto di tale aggiornamento, si introducono esenzioni dall’iscrizione per:


Soggetti esclusi:
1) i Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo);
2) Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila;
3) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del DLG
n.152/2006 (ovvero le imprese iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo gestori ambientali per il trasporto “in conto
proprio”);
4) Le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
5) Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
6) I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici Ateco:
• 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere)
• 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)
• 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure)
• 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing)
che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti
taglienti usati;
7) I produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente impresa, a prescindere dal numero dei
dipendenti


Pertanto i Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del
riciclo) che erano precedentemente individuati tra i soggetti obbligati del primo scaglione non sono più tenuti
all'iscrizione. Vengono ora esentate anche le numerose imprese attive in taluni servizi alla persona ed i produttori
iniziali non rientranti in organizzazione di ente o impresa, tra cui rientrano a titolo puramente indicativo e non
esaustivo, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa).

09/01/2026
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